Il Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992,  n.
164,  esaminate  le  istanze  presentate  avverso  il  prpprio parere
relativo alla richiesta  di  riconoscimento  della  denominazione  di
origine  "Colli  d'Imola"  e  la relativa proposta di disciplinare di
produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre
1996,  a  seguito  di  apposito  supplemento  di  istruttoria,  nella
riunione  tenutasi  nei  giorni  10 e 11 febbraio 1997, ha accolto in
parte le istanze di cui trattasi;
   Conseguentemente, a parziale modifica dello schema di disciplinare
di produzione relativo ai citati  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  "Colli  d'Imola"  proposto in allegato al proprio parere
sopra richiamato, propone e riporta qui di  seguito  il  testo  degli
articoli   che   risultano   essere   stati  modificati  in  parziale
accoglimento delle suddette istanze.
           Proposta di disciplinare di produzione dei vini
       a denominazione di origine controllata "Colli d'Imola"
                               Art. 1.
   (Omissis).
                               Art. 2.
  Il testo di  cui  al  primo  comma  dell'art.  2  dello  schema  di
disciplinare di produzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282
del 2 dicembre 1996 e' sostituito dal seguente:
   "I  vini  a  denominazione  di origine controllata "Colli d'Imola"
rosso, anche nelle tipologie novello e riserva e bianco, anche  nelle
tipologie  frizzante  e  superiore,  devono  essere  ottenuti  da uve
provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu'
vitigni a bacca di colore analogo, non  aromatici,  raccomandati  e/o
autorizzati per la provincia di Bologna.".
                               Art. 3.
   (Omissis).
                               Art. 4.
   Al  valore  9  riporato  nella  colonna  "resa  uva  T/Ha"  per la
tipologia "Colli d'Imola" bianco superiore deve intendersi sostituito
il valore 11.
                               Art. 5.
   (Omissis).
                               Art. 6.
   Al testo delle prime tre righe di detto articolo  deve  intendersi
sostituito il seguente:
   "I  vini  a  denominazione di origine controllata "Colli d'Imola",
all'atto dell'immissione al consumo devono presentare aspetto limpido
e rispondere  alle  seguenti  caratteristiche  fisiche,  chimiche  ed
organolettiche:".
   Alle  parole "rosso granato" descriventi il colore della tipologia
"Colli d'Imola" novello devono intendersi sostituite le parole "rosso
rubino".
                               Art. 7.
   Il settimo comma di detto articolo e' sostituito dal seguente:
   "Nella  designazione  e  presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata ''Colli d'Imola'' e'  obbligatoria  l'indicazione
dell'annata  di  produzione  delle  uve  sui contenitori di capacita'
nominale pari o inferiore a litri cinque.".