Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminate le istanze presentate avverso il prpprio parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine "Colli d'Imola" e la relativa proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1996, a seguito di apposito supplemento di istruttoria, nella riunione tenutasi nei giorni 10 e 11 febbraio 1997, ha accolto in parte le istanze di cui trattasi; Conseguentemente, a parziale modifica dello schema di disciplinare di produzione relativo ai citati vini a denominazione di origine controllata "Colli d'Imola" proposto in allegato al proprio parere sopra richiamato, propone e riporta qui di seguito il testo degli articoli che risultano essere stati modificati in parziale accoglimento delle suddette istanze. Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli d'Imola" Art. 1. (Omissis). Art. 2. Il testo di cui al primo comma dell'art. 2 dello schema di disciplinare di produzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1996 e' sostituito dal seguente: "I vini a denominazione di origine controllata "Colli d'Imola" rosso, anche nelle tipologie novello e riserva e bianco, anche nelle tipologie frizzante e superiore, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bologna.". Art. 3. (Omissis). Art. 4. Al valore 9 riporato nella colonna "resa uva T/Ha" per la tipologia "Colli d'Imola" bianco superiore deve intendersi sostituito il valore 11. Art. 5. (Omissis). Art. 6. Al testo delle prime tre righe di detto articolo deve intendersi sostituito il seguente: "I vini a denominazione di origine controllata "Colli d'Imola", all'atto dell'immissione al consumo devono presentare aspetto limpido e rispondere alle seguenti caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche:". Alle parole "rosso granato" descriventi il colore della tipologia "Colli d'Imola" novello devono intendersi sostituite le parole "rosso rubino". Art. 7. Il settimo comma di detto articolo e' sostituito dal seguente: "Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata ''Colli d'Imola'' e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve sui contenitori di capacita' nominale pari o inferiore a litri cinque.".