IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, che demanda al Ministero del tesoro la determinazione delle modalita' di emissione, nonche' lecaratteristiche dello speciale ordine di pagamento rivolto al tesoriere per il pagamento di somme dovute in applicazione di provvedimenti giurisdizionali e di lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; Vista la legge 17 agosto 1960, n. 908; Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; Decreta: Art. 1. Emissione e caratteristiche dello speciale ordine di pagamento da regolare in conto sospeso Lo speciale ordine di pagamento da regolare in conto sospeso, viene emesso dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, in conformita' dello schema allegato. La causale deve contenere l'indicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo arbitrale avente efficacia esecutiva in relazione al quale viene disposto il pagamento. Le amministrazioni dello Stato, una volta emesso lo speciale ordine di pagamento, lo inviano alla competente ragioneria informando contestualmente la sezione di tesoreria dello Stato interessata con una lettera contenente l'indicazione dell'importo da pagare, del soggetto beneficiario e della modalita' di pagamento. La ragioneria invia alla sezione di tesoreria interessata lo speciale ordine di pagamento con una lettera di accompagnamento in duplice copia recante le predette indicazioni; la tesoreria restituisce per ricevuta una delle suddette copie. Le amministrazioni periferiche dello Stato, per le quali le firme di traenza per l'emissione dei titoli di spesa sono gia' depositate presso la competente sezione di tesoreria, ai sensi dell'art. 410 delle Istruzioni generali sui servizi del Tesoro, inviano direttamente alla tesoreria lo speciale ordine di pagamento con una lettera di accompagnamento in duplice copia contenente l'indicazione dell'importo da pagare, del soggetto beneficiario e della modalita' di pagamento; la tesoreria restituisce per ricevuta una delle suddette copie. Per l'esecuzione di un provvedimento esecutivo, possono essere emessi, ove necessario, piu' speciali ordini di pagamento.