IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31  dicembre  1996,  n.
669,  convertito  nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, che demanda al
Ministero del tesoro la determinazione delle modalita' di  emissione,
nonche'  lecaratteristiche dello speciale ordine di pagamento rivolto
al tesoriere per il pagamento di  somme  dovute  in  applicazione  di
provvedimenti  giurisdizionali  e  di lodi arbitrali aventi efficacia
esecutiva;
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
  Vista la legge 17 agosto 1960, n. 908;
  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive  modificazioni  e
integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367;
                              Decreta:
                               Art. 1.
          Emissione e caratteristiche dello speciale ordine
              di pagamento da regolare in conto sospeso
  Lo speciale ordine di pagamento da regolare in conto sospeso, viene
emesso  dalle  amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, ai
sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre  1996,  n.
669,  convertito  nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, in conformita'
dello schema allegato.
  La  causale  deve   contenere   l'indicazione   del   provvedimento
giurisdizionale  o  del  lodo arbitrale avente efficacia esecutiva in
relazione al quale viene disposto il pagamento.
  Le amministrazioni dello Stato, una volta emesso lo speciale ordine
di  pagamento,  lo  inviano  alla  competente  ragioneria  informando
contestualmente  la  sezione di tesoreria dello Stato interessata con
una lettera contenente  l'indicazione  dell'importo  da  pagare,  del
soggetto  beneficiario  e della modalita' di pagamento. La ragioneria
invia alla sezione di tesoreria interessata  lo  speciale  ordine  di
pagamento con una lettera di accompagnamento in duplice copia recante
le  predette  indicazioni;  la tesoreria restituisce per ricevuta una
delle suddette copie.
  Le amministrazioni periferiche dello Stato, per le quali  le  firme
di  traenza  per l'emissione dei titoli di spesa sono gia' depositate
presso la competente sezione di tesoreria,  ai  sensi  dell'art.  410
delle   Istruzioni   generali   sui   servizi   del  Tesoro,  inviano
direttamente alla tesoreria lo speciale ordine di pagamento  con  una
lettera  di accompagnamento in duplice copia contenente l'indicazione
dell'importo da pagare, del soggetto beneficiario e  della  modalita'
di  pagamento;  la  tesoreria  restituisce  per  ricevuta  una  delle
suddette copie.
  Per l'esecuzione di  un  provvedimento  esecutivo,  possono  essere
emessi, ove necessario, piu' speciali ordini di pagamento.