IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  disposizioni  sull'assicurazione  e   sul
finanziamento  dei  crediti  inerenti  alle  esportazioni  di merci e
servizi,  alla  esecuzione  di   lavori   all'estero   nonche'   alla
cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;
  Visti  in  particolare  gli  articoli  2  e 3 della stessa legge n.
227/1977 con i quali e'  stata  istituita  la  Sezione  speciale  per
l'assicurazione  del  credito  all'esportazione  -  Sace,  dotata  di
personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia  patrimoniale
e di gestione ed e' stata autorizzata ad assumere in assicurazione ed
in  riassicurazione  i  rischi  di  carattere politico, catastrofico,
economico,  commerciale  e  di  cambio  ai  quali  sono  esposti  gli
operatori nazionali nella loro attivita' con l'estero;
  Visto  l'art.  13  della citata legge n. 227/1977 con il quale alla
Sace e' stato attribuito un fondo di dotazione di 20 miliardi di lire
successivamente incrementato con appositi stanziamenti a  carico  del
bilancio dello Stato disposti con legge finanziaria;
  Considerato   che  il  suddetto  fondo  di  dotazione  puo'  essere
utilizzato per far fronte, oltre che alle spese di gestione anche  al
pagamento  degli indennizzi connessi all'attivita' assicurativa e / o
riassicurativa;
  Visto  l'art.  18  della  legge   27   dicembre   1983,   n.   730,
successivamente  integrato  dal  comma 21 dell'art. 15 della legge n.
67/1988,  con  il  quale  e'  stato  istituito  un  Fondo   rotativo,
alimentato  con stanziamenti a carico del bilancio dello Stato, i cui
mezzi finanziari sono utilizzabili dalla Sace a fronte di  indennizzi
pagati  e  recuperabili  nell'ambito  di  accordi intergovernativi di
ristrutturazione del debito del Paese estero  interessato  e  vengono
rimborsati  al  Fondo stesso in base ai pagamenti effettuati da detto
Paese estero in adempimento dei citati  accordi  intergovernativi  di
ristrutturazione;
 Visto  l'art.  8,  secondo  comma, della legge n. 227 del 1977 sopra
richiamata, come integrato dall'art. 2,  comma  33,  della  legge  23
dicembre  1996,  n.  662  (Misure  di razionalizzazione della finanza
pubblica) che alla lettera g-ter) attribuisce al Comitato di gestione
della Sace la  facolta'  di  deliberare  transazioni  e  cessioni  di
crediti  nel  quadro  delle  iniziative  di recupero degli indennizzi
erogati;
  Vista la citata legge n. 662 /  1996  che  all'art.  2,  comma  31,
autorizza  la  Sace,  nei limiti fissati annualmente dal Ministro del
tesoro  con  proprio  decreto,  a  concludere  transazioni  o  cedere
crediti,  propri  o  di  terzi  ivi  compreso lo Stato, gestiti dalla
stessa Sace, anche a valore inferiore rispetto a quello nominale;
  Visto altresi' il comma 32 dell'art. 2 della sopra richiamata legge
n. 662/1996 il quale stabilisce che il ricavo delle operazioni di cui
al citato comma  31,  detratta  la  quota  spettante  agli  operatori
economici   indennizzati  dalla  Sace,  va  versato  all'entrata  del
bilancio dello Stato;
  Ravvisata la necessita' di provvedere, per l'anno finanziario 1997,
alla emanazione del decreto autorizzativo di cui sopra;
  Vista  la  legge  14  gennaio  1994, n. 20, recante disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte  dei  conti,  ed  in
particolare   l'art.   3,   relativo   al   controllo  preventivo  di
legittimita' sugli atti non aventi forza di legge;
                              Decreta:
  1. La Sace e' autorizzata,  per  l'esercizio  finanziario  1997,  a
concludere  transazioni  o  cedere  crediti,  propri  o di terzi, ivi
compreso  lo  Stato,  gestiti  dalla  stessa  Sace,  anche  a  valore
inferiore  rispetto  a quello nominale, fino ad un limite complessivo
non superiore a lire 4.000 miliardi di valore nominale.
  2. Il ricavo delle operazioni di cui al comma precedente,  detratta
la  quota spettante agli operatori economici indennizzati dalla Sace,
e' versato all'entrata del bilancio dello  Stato  capitolo  n.  2368:
"Entrate eventuali e diverse del Ministero del tesoro" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997.
 Il  presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 aprile 1997
                                                  Il Ministro: Ciampi