Il Comitato nazionale per la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento  della
denominazione  di  origine  controllata  "Sannio", ha espresso parere
favorevole al suo accoglimento proponendo ai fini dell'emanazione del
relativo decreto ministeriale,  il  disciplinare  di  produzione  nel
testo di cui appresso.
  Le  eventuali  istanze  e controdeduzioni alla suddetta proposta di
riconoscimento ed  al  disciplinare  di  produzione  dovranno  essere
inviate  dagli  interessati  al  Ministero  delle  risorse  agricole,
alimentari e forestali -  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini, via  Sallustiana,  10,  -  00187  Roma,
entro  sessanta  giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
           Proposta di disciplinare di produzione dei vini
           a denominazione di origine controllata "Sannio"
                               Art. 1.
   La denominazione di origine controllata "Sannio" e'  riservata  ai
vini  che  rispondono  alle  condizioni  e ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
   La denominazione di origine  controllata  "Sannio",  senza  alcuna
altra  specificazione,  e'  riservata ai vini bianco, rosso e rosato,
ottenuti da uve provenienti da vigneti  che,  nell'ambito  aziendale,
abbio le seguenti composizioni ampelografiche:
   "Sannio" bianco:
    Trebbiano toscano: min. 50%;
    vitigni  a  bacca  bianca,  raccomandati e / o autorizzati per la
provincia di Benevento: max. 50%;
   "Sannio" rosso e rosato:
    Sangiovese: mim. 50%;
    vitigni a bacca nera, raccomandati  e  /  o  autorizzati  per  la
provincia di Benevento: max. 50%.
   La  denominazione  di  origine controllata "Sannio", seguita dalla
menzione "metodo classico", e' riservata al vino  spumante  ottenuto,
con  il metodo della rifermentazione in bottiglia, da uve provenienti
da vigneti composti, nell'ambito aziendale,  dai  vitigni  Aglianico,
Greco e Falanghina, da soli o congiuntamente.
   La  denominazione  di  origine controllata "Sannio" seguita da una
delle seguenti specificazioni di vitigno: Aglianico, Barbera, Coda di
Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Moscato, Piedirosso e Sciascinoso e'
riservata ai vini ottenuti da uve provenienti  da  vigneti  composti,
nell'ambito aziendale, dal rispettivo vitigno per almeno l'85%.
   Possono  concorrere  alla  produzione  di  detti  vini,  da sole o
congiuntamente, le uve a  bacca  di  colore  analogo  provenienti  da
vitigni  raccomandati e / o autorizzati per la provincia di Benevento
fino ad un massimo del 15%.
   I  vini  a  denominazione  di  origine controllata "Sannio" con la
specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Barbera,  Coda
di  Volpe,  Falanghina,  Greco,  Moscato e Sciascinoso possono essere
prodotti anche nella tipologia passito,da secco ad amabile.
   I vini a denominazione di  origine  controllata  "Sannio"  con  la
specificazione  di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Barbera, Coda
di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Moscato, Piedirosso e Sciascinoso
possono essere prodotti anche nella tipologia spumante.
   Il vino a denominazione di  origine  controllata  "Sannio"  rosso,
senza la specificazione del vitigno, puo' essere prodotto anche nella
tipologia novello.
   I  vini  a  denominazione di origine controllata "Sannio" bianchi,
rossi e rosati, senza la specificazione del vitigno,  possono  essere
prodotti anche nella tipologia frizzante, da secco ad amabile.
                                Art. 3.
   La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad
essere   designati   con  la  denominazione  di  origine  controllata
"Sannio", accompagnata  o  meno  dalle  specificazioni  previste  dal
presente  disciplinare, comprende l'intero territorio della provincia
di Benevento.
                                Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione  dei vini di cui al precedente art. 2 devono essere quelle
tradizionali della zona di produzione e  comunque  atte  a  conferire
alle  uve,  ai mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche
di qualita'.
   Sono pertanto da  considerarsi  idonei,  ai  fini  dell'iscrizione
all'albo  di  cui  all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 i
vigneti di giacitura  ed  esposizione  adatte,  mentre  sono  esclusi
quelli   impiantati  su  terreni  di  fondovalle  umidi,  quelli  non
adeguatamente drenati e quelli non sufficientemente soleggiati.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   I  sesti  d'impianto,  le  forme  di  allevamento   a   spalliera,
controspalliera,  raggera  e  pergola ed i sistemi di potatura corti,
lunghi e misti devono essere quelli  generalmente  usati  e  comunque
atti  a  non modificare le caratteristiche delle uve, dei mosti e dei
vini derivati.
   Per i reimpianti e nuovi impianti la forma di allevamento  ammessa
e'  quella  a controspalliera e la densita' minima di viti per ettaro
non dovra' essere inferiore a 2500 piante.
   La  resa  massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto,  in  coltura
specializzata,  ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 2,
non deve essere superiore, rispettivamente a:
    15,5 tonnellate per il tipo bianco;
    13,5 tonnellate per i tipi rosso e rosato;
    12,5 tonnellate  per  le  uve  ottenute  dai  vitigni  Aglianico,
Barbera, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Moscato, Piedirosso
e Sciascinoso.
   Fermi  restando i limiti massimi sopraindicati, la resa per ettaro
in coltura promiscua  dovra'  essere  calcolata,  rispetto  a  quella
specializzata,  in  rapporto  all'effettiva  superficie coperta dalla
vite.
   Nelle annate favorevoli  i  quantitativi  di  uve  ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata "Sannio" devono essere riportati nei limiti di cui sopra,
fermi restando i limiti resa uva - vino per  i  quantitativi  di  cui
trattasi,  purche'  la produzione globale non superi del 20% i limiti
medesimi.
   La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere  superiore
al 70%.
   Qualora  superi  questo  limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata.
   Oltre il 75% decade  il  diritto  alla  denominazione  di  origine
controllata per tutto il prodotto.
   La resa massima dell'uva in vino passito non deve essere superiore
al 50%.
   Gli  eventuali  superi  della resa dell'uva in vino, derivanti dai
processi della tipologia passito, fino al raggiungimento  del  citato
limite  del 75%, non sono destinabili alla produzione di alcun vino a
denominazione di origine controllata ma non comportano  la  decadenza
del   diritto  alla  denominazione  di  origine  controllata  per  la
tipologia in argomento, per  il  quantitativo  prodotto  nel  proprio
specifico limite.
                               Art. 5.
   Le  operazioni  di vinificazione e la presa di spuma devono essere
effettuate all'interno del territorio della provincia di Benevento.
   E' facolta' del Ministero delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche   dei   vini,  sentito  il  parere  della  Regione  Campania,
consentire che le  predette  operazioni  possano  avvenire  anche  in
stabilimenti  situati  nel  territorio regionale, a condizione che le
ditte  interessate  ne  facciano  richiesta  e  dimostrino  di   aver
effettuato  tali operazioni prima dell'entrata in vigore del presente
disciplinare e di  produrre  tradizionalmente  i  vini  in  questione
utilizzando uve, mosti o vini provenienti dalla zona di produzione di
cui al precedente art. 3.
   Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini a denominazione di
origine controllata  "Sannio"  devono  assicurare  i  sotto  indicati
titoli alcolometrici volumici naturali minimi:
    10,0% vol, per il tipo bianco; 10,5%;
    10,5%, vol, per i tipi rosso e rosato;
    10,0% vol, per il vitigno Moscato;
    10,5%  vol, per i vitigni Coda di Volpe, Falanghina, Piedirosso e
Sciascinoso;
    11,0% vol, per i vitigni Aglianico, Barbera, Fiano e Greco.
    Le uve destinate alla produzione  delle  tipologie  "spumante"  e
"spumante  metodo classico" devono assicurare un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo del 9,5% vol. In  tal  caso  le  uve  devono
essere  oggetto  di specifica denuncia e non possono essere destinate
alla produzione di altre tipologie  della  denominazione  di  origine
controllata  "Sannio",  ma  ove  ne  rispettino le condizioni possono
essere destinate alla produzione di vini di  altra  denominazione  di
oriine controllata o indicazione geografica tipica.
   I  vini  a  denominazione  di  origine controllata "Sannio" rosso,
elaborati secondo la  specifica  vigente  normativa,  possono  essere
qualificati come novelli.
   I  vini  a  denominazione  di  origine controllata "Sannio", nelle
tipologie bianco, rosso e rosato,  elaborati  secondo  le  specifiche
vigenti normative, possono essere qualificati come frizzanti
   I  vini  a  denominazione  di origine controllata "Sannio" passiti
devono essere  ottenuti  da  uve,  prodotte  dai  vitigni  Aglianico,
Barbera,  Coda  di  Volpe,  Falanghina, Greco, Moscato e Sciascinoso,
sottoposte in tutto o in parte, sulle piante o dopo la  raccolta,  ad
un  appassimento  tale da assicurare un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo del 14% vol.
   I vini a denominazione di origine controllata  "Sannio"  tipologia
spumante   devono   essere  ottenuti  da  uve  prodotte  dai  vitigni
Aglianico, Barbera, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Moscato,
Piedirosso e Sciascinoso,  elaborate  secondo  la  specifica  vigente
normativa.
   Il vino a denominazione di origine controllata "Sannio", tipologia
spumante   metodo   classico,  deve  essere  ottenuto  attraverso  la
tradizionale  rifermentazione  in  bottiglia  e  deve  permanere  sui
lieviti di fermentazione per almeno 12 mesi a decorrere dal 1 gennaio
dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve.
                               Art. 6.
   I  vini  a  denominazione  di  origine controllata "Sannio" devono
rispondere rispettivamente, all'atto dell'immissione al consumo, alle
seguenti caratteristiche:
   "Sannio" bianco:
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: vinoso, gradevole;
    sapore asciutto, armonico, a volte vivace e / o amabile titolo;
    titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 10,5% vol;
    acidita' totale minima: 5 g / l;
    estratto secco netto minimo: 14 g / l.
   E' prevista la tipologia frizzante.
    "Sannio" rosso:
    colore: rubino, piu' o meno intenso;
    odore: vinoso, gradevole;
    sapore: secco, giustamente tannico, a volte vivace,  morbido  e/o
amabile;
    titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 11,0% vol;
    acidita' totale minima: 5 g / l;
    estratto secco netto minimo: 18 g / l ;
   E' prevista la tipologia frizzante.
   "Sannio" rosato:
    colore: rosa, piu' o meno intenso;
    odore: delicato, fruttato;
    sapore fragrante, asciutto, fresco, a volte vivace e / o amabile;
    titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 11,0% vol;
    acidita' totale minima: 5 g / l;
    estratto secco netto minimo: 17 g / l.
   E' prevista la tipologia frizzante.
   "Sannio" spumante metodo classico:
    spuma: fine e persistente;
    colore: paglierino o rosa piu' o meno intenso;
    odore: gradevole, caratteristico;
    sapore: secco, armonico, fresco;
    titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 11,5% vol;
    acidita' totale minima: 6 g / l;
    estratto secco netto minimo: 15 g / l.
   "Sannio" Aglianico:
    colore:  rubino  piu'  o  meno  intenso,  tendente al granato col
passare del tempo;
    odore: vinoso, gradevole;
    sapore: asciutto, caratteristico, di corpo, a volte morbido;
    titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 11,5% vol:
    acidita' totale minima 5 g / l;
    estratto secco netto minimo: 18 g / l.
   E' prevista la tipologia spumante.
   "Sannio" Barbera":
    colore: rubino piu' o meno intenso;
    odore: gradevole, tipico, talvolta floreale;
    sapore: secco, caratteristico, a volte vivace e / o dolce;
    titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 11,5% vol;
    acidita' totale minima: 5 g / l;
    estratto secco netto minimo: 20 g / l.
   E' prevista la tipologia spumante.
   "Sannio" Coda di Volpe:
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore: asciutto, pieno, tipico, a volte vivace;
    titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 11,0% vol;
    acidita' totale minima: 5 g / l;
    estratto secco netto minimo: 14 g / l.
   E' prevista la tipologia spumante.
   "Sannio" Falanghina:
    colore paglierino piu' o meno intenso;
    odore: caratteristico, piu' o meno fruttato;
    sapore: secco, fresco, lievemente acidulo, a volte vivace;
    titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 11,0% vol;
    acidita' totale minima: 5,5 g / l;
    estratto secco netto minimo: 14 g / l.
   E' prevista la tipologia spumante.
   "Sannio" Fiano:
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: caratteristico, piu' o meno vinoso;
    sapore: secco, armonico, caratteristico;
    titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 11,5% vol;
    acidita' totale minima: 5 g / l;
    estratto secco netto minimo: 15 g / l.
   E' prevista la tipologia spumante.
   "Sannio" Greco:
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: caratteristico, gradevole, delicato;
    sapore: secco, fresco, armonico, tipico a volte vivace;
    titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 11,5% vol;
    acidita' totale minima: 5 g / l;
    estratto secco netto minimo: 15 g / l.
   E' prevista la tipologia spumante.
   "Sannio" Moscato:
    colore: paglierino piu' o meno intenso, talvolta ambrato;
    odore: caratteristico, fruttato, intenso;
    sapore: aromatico, caratteristico, a volte amabile e / o vivace;
    titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 10,5% vol;
    acidita' totale minima: 5 g / l;
    estratto secco netto minimo: 15 g / l.
   E' prevista la tipologia spumante.
   "Sannio" Piedirosso:
    colore: rubino piu' o meno intenso;
    odore: vinoso, caratteristico, gradevole;
    sapore: asciutto, armonico, a volte morbido;
    titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 11,0% vol;
    acidita' totale minima: 5 g / l;
    estratto secco netto minimo: 18 g / l.
   E' prevista la tipologia spumante.
   "Sannio" Sciascinoso;
    colore: rubino piu' o meno intenso;
    odore: vinoso, caratteristico, gradevole;
    sapore: asciutto, tipico, a volte morbido;
    titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 11,0% vol;
    acidita' totale minima: 5 g / l;
    estratto secco netto minimo: 18 g / l.
   E' prevista la tipologia spumante.
   E'  facolta'  del  Ministero  delle risorse agricole, alimentari e
forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra
per indicati per acidita' totale ed estratto secco netto.
   I vini a denominazione di origine controllata "Sannio",  tipologia
spumante,  all'atto  dell'immissione  al consumo, devono possedere un
titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo  dell'11,5%   vol   e
presentare   spuma   fine   e   persistente.  Per  detti  vini,  alle
caratteristiche del sapore della tipologia  tranquillo,  va  aggiunta
anche la possibilita' di risultare semi - secchi o dolci.
   I  vini a denominazione di origine controllata "Sannio", tipologia
passito, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere  alle
seguenti caratteristiche:
    titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 14,5% vol;
    acidita' totale minima: 4,5 g / l;
    estratto secco netto minimo: 22 g / l .
   I  vini a denominazione di origine controllata "Sannio", tipologie
spumante e passito, rispetto alle caratteristiche dei  corrispondenti
tipi  tranquilli, possono presentare colore di tonalita' piu' marcata
e piuttosto intenso nonche' sapore alcolico, anche morbido o dolce.
                               Art. 7.
   Nella designazione e presentazione dei  vini  a  denominazione  di
origine controllata "Sannio" il nome della tipologia e / o quello del
vitigno  devono figurare in etichetta con caratteri di dimensioni non
superiori  a  quelli  utilizzati  per  la  denominazione  di  origine
controllata  ed  essere  riportati  immediatamente sotto quest'ultima
dicitura.
   Sono obbligatori e da riportare in etichetta  i  riferimenti  alle
tipologie   novello,   frizzante,   passito   e  spumante  nonche'  i
riferimenti ai sapori: semi - secco, amabile e dolce.
   Nella  designazione  e  presentazione  dei vini a denominazione di
origine controllata  "Sannio"  e'  vietato  l'uso  di  qualificazioni
diverse  da  quelle  previste dal presente disciplinare, ivi compresi
gli aggettivi superiore, extra,  fine,  riserva,  classico,  vecchio,
scelto, selezionato e similari.
   E'  consentito  l'uso  di  indicazioni  che facciano riferimento a
nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non   aventi   significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
   In  caso di coincidenza, in tutto o in parte, delle indicazioni di
cui al comma  precedente  con  nomi  geografici,  le  dimensioni  dei
caratteri  usati in etichetta non possono essere superiori a un terzo
di quelle utilizzate per la denominazione "Sannio".
   Le  indicazioni  tendenti  a  specificare   l'attivita'   agricola
dell'imbottigliatore,   quali  viticoltore,  tenuta,  podere,  vigna,
cascina e  similari,  sono  consentite  in  osservanza  alle  vigenti
normative comunitarie e nazionali in materia.
   Sulle   bottiglie   o   altri   recipienti  contenenti  i  vini  a
denominazione di origine controllata "Sannio"  deve  sempre  figurare
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
   Per  i  vini  a  denominazione  di  origine  controllata "Sannio",
tipologia   spumante   metodo   classico,   deve   sempre    figurare
l'indicazione  dell'annata di produzione delle uve. Per detti vini e'
consentito indicare l'anno di sboccatura.
   Per i vini spumanti diversi da quelli di cui al comma  precedente,
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' facoltativa.