Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata "Sannio", ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento ed al disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana, 10, - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Sannio" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Sannio" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. La denominazione di origine controllata "Sannio", senza alcuna altra specificazione, e' riservata ai vini bianco, rosso e rosato, ottenuti da uve provenienti da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbio le seguenti composizioni ampelografiche: "Sannio" bianco: Trebbiano toscano: min. 50%; vitigni a bacca bianca, raccomandati e / o autorizzati per la provincia di Benevento: max. 50%; "Sannio" rosso e rosato: Sangiovese: mim. 50%; vitigni a bacca nera, raccomandati e / o autorizzati per la provincia di Benevento: max. 50%. La denominazione di origine controllata "Sannio", seguita dalla menzione "metodo classico", e' riservata al vino spumante ottenuto, con il metodo della rifermentazione in bottiglia, da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai vitigni Aglianico, Greco e Falanghina, da soli o congiuntamente. La denominazione di origine controllata "Sannio" seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno: Aglianico, Barbera, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Moscato, Piedirosso e Sciascinoso e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dal rispettivo vitigno per almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve a bacca di colore analogo provenienti da vitigni raccomandati e / o autorizzati per la provincia di Benevento fino ad un massimo del 15%. I vini a denominazione di origine controllata "Sannio" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Barbera, Coda di Volpe, Falanghina, Greco, Moscato e Sciascinoso possono essere prodotti anche nella tipologia passito,da secco ad amabile. I vini a denominazione di origine controllata "Sannio" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Barbera, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Moscato, Piedirosso e Sciascinoso possono essere prodotti anche nella tipologia spumante. Il vino a denominazione di origine controllata "Sannio" rosso, senza la specificazione del vitigno, puo' essere prodotto anche nella tipologia novello. I vini a denominazione di origine controllata "Sannio" bianchi, rossi e rosati, senza la specificazione del vitigno, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante, da secco ad amabile. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata "Sannio", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare, comprende l'intero territorio della provincia di Benevento. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui al precedente art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 i vigneti di giacitura ed esposizione adatte, mentre sono esclusi quelli impiantati su terreni di fondovalle umidi, quelli non adeguatamente drenati e quelli non sufficientemente soleggiati. E' vietata ogni pratica di forzatura. I sesti d'impianto, le forme di allevamento a spalliera, controspalliera, raggera e pergola ed i sistemi di potatura corti, lunghi e misti devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve, dei mosti e dei vini derivati. Per i reimpianti e nuovi impianti la forma di allevamento ammessa e' quella a controspalliera e la densita' minima di viti per ettaro non dovra' essere inferiore a 2500 piante. La resa massima di uva per ettaro di vigneto, in coltura specializzata, ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 2, non deve essere superiore, rispettivamente a: 15,5 tonnellate per il tipo bianco; 13,5 tonnellate per i tipi rosso e rosato; 12,5 tonnellate per le uve ottenute dai vitigni Aglianico, Barbera, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Moscato, Piedirosso e Sciascinoso. Fermi restando i limiti massimi sopraindicati, la resa per ettaro in coltura promiscua dovra' essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Sannio" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva - vino per i quantitativi di cui trattasi, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. La resa massima dell'uva in vino passito non deve essere superiore al 50%. Gli eventuali superi della resa dell'uva in vino, derivanti dai processi della tipologia passito, fino al raggiungimento del citato limite del 75%, non sono destinabili alla produzione di alcun vino a denominazione di origine controllata ma non comportano la decadenza del diritto alla denominazione di origine controllata per la tipologia in argomento, per il quantitativo prodotto nel proprio specifico limite. Art. 5. Le operazioni di vinificazione e la presa di spuma devono essere effettuate all'interno del territorio della provincia di Benevento. E' facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentito il parere della Regione Campania, consentire che le predette operazioni possano avvenire anche in stabilimenti situati nel territorio regionale, a condizione che le ditte interessate ne facciano richiesta e dimostrino di aver effettuato tali operazioni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare e di produrre tradizionalmente i vini in questione utilizzando uve, mosti o vini provenienti dalla zona di produzione di cui al precedente art. 3. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Sannio" devono assicurare i sotto indicati titoli alcolometrici volumici naturali minimi: 10,0% vol, per il tipo bianco; 10,5%; 10,5%, vol, per i tipi rosso e rosato; 10,0% vol, per il vitigno Moscato; 10,5% vol, per i vitigni Coda di Volpe, Falanghina, Piedirosso e Sciascinoso; 11,0% vol, per i vitigni Aglianico, Barbera, Fiano e Greco. Le uve destinate alla produzione delle tipologie "spumante" e "spumante metodo classico" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5% vol. In tal caso le uve devono essere oggetto di specifica denuncia e non possono essere destinate alla produzione di altre tipologie della denominazione di origine controllata "Sannio", ma ove ne rispettino le condizioni possono essere destinate alla produzione di vini di altra denominazione di oriine controllata o indicazione geografica tipica. I vini a denominazione di origine controllata "Sannio" rosso, elaborati secondo la specifica vigente normativa, possono essere qualificati come novelli. I vini a denominazione di origine controllata "Sannio", nelle tipologie bianco, rosso e rosato, elaborati secondo le specifiche vigenti normative, possono essere qualificati come frizzanti I vini a denominazione di origine controllata "Sannio" passiti devono essere ottenuti da uve, prodotte dai vitigni Aglianico, Barbera, Coda di Volpe, Falanghina, Greco, Moscato e Sciascinoso, sottoposte in tutto o in parte, sulle piante o dopo la raccolta, ad un appassimento tale da assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 14% vol. I vini a denominazione di origine controllata "Sannio" tipologia spumante devono essere ottenuti da uve prodotte dai vitigni Aglianico, Barbera, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Moscato, Piedirosso e Sciascinoso, elaborate secondo la specifica vigente normativa. Il vino a denominazione di origine controllata "Sannio", tipologia spumante metodo classico, deve essere ottenuto attraverso la tradizionale rifermentazione in bottiglia e deve permanere sui lieviti di fermentazione per almeno 12 mesi a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve. Art. 6. I vini a denominazione di origine controllata "Sannio" devono rispondere rispettivamente, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche: "Sannio" bianco: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: vinoso, gradevole; sapore asciutto, armonico, a volte vivace e / o amabile titolo; titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 10,5% vol; acidita' totale minima: 5 g / l; estratto secco netto minimo: 14 g / l. E' prevista la tipologia frizzante. "Sannio" rosso: colore: rubino, piu' o meno intenso; odore: vinoso, gradevole; sapore: secco, giustamente tannico, a volte vivace, morbido e/o amabile; titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 11,0% vol; acidita' totale minima: 5 g / l; estratto secco netto minimo: 18 g / l ; E' prevista la tipologia frizzante. "Sannio" rosato: colore: rosa, piu' o meno intenso; odore: delicato, fruttato; sapore fragrante, asciutto, fresco, a volte vivace e / o amabile; titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 11,0% vol; acidita' totale minima: 5 g / l; estratto secco netto minimo: 17 g / l. E' prevista la tipologia frizzante. "Sannio" spumante metodo classico: spuma: fine e persistente; colore: paglierino o rosa piu' o meno intenso; odore: gradevole, caratteristico; sapore: secco, armonico, fresco; titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 11,5% vol; acidita' totale minima: 6 g / l; estratto secco netto minimo: 15 g / l. "Sannio" Aglianico: colore: rubino piu' o meno intenso, tendente al granato col passare del tempo; odore: vinoso, gradevole; sapore: asciutto, caratteristico, di corpo, a volte morbido; titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 11,5% vol: acidita' totale minima 5 g / l; estratto secco netto minimo: 18 g / l. E' prevista la tipologia spumante. "Sannio" Barbera": colore: rubino piu' o meno intenso; odore: gradevole, tipico, talvolta floreale; sapore: secco, caratteristico, a volte vivace e / o dolce; titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 11,5% vol; acidita' totale minima: 5 g / l; estratto secco netto minimo: 20 g / l. E' prevista la tipologia spumante. "Sannio" Coda di Volpe: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: delicato, caratteristico; sapore: asciutto, pieno, tipico, a volte vivace; titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 11,0% vol; acidita' totale minima: 5 g / l; estratto secco netto minimo: 14 g / l. E' prevista la tipologia spumante. "Sannio" Falanghina: colore paglierino piu' o meno intenso; odore: caratteristico, piu' o meno fruttato; sapore: secco, fresco, lievemente acidulo, a volte vivace; titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 11,0% vol; acidita' totale minima: 5,5 g / l; estratto secco netto minimo: 14 g / l. E' prevista la tipologia spumante. "Sannio" Fiano: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: caratteristico, piu' o meno vinoso; sapore: secco, armonico, caratteristico; titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 11,5% vol; acidita' totale minima: 5 g / l; estratto secco netto minimo: 15 g / l. E' prevista la tipologia spumante. "Sannio" Greco: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: caratteristico, gradevole, delicato; sapore: secco, fresco, armonico, tipico a volte vivace; titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 11,5% vol; acidita' totale minima: 5 g / l; estratto secco netto minimo: 15 g / l. E' prevista la tipologia spumante. "Sannio" Moscato: colore: paglierino piu' o meno intenso, talvolta ambrato; odore: caratteristico, fruttato, intenso; sapore: aromatico, caratteristico, a volte amabile e / o vivace; titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 10,5% vol; acidita' totale minima: 5 g / l; estratto secco netto minimo: 15 g / l. E' prevista la tipologia spumante. "Sannio" Piedirosso: colore: rubino piu' o meno intenso; odore: vinoso, caratteristico, gradevole; sapore: asciutto, armonico, a volte morbido; titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 11,0% vol; acidita' totale minima: 5 g / l; estratto secco netto minimo: 18 g / l. E' prevista la tipologia spumante. "Sannio" Sciascinoso; colore: rubino piu' o meno intenso; odore: vinoso, caratteristico, gradevole; sapore: asciutto, tipico, a volte morbido; titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 11,0% vol; acidita' totale minima: 5 g / l; estratto secco netto minimo: 18 g / l. E' prevista la tipologia spumante. E' facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra per indicati per acidita' totale ed estratto secco netto. I vini a denominazione di origine controllata "Sannio", tipologia spumante, all'atto dell'immissione al consumo, devono possedere un titolo alcolometrico volumico totale minimo dell'11,5% vol e presentare spuma fine e persistente. Per detti vini, alle caratteristiche del sapore della tipologia tranquillo, va aggiunta anche la possibilita' di risultare semi - secchi o dolci. I vini a denominazione di origine controllata "Sannio", tipologia passito, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 14,5% vol; acidita' totale minima: 4,5 g / l; estratto secco netto minimo: 22 g / l . I vini a denominazione di origine controllata "Sannio", tipologie spumante e passito, rispetto alle caratteristiche dei corrispondenti tipi tranquilli, possono presentare colore di tonalita' piu' marcata e piuttosto intenso nonche' sapore alcolico, anche morbido o dolce. Art. 7. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Sannio" il nome della tipologia e / o quello del vitigno devono figurare in etichetta con caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine controllata ed essere riportati immediatamente sotto quest'ultima dicitura. Sono obbligatori e da riportare in etichetta i riferimenti alle tipologie novello, frizzante, passito e spumante nonche' i riferimenti ai sapori: semi - secco, amabile e dolce. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Sannio" e' vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, riserva, classico, vecchio, scelto, selezionato e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. In caso di coincidenza, in tutto o in parte, delle indicazioni di cui al comma precedente con nomi geografici, le dimensioni dei caratteri usati in etichetta non possono essere superiori a un terzo di quelle utilizzate per la denominazione "Sannio". Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore, quali viticoltore, tenuta, podere, vigna, cascina e similari, sono consentite in osservanza alle vigenti normative comunitarie e nazionali in materia. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata "Sannio" deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Per i vini a denominazione di origine controllata "Sannio", tipologia spumante metodo classico, deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Per detti vini e' consentito indicare l'anno di sboccatura. Per i vini spumanti diversi da quelli di cui al comma precedente, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' facoltativa.