IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e  l'adeguamento dell'ordinamento interno gli  atti normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della  politica  economica
nazionale  con le  politiche  comunitarie, nonche'  l'art.  5 che  ha
istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il Regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Vista la legge  19 febbraio 1992, n. 142  (legge comunitaria 1991),
ed  in particolare  gli articoli  74 e  75 concernenti  il richiamato
Fondo di rotazione;
  Vista la legge 6 febbraio 1996,  n. 52 (legge comunitaria 1994), ed
in particolare l'art. 56;
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro del 27 dicembre 1996, con
il quale,  in attuazione  del predetto art.  56, e'  stato modificato
l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 24 marzo 1994, n.
284, con il  quale e' stato emanato il  regolamento recante procedure
di attuazione  della legge  n. 183/1987 e  del decreto  legislativo 3
aprile  1993,  n. 96,  in  materia  di coordinamento  della  politica
economica nazionale con quella comunitaria;
  Vista la  legge 8 agosto  1995, n.  341, recante misure  dirette ad
accelerare   il  completamento   degli  interventi   pubblici  e   la
realizzazione  dei  nuovi  interventi nelle  aree  depresse,  nonche'
disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;
  Viste le norme sulla riprogrammazione di cui alla legge 23 dicembre
1996, n.  662, concernente misure di  razionalizzazione della finanza
pubblica;
  Visto il regolamento  CEE del Consiglio delle  Comunita' europee n.
2052/1988, come modificato dal  regolamento n. 2081/1993, relativo ai
compiti dei Fondi strutturali,  al rafforzamento della loro efficacia
e  all'attuazione di  un miglior  coordinamento anche  con gli  altri
strumenti finanziari esistenti;
  Visto il regolamento  CEE del Consiglio delle  Comunita' europee n.
4253/1988, come  modificato dal  regolamento n. 2082/93,  relativo al
coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;
  Visto il regolamento  CEE del Consiglio delle  Comunita' europee n.
4256/88,  come modificato  dal  regolamento n.  2085/93, relativo  al
Fondo   europeo  agricolo   di  orientamento   e  garanzia,   sezione
orientamento;
  Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee n.
94/C 180/12 (Gazzetta Ufficiale delle  Comunita' europee n. C 180 del
1  luglio 1994),  che ha  definito gli  orientamenti per  i programmi
operativi  nel quadro  di una  iniziativa comunitaria  in materia  di
sviluppo rurale (Leader II);
  Vista la decisione della  Commissione delle Comunita' europee C(96)
3795 del 9 dicembre 1996,  relativa alla concessione di un contributo
comunitario   per  un   progetto  di   assistenza  tecnica   relativo
all'attuazione  di  una  rete   nazionale  a  titolo  dell'iniziativa
comunitaria Leader II;
  Considerato  che  a fronte  delle  risorse  rese disponibili  dalla
Commissione  europea   nel  contesto   della  suddetta   decisione  -
ammontanti  a 2  Mecu  a valere  complessivamente  sul Fondo  europeo
agricolo  di orientamento  e garanzia,  sezione orientamento,  per il
periodo 1996-1999  - occorre  provvedere ad assicurare  le necessarie
risorse nazionali pubbliche valutate in 2,068 miliardi di lire;
  Considerata  la necessita'  di ricorrere  per tale  fabbisogno alle
disponibilita'  del   Fondo  di  rotazione  per   l'attuazione  delle
politiche comunitarie, di cui alla  citata legge n. 183/1987, nonche'
ai fondi  propri dell'Istituto  nazionale di economia  agraria (INEA,
Ente vigilato dal MIRAAF), questi ultimi  in ragione del 14 per cento
della quota di finanziamento a carico nazionale;
  Considerata l'opportunita' di applicare  anche alla quota nazionale
la procedura dell'impegno unico,  prevista dall'art. 20, paragrafo 3,
del  regolamento CEE  n. 2082/93,  per  i programmi  che ricevono  un
contributo comunitario inferiore a 40 Mecu complessivi;
  Viste le  note del Ministero  delle risorse agricole,  alimentari e
forestali  -  Direzione  generale   delle  politiche  comunitarie  ed
internazionali n. 76  e n. 1634, rispettivamente in data  7 gennaio e
28 febbraio 1997;
  Viste  le  risultanze dei  lavori  istruttori  svolti dal  Comitato
previsto dall'art. 5  del decreto del Presidente  della Repubblica 24
marzo 1994, n. 284;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1. Ai fini della realizzazione di un progetto di assistenza tecnica
relativo   all'attuazione   di   una    rete   nazionale   a   titolo
dell'iniziativa comunitaria  Leader II, per il  periodo 1996-1999, e'
autorizzato  un  cofinanziamento  nazionale  pubblico  pari  a  2,068
miliardi  di lire,  di  cui 1,772  miliardi di  lire  a valere  sulle
risorse del Fondo di rotazione exlege n. 183/1987 e 0,296 miliardi di
lire  con  disponibilita'  dell'INEA, come  riportato  nella  tabella
allegata, che forma parte integrante della presente delibera.
  2. La quota  a carico del Fondo di rotazione  viene erogata secondo
le  modalita'  previste  dalla   normativa  vigente,  sulla  base  di
richieste inoltrate dal Ministero  delle risorse agricole, alimentari
e forestali al Fondo medesimo.
  3. Il predetto  Fondo e' autorizzato ad erogare  la quota stabilita
dalla presente  delibera anche negli  anni successivi, fino  a quando
perdura l'intervento comunitario.
  4.  Il Ministero  delle  risorse agricole,  alimentari e  forestali
adotta  tutte   le  iniziative  ed  i   provvedimenti  necessari  per
utilizzare entro  le scadenze  previste i finanziamenti  comunitari e
nazionali relativi al progetto.
  Nel  caso   siano  rilevati   ritardi  nella   realizzazione  degli
interventi,   saranno  attivate   in   tempo  utile   le  azioni   di
riprogrammazione dirette  a garantire il pieno  e tempestivo utilizzo
delle risorse assegnate.
  5.  Il  suddetto  Ministero   effettua  i  necessari  controlli  di
competenza.  Il  Fondo di  rotazione  potra'  procedere ad  ulteriori
controlli,  avvalendosi  delle  strutture della  Ragioneria  generale
dello Stato.
   Roma, 21 marzo 1997
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 6 maggio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 115