IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento  interno agli atti normativi
comunitari  e, in  particolare,  agli  articoli 2  e  3, relativi  ai
compiti  del   CIPE  in  ordine  all'armonizzazione   della  politica
economica nazionale  con le  politiche comunitarie, nonche'  l'art. 5
che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Vista la legge  19 febbraio 1992, n. 142  (legge comunitaria 1991),
ed  in particolare  gli articoli  74 e  75 concernenti  il richiamato
Fondo di rotazione;
  Vista la legge 6 febbraio 1996,  n. 52 (legge comunitaria 1994), ed
in particolare l'art. 56;
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro del 27 dicembre 1996, con
il quale,  in attuazione  del predetto art.  56, e'  stato modificato
l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 24 marzo 1994, n.
284, con il  quale e' stato emanato il  regolamento recante procedure
di attuazione  della legge  n. 183/1987 e  del decreto  legislativo 3
aprile  1993,  n. 96,  in  materia  di coordinamento  della  politica
economica nazionale con quella comunitaria;
  Vista la  legge 8 agosto  1995, n.  341, recante misure  dirette ad
accelerare   il  completamento   degli  interventi   pubblici  e   la
realizzazione  dei  nuovi  interventi nelle  aree  depresse,  nonche'
disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;
  Viste le norme sulla riprogrammazione di cui alla legge 23 dicembre
1996, n.  662, concernente misure di  razionalizzazione della finanza
pubblica;
  Visto il regolamento  CEE del Consiglio delle  Comunita' europee n.
2052/88,  come modificato  dal  regolamento n.  2081/93, relativo  ai
compiti dei Fondi strutturali,  al rafforzamento della loro efficacia
e  all'attuazione di  un miglior  coordinamento anche  con gli  altri
strumenti finanziari esistenti;
  Visto il regolamento  CEE del Consiglio delle  Comunita' europee n.
4253/88,  come modificato  dal  regolamento n.  2082/93, relativo  al
coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;
  Visto il regolamento  CEE del Consiglio delle  Comunita' europee n.
4254/88,  come modificato  dal  regolamento n.  2083/93, relativo  al
Fondo europeo di sviluppo regionale;
  Visto il regolamento  CEE del Consiglio delle  Comunita' europee n.
4256/1988, come modificato dal  regolamento n. 2085/1993, relativo al
Fondo   europeo  agricolo   di  orientamento   e  garanzia,   sezione
orientamento;
  Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee n.
94/C 180/13 (Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C180 del 1
luglio  1994), che  ha  stabilito gli  orientamenti della  iniziativa
comunitaria INTERREG II;
  Vista la decisione della  Commissione delle Comunita' europee C(96)
3813 del  18 dicembre 1996,  relativa alla concessione  di contributi
comunitari  per il  programma operativo  da realizzare  nelle regioni
Valle  d'Aosta, Piemonte,  Lombardia  e nella  provincia autonoma  di
Bolzano  nell'ambito   dell'iniziativa  comunitaria  INTERREG   II  -
Italia-Svizzera;
  Considerato  che  a fronte  delle  risorse  rese disponibili  dalla
Commissione  europea   nel  contesto   della  suddetta   decisione  -
ammontanti a 20 Mecu per il periodo 1996-1999 - ivi comprese le quote
relative agli anni 1994 e 1995  - a valere complessivamente sul Fondo
europeo  di  sviluppo  regionale  e sul  fondo  europeo  agricolo  di
orientamento e garanzia, sezione  orientamento, occorre provvedere ad
assicurare  le necessarie  risorse  nazionali  pubbliche valutate  in
55,118 miliardi di lire;
  Considerata la  necessita' di  ricorrere, relativamente  alla quota
statale, alle disponibilita' del  Fondo di rotazione per l'attuazione
delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;
  Considerata l'opportunita' di applicare  anche alla quota nazionale
la procedura dell'impegno unico,  prevista dall'art. 20, paragrafo 3,
del regolamento  CEE n.  2082/1993, per i  programmi che  ricevono un
contributo comunitario inferiore a 40 Mecu complessivi;
  Vista  la  nota  della  presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie n. 1920
in data 18 febbraio 1997;
  Viste  le  risultanze dei  lavori  istruttori  svolti dal  Comitato
previsto dall'art. 5  del decreto del Presidente  della Repubblica 24
marzo 1994, n. 284;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1. Ai fini della realizzazione dell'iniziativa comunitaria INTERREG
II  -  Italia-Svizzera,  relativa   allo  sviluppo  socioeconomico  e
culturale   delle    zone   di    confine   ed    alla   cooperazione
transfrontaliera,  per   il  periodo  1996-1999  e'   autorizzato  un
cofinanziamento nazionale pubblico pari a 55,118 miliardi di lire, di
cui  32,126 miliardi  di lire  a valere  sulle risorse  del Fondo  di
rotazione  ex  lege  n.  183/1987  e  22,992  miliardi  di  lire  con
disponibilita'  delle  regioni  Valle d'Aosta,  Piemonte,  Lombardia,
della  provincia  autonoma  di  Bolzano  e  di  altri  enti  pubblici
interessati, come  riportato nella tabella allegata,  che forma parte
integrante della presente delibera.
  2. La quota  a carico del Fondo di rotazione  viene erogata secondo
le modalita'  previste dalla normativa vigente.  I trasferimenti sono
disposti  sulla  base  di  richieste inoltrate  dalle  regioni  Valle
d'Aosta, Piemonte, Lombardia e dalla provincia autonoma di Bolzano al
Fondo medesimo.
  3. Il predetto  Fondo e' autorizzato ad erogare  la quota stabilita
dalla presente  delibera anche negli  anni successivi, fino  a quando
perdura l'intervento comunitario.
  4. Le  regioni Valle  d'Aosta, Piemonte,  Lombardia e  la provincia
autonoma di Bolzano  adottano tutte le iniziative  ed i provvedimenti
necessari per  utilizzare entro le scadenze  previste i finanziamenti
comunitari e nazionali relativi al programma.
  Nel  caso   siano  rilevati   ritardi  nella   realizzazione  degli
interventi,   saranno  attivate   in   tempo  utile   le  azioni   di
riprogrammazione dirette  a garantire il pieno  e tempestivo utilizzo
delle risorse assegnate.
  5. Le regioni di cui al punto  4 e la provincia autonoma di Bolzano
effettuano i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione
potra' procedere ad ulteriori  controlli, avvalendosi delle strutture
della Ragioneria generale dello Stato.
   Roma, 21 marzo 1997
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 6 maggio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 113