IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, agli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare gli articoli 74 e 75 concernenti il richiamato Fondo di rotazione; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56; Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale, in attuazione del predetto art. 56, e' stato modificato l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria; Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonche' disposizioni in materia di lavoro e di occupazione; Viste le norme sulla riprogrammazione di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4254/88, come modificato dal regolamento n. 2083/93, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4256/1988, come modificato dal regolamento n. 2085/1993, relativo al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento; Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee n. 94/C 180/13 (Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C180 del 1 luglio 1994), che ha stabilito gli orientamenti della iniziativa comunitaria INTERREG II; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee C(96) 3813 del 18 dicembre 1996, relativa alla concessione di contributi comunitari per il programma operativo da realizzare nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e nella provincia autonoma di Bolzano nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG II - Italia-Svizzera; Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto della suddetta decisione - ammontanti a 20 Mecu per il periodo 1996-1999 - ivi comprese le quote relative agli anni 1994 e 1995 - a valere complessivamente sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sul fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche valutate in 55,118 miliardi di lire; Considerata la necessita' di ricorrere, relativamente alla quota statale, alle disponibilita' del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987; Considerata l'opportunita' di applicare anche alla quota nazionale la procedura dell'impegno unico, prevista dall'art. 20, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2082/1993, per i programmi che ricevono un contributo comunitario inferiore a 40 Mecu complessivi; Vista la nota della presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie n. 1920 in data 18 febbraio 1997; Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Ai fini della realizzazione dell'iniziativa comunitaria INTERREG II - Italia-Svizzera, relativa allo sviluppo socioeconomico e culturale delle zone di confine ed alla cooperazione transfrontaliera, per il periodo 1996-1999 e' autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico pari a 55,118 miliardi di lire, di cui 32,126 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 e 22,992 miliardi di lire con disponibilita' delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, della provincia autonoma di Bolzano e di altri enti pubblici interessati, come riportato nella tabella allegata, che forma parte integrante della presente delibera. 2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalita' previste dalla normativa vigente. I trasferimenti sono disposti sulla base di richieste inoltrate dalle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e dalla provincia autonoma di Bolzano al Fondo medesimo. 3. Il predetto Fondo e' autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario. 4. Le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e la provincia autonoma di Bolzano adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma. Nel caso siano rilevati ritardi nella realizzazione degli interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate. 5. Le regioni di cui al punto 4 e la provincia autonoma di Bolzano effettuano i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potra' procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato. Roma, 21 marzo 1997 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti il 6 maggio 1997 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 113