L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di interesse o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ed in particolare gli articoli 75 e 118 per la parte relativa al trasferimento di portafoglio della sede secondaria situata in Italia di impresa avente la sede in uno Stato terzo; Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate alla Winterthur assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, piazza Missori n. 2; Visto il decreto ministeriale in data 8 febbraio 1994 di autorizzazione alla Winterthur assicurazioni S.p.a. ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami assistenza, tutela giudiziaria ed in tutti i rischi rientranti nei rami credito e cauzioni; Visto il provvedimento Isvap in data 18 novembre 1996 con il quale la Winterthur assicurazioni S.p.a. e' stata autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa e/o riassicurativa a tutti i rischi e rami non ancora autorizzati; Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa gia' rilasciate alla rappresentanza generale per l'Italia de La Neuch teloise Compagnie suisse d'assurances generales S.a., con sede in Milano, piazza Missori n. 2; Viste le deliberazioni assunte dai consigli di amministrazione delle societa' Winterthur assicurazioni S.p.a. e La Neuch teloise Compagnie suisse d'assurances generales S.a. in data 18 dicembre 1996 in ordine al trasferimento d'azienda assicurativa della rappresentanza generale per l'Italia de La Neuch teloise Compagnie suisse d'assurances generales S.a., alla Winterthur assicurazioni S.p.a.; Vista l'istanza presentata dalla Winterthur assicurazioni S.p.a. e da La Neuch teloise Compagnie suisse d'assurances generales S.a., in data 27 marzo 1997, con la quale le societa' hanno chiesto all'Istituto, ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento d'azienda assicurativa della rappresentanza generale per l'Italia de La Neuch teloise Compagnie suisse d'assurances generales S.a. alla Winterthur assicurazioni S.p.a.; Visto il contratto di cessione di ramo aziendale sotto condizione sospensiva sottoscritto dalle societa' Winterthur assicurazioni S.p.a. e La Neuch teloise Compagnie suisse d'assurances generales S.a. in data 27 marzo 1997; Tenuto conto della fusione per incorporazione de La Neuch teloise Compagnie suisse d'assurances generales S.a., avvenuta in Svizzera in data 2 aprile 1997; Vista la lettera in data 16 aprile 1997 con la Wintherthur Assurances S.a. ha confermato la volonta' di effettuare l'operazione gia' deliberata da La Neuch teloise Compagnie suisse de assurances generales S.a.; Accertato che la societa' cessionaria e' regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attivita' ad essa trasferita e dispone, tenuto conto del trasferimento, di elementi costitutivi del margine di solvibilita' eccedenti la misura dovuta; Ritenuto pertanto che, per il trasferimento di cui trattasi, ricorrono i presupposti di cui all'art. 75, comma 3, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175; Dispone: Sono approvate, ai sensi dell'art. 75, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento d'azienda assicurativa della rappresentanza generale per l'Italia della Winterthur Assurances S.a. (gia' de La Neuch teloise Compagnie suisse d'assurances gnerales S.a.) alla Winterthur assicuraizoni S.p.a., entrambe con sede in Milano. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 maggio 1997 Il presidente: M anghetti