L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 13
febbraio 1959, n.  449, e le successive  disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la  legge 12 agosto  1982, n.  576, recante la  riforma della
vigilanza   sulle  assicurazioni,   e   le  successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista  la legge  9  gennaio  1991, n.  20,  recante integrazioni  e
modifiche alla  legge 12 agosto 1982,  n. 576, e norme  sul controllo
delle partecipazioni di interesse o  enti assicurativi e in imprese o
enti  assicurativi,  e  le successive  disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia di assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  175, di attuazione
della  direttiva n.  92/49/CEE  in materia  di assicurazione  diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita  ed in particolare gli articoli
75 e 118 per la parte  relativa al trasferimento di portafoglio della
sede secondaria  situata in Italia di  impresa avente la sede  in uno
Stato terzo;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in  data  26  novembre  1984,  di
ricognizione   delle   autorizzazioni  all'esercizio   dell'attivita'
assicurativa  e   riassicurativa  gia'  rilasciate   alla  Winterthur
assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, piazza Missori n. 2;
  Visto  il  decreto   ministeriale  in  data  8   febbraio  1994  di
autorizzazione  alla  Winterthur  assicurazioni S.p.a.  ad  estendere
l'esercizio dell'attivita'  assicurativa nei rami  assistenza, tutela
giudiziaria  ed in  tutti  i  rischi rientranti  nei  rami credito  e
cauzioni;
  Visto il provvedimento Isvap in data  18 novembre 1996 con il quale
la Winterthur assicurazioni S.p.a. e' stata autorizzata all'esercizio
dell'attivita'  assicurativa e/o  riassicurativa a  tutti i  rischi e
rami non ancora autorizzati;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in   data  26  novembre  1984  di
ricognizione   delle   autorizzazioni  all'esercizio   dell'attivita'
assicurativa  gia'   rilasciate  alla  rappresentanza   generale  per
l'Italia de La Neuch  teloise Compagnie suisse d'assurances generales
S.a., con sede in Milano, piazza Missori n. 2;
  Viste  le deliberazioni  assunte  dai  consigli di  amministrazione
delle  societa' Winterthur  assicurazioni S.p.a.  e La  Neuch teloise
Compagnie suisse d'assurances generales S.a. in data 18 dicembre 1996
in   ordine    al   trasferimento   d'azienda    assicurativa   della
rappresentanza generale  per l'Italia  de La Neuch  teloise Compagnie
suisse  d'assurances generales  S.a.,  alla Winterthur  assicurazioni
S.p.a.;
  Vista l'istanza presentata dalla  Winterthur assicurazioni S.p.a. e
da La Neuch teloise Compagnie  suisse d'assurances generales S.a., in
data  27  marzo  1997,  con   la  quale  le  societa'  hanno  chiesto
all'Istituto, ai sensi dell'art. 75  del decreto legislativo 17 marzo
1995, n.  175, l'approvazione delle deliberazioni  e delle condizioni
relative al trasferimento d'azienda assicurativa della rappresentanza
generale  per   l'Italia  de   La  Neuch  teloise   Compagnie  suisse
d'assurances generales S.a. alla Winterthur assicurazioni S.p.a.;
  Visto il contratto  di cessione di ramo  aziendale sotto condizione
sospensiva  sottoscritto  dalle   societa'  Winterthur  assicurazioni
S.p.a.  e La  Neuch teloise  Compagnie suisse  d'assurances generales
S.a. in data 27 marzo 1997;
  Tenuto conto della  fusione per incorporazione de  La Neuch teloise
Compagnie suisse d'assurances generales S.a., avvenuta in Svizzera in
data 2 aprile 1997;
  Vista  la  lettera  in  data  16 aprile  1997  con  la  Wintherthur
Assurances S.a. ha confermato  la volonta' di effettuare l'operazione
gia' deliberata  da La Neuch  teloise Compagnie suisse  de assurances
generales S.a.;
  Accertato che  la societa' cessionaria e'  regolarmente autorizzata
all'esercizio  dell'attivita' ad  essa trasferita  e dispone,  tenuto
conto  del  trasferimento, di  elementi  costitutivi  del margine  di
solvibilita' eccedenti la misura dovuta;
  Ritenuto  pertanto  che,  per  il trasferimento  di  cui  trattasi,
ricorrono  i presupposti  di cui  all'art.  75, comma  3, del  citato
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
                              Dispone:
  Sono  approvate,  ai  sensi  dell'art. 75,  comma  2,  del  decreto
legislativo 17 marzo  1995, n. 175, le deliberazioni  e le condizioni
riguardanti   il    trasferimento   d'azienda    assicurativa   della
rappresentanza generale per l'Italia della Winterthur Assurances S.a.
(gia'  de La  Neuch  teloise Compagnie  suisse d'assurances  gnerales
S.a.)  alla Winterthur  assicuraizoni  S.p.a., entrambe  con sede  in
Milano.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 7 maggio 1997
                                            Il presidente: M anghetti