Ai prefetti della Repubblica
        Al commissario del Governo per la provincia di Trento
       Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano
      Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta
                    Ai questori della Repubblica
                           e, per conoscenza:
         Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
         Al commissario dello Stato nella regione siciliana
          Al rappresentante del Governo nella regione sarda
   Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
     Al commissario del Governo nelle regioni a stauto ordinario
            Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri
            Al Comando generale della Guardia di finanza
  Come e'  noto, l'art.  6, comma  5 della  legge numero  863/1984 ha
previsto  che  l'avviamento  al  lavoro  dei  prestatori  d'opera  da
adibirsi  alle  mansioni  di  guardia giurata  avviene  su  richiesta
nominativa e  previo rilascio di  un attestato di idoneita'  da parte
del prefetto.
  A seguito dell'entrata in vigore di tale normativa questo Ministero
ha fornito chiarimenti circa  gli effetti derivanti dall'applicazione
della     succitata    disposizione     con    la     circolare    n.
559/C.15422.10089.D(10) del 10 ottobre 1985.
  In  quell'occasione  si  e'   precisato  che  il  procedimento  per
l'attribuzione della qualita' di guardia giurata si articolava in una
prima  fase in  cui  il  datore di  lavoro  richiede  al prefetto  il
ricordato  attestato di  idoneita', in  una  seconda fase  in cui  il
datore  di   lavoro  si   munisce  del  nullaosta   dell'ufficio  del
collocamento  prescritto  dall'art.  33,  comma  7,  della  legge  n.
300/1970   e  culminava   con  il   rilascio  del   provvedimento  di
approvazione della  nomina a  guardia giurata previsto  dall'art. 138
del testo unico della legge di pubblica sicurezza.
  Su tale  materia e' venuto  ad incidere il decreto-legge  1 ottobre
1996, n. 510,  converito, con modificazioni, dalla  legge 28 novembre
1996,  n. 608,  pubblicata  nel supplemento  ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale  n.  281  del  30   novembre  1996  -  serie  generale.  In
particolare  l'art. 9-bis  del citato  decretolegge ha,  tra l'altro,
previsto che nell'ambito di applicazione del collocamento ordinario -
settore nel  quale ricadono  anche i  prestatori d'opera  del settore
della  vigilanza privata  - i  datori di  lavoro privati  e gli  enti
pubblici   economici   procedono  direttamente   all'assunzione   del
personale, dandone  comunicazione, entro cinque giorni,  alla sezione
circoscrizionale dell'impiego, specificando  la data dell'assunzione,
le  generalita'  dell'interessato,  la qualifica  ed  il  trattamento
economico e normativo.
  Le modifiche apportate  dalla legge di conversione  n. 608/1996 non
soltanto hanno esteso a tutte le categorie di lavoratori l'assunzione
su  richiesta  nominativa,  ma  hanno trasformato  da  preventivo  in
successivo il controllo sull'avviamento al lavoro svolto dagli uffici
periferici del Ministero del lavoro.
  Ne  consegue  allora che  l'obbligo  di  munirsi dell'attestato  di
idoneita' previsto dall'art.  6, comma 5, della legge  n. 863/1984 il
quale,   come  evidenziato   precedentemente,  era   propedeutico  al
conseguimento del nulla osta  dell'ufficio di collocamento ora venuto
meno, debba considerarsi ormai superato.
  Alla  luce  di cio'  si  e'  dell'avviso  che il  procedimento  per
l'avviamento  al lavoro  dei prestatori  d'opera con  le mansioni  di
guardia giurata  vada quindi  rivisto, tenendo  conto degli  scopi di
semplificazione e  di flessibilita'  del collocamento dei  lavori cui
sembra tendere la legge di conversione n. 608/1996.
  In  considerazione   di  cio'  si   e'  dell'avviso  che   ai  fini
dell'assunzione  degli operatori  in  questione il  datore di  lavoro
(singolo proprietario,  consociazioni di proprietari  ovvero istituto
di vigilanza) e l'aspirante guardia giurata debbano ora semplicemente
inoltrare  al prefetto  la  domanda per  l'approvazione della  nomina
prescritta dall'art. 249  del regio decreto n. 635/1940.  Ad essa gli
istanti  potranno  anche  non  unire  la  documentazione  comprovante
l'avvenuta iscrizione all'INPS ed  all'INAIL richiesta dall'art. 138,
n. 7 del testo unico della legge di pubblica sicurezza.
  Infatti,  il Consiglio  di Stato  - sezione  IV, nella  sentenza 30
settembre 1996, n. 1065, ha evidenziato che in questa fase la mancata
produzione    della    predetta    documentazione    non    determina
l'inammissibilita' della domanda.
  I  signori prefetti  provvederanno  quindi ad  avviare i  necessari
incombenti istruttori  e ad adottare,  nel termine di  novanta giorni
stabilito  del  decreto  ministeriale  n.  284/1993,  il  decreto  di
approvazione della nomina a guardia giurata.
  Dell'esito  favorevole della  pratica i  signori prefetti  vorranno
dare comunicazione  agli interessati  (datori di lavoro  e prestatori
d'opera) precisando  che il rilascio  del titolo di  polizia avverra'
soltanto previa  produzione o esibizione dei  documenti attestanti la
comunicazione dell'avvenuta assunzione prescritta dall'art. 9-bis del
decreto-legge n. 510/1996, convertito,  con modificazioni dalla legge
n. 608/1996,  e della  avvenuta iscrizione  all'INPS e  all'INAIL. Il
datore  di lavoro,  invece dell'esibizione  o produzione  dei cennati
documenti, potra'  attestare l'ottemperanza dei  suddetti adempimenti
anche attraverso  un'apposita dichiarazione sostitutiva  dell'atto di
notorieta' resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 65/1968.
  Una volta  ritirato presso la  prefettura competente il  decreto di
approvazione della nomina, la  guardia giurata provvedera' a prestare
il giuramento innanzi  al pretore prescritto dell'art.  250 del regio
decreto n. 635/1940.
  Per  effetto  delle  considerazioni sopra  espresse  devono  quindi
considerarsi superate e non piu'  in vigore le istruzioni fornite con
la circolare n. 559/C.15422.10089.D(10) del 10 ottobre 1985.
  Tenuto conto del carattere di novita' delle direttive qui formulate
si prega di  voler dare ampia diffusione ai  contenuti della presente
circolare. A tale  scopo si ritiene utile che  questa direttiva venga
trasmessa, oltre  che agli  istituti di vigilanza  autorizzati, anche
alle locali camere di commercio, industria ed artiginato affinche' ne
informino le  associazioni di  settore e le  organizzazioni sindacali
interessate.
  Si resta in attesa di ricevere  un cortese cenno di assicurazione e
riscontro.
                                               p. Il Ministro: Masone