Ai prefetti della Repubblica Al commissario del Governo per la provincia di Trento Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta Ai questori della Repubblica e, per conoscenza: Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Al commissario dello Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione sarda Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Al commissario del Governo nelle regioni a stauto ordinario Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri Al Comando generale della Guardia di finanza Come e' noto, l'art. 6, comma 5 della legge numero 863/1984 ha previsto che l'avviamento al lavoro dei prestatori d'opera da adibirsi alle mansioni di guardia giurata avviene su richiesta nominativa e previo rilascio di un attestato di idoneita' da parte del prefetto. A seguito dell'entrata in vigore di tale normativa questo Ministero ha fornito chiarimenti circa gli effetti derivanti dall'applicazione della succitata disposizione con la circolare n. 559/C.15422.10089.D(10) del 10 ottobre 1985. In quell'occasione si e' precisato che il procedimento per l'attribuzione della qualita' di guardia giurata si articolava in una prima fase in cui il datore di lavoro richiede al prefetto il ricordato attestato di idoneita', in una seconda fase in cui il datore di lavoro si munisce del nullaosta dell'ufficio del collocamento prescritto dall'art. 33, comma 7, della legge n. 300/1970 e culminava con il rilascio del provvedimento di approvazione della nomina a guardia giurata previsto dall'art. 138 del testo unico della legge di pubblica sicurezza. Su tale materia e' venuto ad incidere il decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, converito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1996 - serie generale. In particolare l'art. 9-bis del citato decretolegge ha, tra l'altro, previsto che nell'ambito di applicazione del collocamento ordinario - settore nel quale ricadono anche i prestatori d'opera del settore della vigilanza privata - i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici procedono direttamente all'assunzione del personale, dandone comunicazione, entro cinque giorni, alla sezione circoscrizionale dell'impiego, specificando la data dell'assunzione, le generalita' dell'interessato, la qualifica ed il trattamento economico e normativo. Le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 608/1996 non soltanto hanno esteso a tutte le categorie di lavoratori l'assunzione su richiesta nominativa, ma hanno trasformato da preventivo in successivo il controllo sull'avviamento al lavoro svolto dagli uffici periferici del Ministero del lavoro. Ne consegue allora che l'obbligo di munirsi dell'attestato di idoneita' previsto dall'art. 6, comma 5, della legge n. 863/1984 il quale, come evidenziato precedentemente, era propedeutico al conseguimento del nulla osta dell'ufficio di collocamento ora venuto meno, debba considerarsi ormai superato. Alla luce di cio' si e' dell'avviso che il procedimento per l'avviamento al lavoro dei prestatori d'opera con le mansioni di guardia giurata vada quindi rivisto, tenendo conto degli scopi di semplificazione e di flessibilita' del collocamento dei lavori cui sembra tendere la legge di conversione n. 608/1996. In considerazione di cio' si e' dell'avviso che ai fini dell'assunzione degli operatori in questione il datore di lavoro (singolo proprietario, consociazioni di proprietari ovvero istituto di vigilanza) e l'aspirante guardia giurata debbano ora semplicemente inoltrare al prefetto la domanda per l'approvazione della nomina prescritta dall'art. 249 del regio decreto n. 635/1940. Ad essa gli istanti potranno anche non unire la documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione all'INPS ed all'INAIL richiesta dall'art. 138, n. 7 del testo unico della legge di pubblica sicurezza. Infatti, il Consiglio di Stato - sezione IV, nella sentenza 30 settembre 1996, n. 1065, ha evidenziato che in questa fase la mancata produzione della predetta documentazione non determina l'inammissibilita' della domanda. I signori prefetti provvederanno quindi ad avviare i necessari incombenti istruttori e ad adottare, nel termine di novanta giorni stabilito del decreto ministeriale n. 284/1993, il decreto di approvazione della nomina a guardia giurata. Dell'esito favorevole della pratica i signori prefetti vorranno dare comunicazione agli interessati (datori di lavoro e prestatori d'opera) precisando che il rilascio del titolo di polizia avverra' soltanto previa produzione o esibizione dei documenti attestanti la comunicazione dell'avvenuta assunzione prescritta dall'art. 9-bis del decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni dalla legge n. 608/1996, e della avvenuta iscrizione all'INPS e all'INAIL. Il datore di lavoro, invece dell'esibizione o produzione dei cennati documenti, potra' attestare l'ottemperanza dei suddetti adempimenti anche attraverso un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 65/1968. Una volta ritirato presso la prefettura competente il decreto di approvazione della nomina, la guardia giurata provvedera' a prestare il giuramento innanzi al pretore prescritto dell'art. 250 del regio decreto n. 635/1940. Per effetto delle considerazioni sopra espresse devono quindi considerarsi superate e non piu' in vigore le istruzioni fornite con la circolare n. 559/C.15422.10089.D(10) del 10 ottobre 1985. Tenuto conto del carattere di novita' delle direttive qui formulate si prega di voler dare ampia diffusione ai contenuti della presente circolare. A tale scopo si ritiene utile che questa direttiva venga trasmessa, oltre che agli istituti di vigilanza autorizzati, anche alle locali camere di commercio, industria ed artiginato affinche' ne informino le associazioni di settore e le organizzazioni sindacali interessate. Si resta in attesa di ricevere un cortese cenno di assicurazione e riscontro. p. Il Ministro: Masone