LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo n. 415 del 12 luglio 1996, ed in particolare l'art. 66, comma 1, lettera f), dello stesso decreto; Visto l'art. 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane, approvato con propria delibera n. 9882 del 1 aprile 1996; Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari o ad indici su tali valori mobiliari, approvato con propria delibera n. 9726 del 15 gennaio 1996; Visto, in particolare, l'art. 29-bis del suddetto regolamento n. 9726/1996, recante vincoli agli operatori autorizzati con riferimento all'inserimento, nella fase di preapertura e nel giorno di scadenza dei contratti FIB30, MIB030 ed ISOalfa, di talune proposte aventi ad oggetto azioni sottostanti i suddetti contratti; Ritenuto opportuno modificare il citato art. 29-bis del regolamento n. 7726/1996 al fine di consentire agli operatori autorizzati ambiti di operativita' piu' ampi di quelli attualmente previsti; Delibera: Il comma 1 dell'art. 29-bis del regolamento n. 9726 del 15 gennaio 1996 e' sostituito dal seguente: "1. Nelle giornate di scadenza dei contratti FIB30, MIB030 ed ISOalfa, gli operatori autorizzati inseriscono le proposte aventi ad oggetto titoli azionari componenti l'indice MIB30 ovvero sottostanti ai contratti ISOalfa relative: a) alla chiusura di operazioni di arbitraggio sui contratti FIB30, e; b) a trading di volatilita' ed alla effettuazione di operazione di copertura sui contratti MIB030 e ISOalfa, entro le ore 9,10 della fase di preapertura di cui all'art. 15 del regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane approvato con delibera 9882 del 1 aprile 1996. Gli operatori autorizzati possono tuttavia inserire le proposte di cui sopra anche successivamente alle ore 9,10 della fase di preapertura a condizione che dette proposte, per le loro caratteristiche di prezzo, quantita' e modalita' di esecuzione, siano tali da ridurre la variazione del prezzo teorico di apertura rispetto al prezzo di riferimento del giorno di borsa aperta precedente". La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel bollettino della Consob e sara' inviata al consiglio di borsa che ne curera' la diffusione nei modi d'uso. La presente delibera entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Milano, 6 maggio 1997 Il presidente: Padoa-Schioppa