LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto in particolare l'art. 3, lettera f), sub art. 1, della citata
legge 7 giugno 1974, n. 216;
  Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Visto in particolare, l'art. 20, commi  1 e 2, della citata legge 2
gennaio 1991, n. 1;
  Visto l'art.  66, comma 1,  lettera f), del decreto  legislativo n.
415 del 23 luglio 1996;
  Visto il  regolamento per  il funzionamento del  sistema telematico
delle borse valori, approvato con delibera  n. 9882 del 1 aprile 1996
e le successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  in  particolare l'art.  96  del  citato regolamento  per  il
funzionamento  del  sistema  telematico  che prevede  che  la  Consob
stabilisca  con   propria  delibera   le  norme  di   attuazione  del
regolamento stesso;
  Vista la  delibera n.  8189 del  27 giugno 1994  con la  quale sono
state estese alle contrattazioni aventi ad oggetto i titoli negoziati
nel  mercato ristretto  le  funzioni  di cui  all'art.  4 del  citato
regolamento per il funzionamento del sistema telematico;
  Ritenuto  opportuno  modificare gli  orari  di  negoziazione per  i
titoli sottili  di cui  alla lettera  v), dell'art.  2, comma  1, del
regolamento per il funzionamento del sistema telematico sopra citato;
  Ritenuto altresi'  opportuno modificare  gli orari  di negoziazione
dei titoli del mercato ristretto;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  Il regolamento  per il  funzionamento del sistema  telematico delle
borse valori, citato in premessa, e' modificato come segue:
  1. Il comma 2, dell'art. 50, e' soppresso.
  2. Il comma 2, dell'art. 52, e' sostituito dal seguente:
  "1.  Partecipano alle  fasi  della prima  esecuzione  le azioni,  i
warrant e  le obbligazioni convertibili  quotati in borsa  diversi da
quelli di cui alla lettera v) dell'art. 2 (titoli sottili)".
  3. La  lettera b), del  comma 4,  dell'art. 52 e'  sostituita dalla
seguente:
  " b)  rinvia alla seduta di  borsa successiva le proposte  avnti ad
oggetto i  valori mobiliari di  cui al comma  1 che non  hanno ancora
determinato  il  prezzo  di   apertura  nel  mercato  di  riferimento
mantenendole ordinate secondo la loro priorita' temporale originaria.
Per  tali valori  mobiliari,  il sistema  cancella le  sottoscrizioni
dello sbilancio  effettuate ai  sensi dei  commi 2  e 3  del presente
articolo".
  4. L'art. 53 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 553  (Fasi della seconda  esecuzione). - 1.  Partecipano alle
fasi   della  seconda   esecuzione  le   azioni  e   le  obbligazioni
convertibili quotate  in borsa  di cui alla  lettera v),  dell'art. 2
(titoli sottili) ed i valori  mobiliari ammessi alle negoziazioni nel
mercato ristretto.
  2.   Nella  prima   fase   di  sottoscrizione   (fase  di   seconda
sottoscrizione sbilancio operatori),  ogni operatore autorizzato puo'
sottoscrivere, in  tutto o  in parte,  le proposte,  in compera  o in
vendita, ineseguibili al termine della  fase di immissione proposte e
non prenotate dagli intermediari specialisti.
  3. Nella  seconda fase di sottoscrizione  gli operatori specialisti
sottoscrivono, per  i valori mobiliari  loro assegnati ed  almeno per
l'importo minimo  di cui  all'art. 50,  le proposte  in compera  o in
vendita ineseguibili al  termine della fase di  immissione proposte e
non sottoscritte ai sensi del comma 2 (fase di seconda sottoscrizione
operatori specialisti).
   4. Nella seconda esecuzione il sistema:
  a) inibisce l'utilizzo di tutte le funzionalita' previste;
  b)  per  i valori  mobiliari  di  cui al  comma  1  che hanno  gia'
determinato  il  prezzo  di  apertura  nel  mercato  di  riferimento,
conclude automaticamente, al prezzo di esecuzione di cui all'art. 57,
i contratti derivanti dall'abbinamento delle proposte immesse;
  c) rinvia  alla seduta  di borsa successiva  le proposte  aventi ad
oggetto i  valori mobiliari di  cui al comma  1 che non  hanno ancora
determinato  il  prezzo  di   apertura  nel  mercato  di  riferimento
mantenendole ordinate secondo la loro priorita' temporale originaria.
Per  tali valori  mobiliari,  il sistema  cancella le  sottoscrizioni
dello sbilancio  effettuate ai  sensi dei  commi 2  e 3  del presente
articolo;
  d) invia  automaticamente i contratti conclusi  ai relativi sistemi
di  riscontro e  rettifica  giornalieri  di cui  al  titolo VIII  del
presente regolamento".