IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' ed urgenza di potenziare per
l'imminente  periodo estivo le strutture dell'Amministrazione statale
impegnate   a   fronteggiare  gli  incendi  boschivi  sul  territorio
nazionale  ed  emanare provvedimenti urgenti in materia di protezione
civile;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
disciplinare  il fermo biologico della pesca per l'anno 1997, nonche'
di  effettuare una rilevazione dei capi bovini nelle aziende lattiere
tramite  i  servizi  veterinari,  ai fini di completare l'indagine in
materia di quote latte;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 maggio 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  dell'interno, dei lavori pubblici e delle risorse agricole,
alimentari  e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                      il seguente decretolegge:
                               Art. 1.
       Provvedimenti per la campagna antincendi boschivi 1997
  1.  Per  prevenire e fronteggiare le gravi situazioni di pericolo e
di  danno  a  persone  o  cose  connesse con gli incendi boschivi sul
territorio  nazionale,  e'  autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di
lire  30  miliardi  per  le  esigenze  del  Ministero  delle  risorse
agricole,  alimentari  e forestali relative alle gestione operativa e
logistica  degli  aeromobili  antincendio  Canadair  CL  215  e degli
elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato.
  2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e il
Dipartimento della protezione civile sono autorizzati a continuare ad
avvalersi  della  societa' SISAM per la gestione degli aerei Canadair
CL - 215 e CL - 415 fino all'espletamento delle procedure concorsuali
in  atto  per l'affidamento del servizio e, comunque, non oltre il 31
dicembre 1997.
  3.  Per  esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relative
all'approvvigionamento dei mezzi e delle attrezzature, alle spese per
la  gestione  dei  nuclei  di elicotteri necessari a fronteggiare gli
incendi   boschivi,   relative  al  richiamo  dei  vigili  del  fuoco
volontari,  alle  spese  di  missione,  alle  mense  obbligatorie  di
servizio  e  all'erogazione  di  compensi per lavoro straordinario al
personale  di  ruolo  del  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco, ivi
compresi  i  dirigenti,  oltre i limiti stabiliti dalla legge 8 marzo
1985,  n.  72, di conversione, con modificazioni, del decreto - legge
11  gennaio 1985, n. 2, e dal decreto del Presidente della Repubblica
22  luglio 1977, n. 422, e' autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di
lire 10 miliardi.
  4.  All'onere  di  cui ai commi 1 e 3 si provvede mediante utilizzo
dell'autorizzazione  di  spesa relativa alla quota dello Stato dell'8
per mille IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del
tesoro  per  l'anno  1997,  ai  sensi dell'articolo 48 della legge 20
maggio 1985, n. 222.