Con decreto 3 marzo 1997 la riscossione del carico tributario di L.
181.482.210 dovuto dalla Termotubi S.r.l., con sede in Portoscuso, e'
stata sospesa ai sensi del quinto  comma dell'art. 39 del decreto del
Presidente  della Repubblica  29 settembre  1973, n.  602, introdotto
dall'art. 4  della legge 28 febbraio  1980, n. 46, per  un periodo di
dodici mesi, a decorrere dalla  data del decreto stesso. La direzione
regionale  delle  entrate  per   la  Sardegna,  sezione  staccata  di
Cagliari,  nel provvedimento  di esecuzione  determinera' l'ammontare
degli interessi  dovuti ai sensi  dell'ultimo comma dell'art.  39 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.  602,  introdotto  dal
medesimo  art.   4  della   legge  n.  46.   In  via   cautelare,  il
concessionario, manterra' in vita  gli eventuali atti esecutivi posti
in  essere  sui beni  immobili  e  strumentali della  sopramenzionata
societa',  la quale  comunque dovra'  prestare idonea  garanzia anche
fidejussoria, per la parte del  credito erariale non tutelato da atti
esecutivi. La sospensione sara'  revocata con successivo decreto, ove
vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa, o
venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.