Con decreto 3 marzo 1997 la riscossione del carico tributario di L. 181.482.210 dovuto dalla Termotubi S.r.l., con sede in Portoscuso, e' stata sospesa ai sensi del quinto comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. La direzione regionale delle entrate per la Sardegna, sezione staccata di Cagliari, nel provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare degli interessi dovuti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. In via cautelare, il concessionario, manterra' in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata societa', la quale comunque dovra' prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la parte del credito erariale non tutelato da atti esecutivi. La sospensione sara' revocata con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa, o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.