IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.
421", nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta
al Ministro della sanita' di individuare con proprio decreto le
figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente
alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della
riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure
professionali;
Ritenuto di individuare la figura del terapista occupazionale;
Visto il parere del Consiglio superiore di Sanita', espresso nella
seduta del 15 maggio 1996;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza
generale del 19 dicembre 1996;
Vista la nota, in data 17 gennaio 1997 con cui lo schema di
regolamento e' stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei
Ministri;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. E' individuata la figura professionale del terapista
occupazionale, con il seguente profilo: il terapista occupazionale e'
l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario
abilitante, opera nell'ambito della prevenzione, cura e
riabilitazione dei soggetti affetti da malattie e disordini fisici,
psichici sia con disabilita' temporanee che permanenti, utilizzando
attivita' espressive, manuali - rappresentative, ludiche, della vita
quotidiana.
2. Il terapista occupazionale, in riferimento alla diagnosi ed alle
prescrizioni del medico, nell'ambito delle proprie competenze ed in
collaborazione con altre figure socio - sanitarie:
a) effettua una valutazione funzionale e psicologica del soggetto
ed elabora, anche in equipe multidisciplinare, la definizione del
programma riabilitativo, volto all'individuazione ed al superamento
dei bisogni del disabile ed al suo avviamento verso l'autonomia
personale nell'ambiente di vita quotidiana e nel tessuto sociale;
b) tratta condizioni fisiche, psichiche e psichiatriche, temporanee
o permanenti, rivolgendosi a pazienti di tutte le eta'; utilizza
attivita' sia individuali che di gruppo, promuovendo il recupero e
l'uso ottimale di funzioni finalizzate al reinserimento,
all'adattamento e alla integrazione dell'individuo nel proprio
ambiente personale, domestico e sociale;
c) individua ed esalta gli aspetti motivazionali e le potenzialita'
di adattamento dell'individuo, proprie della specificita' terapeutica
occupazionale;
d) partecipa alla scelta e all'ideazione di ortesi congiuntamente o
in alternativa a specifici ausili;
e) propone, ove necessario, modifiche dell'ambiente di vita e
promuove azioni educative verso il soggetto in trattamento, verso la
famiglia e la collettivita';
f) verifica le rispondenze tra la metodologia riabilitativa attuata
e gli obiettivi di recupero funzionale e psicosociale.
3. Il terapista occupazionale svolge attivita' di studio e ricerca,
di didattica e di supporto in tutti gli ambiti in cui e' richiesta la
specifica professionalita'.
4. Il terapista occupazionale contribuisce alla formazione del
personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento
relativo al proprio profilo professionale.
5. Il terapista occupazionale svolge la sua attivita' professionale
in strutture sociosanitarie, pubbliche o private, in regime di
dipendenza o libero professionale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato dal D.Lgs. 7
dicembre 1993, n. 517, e' il seguente: "A norma dell'art.
1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la
formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico
e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera
ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario
nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti
di idoneita' e l'accreditamento delle strutture sono
disciplinati con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica d'intesa con il Ministro della sanita'. Il
Ministro della sanita' individua con proprio decreto le
figure professionali da formare ed i relativi profili. Il
relativo ordinamento didattico e' definito, ai sensi
dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica emanato di concerto con il
Ministro della sanita'".
- Il comma 3 dell'art. 7 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede
che con decreto ministeriale possano essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o
di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare
norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal
Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del
Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il
comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli
anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di
"regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio
di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della
Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.