Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro", ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, la proposta di modifica del disciplinare di produzione nel testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica ed al disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro". Art. 1. La denominazione di origine controllata "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" e' riservata ai vini frizzanti rosso e rosato che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. La denominazione di origine controllata "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" e' riservata al vino frizzante ottenuto dalle uve di vitigni, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Modena, provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Lambrusco Grasparossa: min. 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri Lambruschi, Fortuna (localmente detta "uva d'oro") e Malto Gentile, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%. Art. 3. La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Fiorano, Formigine, Maranello, Marano sul Panaro, Prignano sul Secchia, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Sassuolo, Vignola, tutti in provincia di Modena, e parte del territorio amministrativo dei comuni di Modena e San Cesario sul Panaro (Modena). Tale zona e' cosi' delimitata: partendo da localita' C. del Galletto sulla linea di confine tra le province di Modena e Bologna la delimitazione segue detto confine provinciale prima in direzione est e poi sud fino a raggiungere la localita' C. la Colomba: da C. la Colomba, con tracciato rettilineo in direzione nordovest, raggiunge Marano sul Panaro e successivamente Rodiano seguendo la strada che tocca C. Piano e Piastrello. Da questo punto la linea di delimitazione si dirige verso la localita' Casinetto per raggiungere in localita' "La Selva" l'estremo punto meridionale del confine comunale di Castelvetro. Segue per breve tratto detto confine comunale che abbandona poi nei pressi della quota 383 per proseguire, con direzione rettilinea verso ovest, fino al torrrente Traino a sud della quota 277. Da tale punto la linea di delimitazione segue i tratti meridionali dei confini comunali di Maranello, Fiorano eSassuolo, toccando le localita' Guardiola, Montelungo, C. Tripoli, Marzola, e successivamente segue il confine orientale e meridionale del comune di Prignano sulla Secchia fino alla localita' Alevara. Dalla localita' Alevara raggiunge, con andamento rettilineo verso nordovest, la localita' "La Quercia" e quindi il corso del torrente Pescarola fino al fiume Secchia. Discende il corso del fiume Secchia seguendo il confine provinciale tra Modena e Reggio Emilia fino ad incontrare la strada ferrata delle Ferrovie dello Stato nei pressi di Marzaglia. Abbandonato il sopradetto confine provinciale, la linea di delimitazione segue prima la strada ferrata delle Ferrovie dello Stato e poi l'autostrada del Sole fino ad incrociare il torrente Cerca subito dopo aver superato la strada statale n. 12. Da questo punto piega per breve tratto verso nord, seguendo il corso del torrente Cerca, e successivamente verso est seguendo la strada comunale che porta a Vaciglio toccando C. Conigliani, C. Peschiera. Da Vaciglio segue la strada che passando per C. Righetti, C. Pini, C. Mariani giunge al torrente Tiepido nei pressi di C. Nava. Discende detto torrente fino a S. Damaso e piegando verso est la linea di delimitazione segue la strada che passando per C. Mari e C. Vaccari raggiunge il fiume Panaro nei pressi di Colonia. Discende il corso del Panaro fino alla localita' Usiglio e da qui seguendo il confine comunale tra Nonantola e Castelfranco Emilia, raggiunge la localita' C. del Galletto. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa la sola irrigazione di soccorso, per non piu' di due volte all'anno prima dell'invaiatura. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a d.o.c. "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" non deve essere superiore alle 18 tonnellate per ettaro in coltura specializzata o in coltura promiscua rapportata a specializzata. Nelle annate favorevoli i quantitativi di unve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Le uve, prodotte nell'ambito aziendale, destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 9,5% vol. Art. 5. Nella vinificazione ed elaborazione dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, leali e costanti, comprese quelle che riguardano la tradizionale rifermentazione, indispensabili a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. Le operazioni di vinificazione ed elaborazione devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'ambito del territorio della provincia di Modena. E' in facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - consentire che le eventuali operazioni di vinificazione ed elaborazione siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle province di Reggio Emilia, Parma e Bologna, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate producano - da almeno dieci anni dall'entrata in vigore del decreti del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 - "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" utilizzando mosti e vini provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare. La dolcificazione deve effettuarsi con mosti d'uva, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve di vigneti iscritti all'albo o all'elenco delle vigne atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" prodotti nella zona delimitata dal precedente art. 3 o con mosto concentrato rettificato. L'arricchimento, quando consentito, puo' essere effettuato con l'impiego di mosto concentrato rettificato o, in alternativa, con mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti delle varieta' Lambrusco prodotte in provincia di Modena, iscritti all'albo o all'elenco delle vigne. Il mosto concentrato e/o il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" aggiunti nell'arricchimento e nella dolcificazione dovranno sostituire un'eguale quantita' di vino a denominazione di origine controllata "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro". La presa di spuma, nell'arco dell'intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve atte alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" o con mosto concentrato rettificato, anche su prodotti arricchiti. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Art. 6. I vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" rosso frizzante: spuma: vivace, evanescente; colore: rosso rubino con orli violacei; odore: spiccatamente vinoso e particolarmente profumato; sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce, di corpo fresco, sapido e armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.; acidita' totale minima: 5,5, g/l; estratto secco netto minimo: 18,0 g/l; "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" rosato frizzante: spuma: vicace, evanescente; colore: rosato piu' o meno intenso; odore: gradevole, fruttato, caratteristico; sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce, fresco, sapido ed armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol.; acidita' totale minima: 5,5 g/l; estratto secco netto minimo: 16,0 g/l. E' in facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forstali - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto. In considerazione della consolidata tradizione e' consentita la commercializzazione di vino, avente un residuo zuccherino minimo di 5 grammi per litro, necessario alla successiva fermetazione naturale in bottiglia, con la denominazione di origine controllata "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" purche' detto prodotto sia conferzionato in contenitori non a tenuta di pressione di capacita' da 10 a 60 litri. Nella presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" e' obbligatorio il riferimento al colore rosato e la locuzione di: secco o asciutto con contenuto in zuccheri da 0 a 15 g/litro; abboccato o semisecco con contenuto in zuccheri da 10 a 30 g/litro; amabile con contenuto in zuccheri da 25 a 55 g/litro; dolce con contenuto in zuccheri non inferiore a 50 g/litro. Art. 7. Il vino a denominazione di origine controllata "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" tipologia frizzante deve essere confezionato in idonee bottiglie di vetro aventi la capacita' litri 0.200, litri 0.375, litri 0.750, litri 1.500. Sono consentiti i tipi di chiusura ammessi per i vini frizzanti, compresa la chiusura con tappo a fungo ancorato tradizionalmente utilizzato nella zona con eventuale capsula di altezza non superiore a 7 cm, esclusi il tappo a corona ed il tappo a vite. L'utilizzo del tappo a vite e del tappo a corona ammesso solamente nel confenzionamento di contenitori aventi la capacita' di litri 0.200 e litri 0.375, litri 1.500.