Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco Salamino di Santa Croce", ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, la proposta di modifica del disciplinare di produzione nel testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica ed al disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco Salamino di Santa Croce". Art. 1. La denominazione di origine controllata "Lambrusco Salamino di Santa Croce" e' riservata ai vini frizzanti rosso e rosato che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. La denominazione di origine controllata "Lambrusco Salamino di Santa Croce" e' riservata al vino frizzante ottenuto dalle uve di vitigni, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Modena, provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Lambrusco Salamino: minimo 90%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri Lambruschi, Ancellotta e Fortana (localmente detta "uva d'oro"), da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%. Art. 3. La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Lambrusco Salamino di Santa Croce" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Medolla, Mirandola, Novi, S. Felice sul Panaro, S. Possidonio, tutti in provincia di Modena, e parte del territorio amministrativo dei comuni di Campogalliano, Camposanto, Carpi, Finale Emilia, Modena e Soliera, tutti in provincia di Modena. Tale zona e' cosi' delimitata: partendo da Camposanto la linea di delimitazione segue prima verso est e poi verso nord il confine comunale fra Finale E. e Camposanto, fino ad incrociare, in localita' C, Luogo Bartolotta, lo scolo Vallicella, e dopo averlo seguito per breve tratto, lo abbandona in zona C. Arbarella per dirigersi a nord vero C. Marchetta ed il canale Diversivo, che raggiunge in localita' Vettora Benatti. Segue il canale Diversivo fino in zona la Galleria, da dove imbocca la strada che porta al ponte S. Pellegrino. Piega poi verso ovest toccando C. S. Maria, il Rosario, la Zerbina e, in localita' Case Matte, assume direzione nord fino alla stazione di Mirandola. Da tale punto percorre la strada che passando per Cividale, la periferia di Mirandola e la Marchesa, giunge al ponte della Rovere, da dove, piegando verso nord, dopo localita' Rosa Giovanna, prende a fiancheggiare il Bosco Monastico. Tocca i fondi di C. Bruschi e C. Bonomi, percorre la strada che, passato il Dugale di S. Caterina e la localita' Casella, giunge sul confine provinciale di Modena Mantova in prossimita' di Chiavica Rotta. Da questo punto la linea di delimitazione segue verso occidente il confine provinciale Modena-Mantova e Modena-Reggio fino alla localita' la Fornace abbandona poi il confine provinciale e dopo aver seguito il cavo Lama, le localita' di C. Marchi, C. Bulgarelli, C. Federzoni, dopo aver toccato Ganaceto prosegue verso nord sulla statale romana fino alla stazione di Soliera: da qui proseguendo verso nord tocca le localita' Campori, C. Benvenuti, Limidi, segue, via Scuola fino a C. Boni, da qui piega verso est fino a C. Martinelli per riprendere poi direzione nord e in localita' Viazza, all'incrocio con il confine comunale fra Carpi e Soliera, segue tale limite amministrativo verso sud est, toccando le localita' Scaletto, C. Rossi, C. S. Agata, C. Barbieri, fino a raggiungere il fiume Secchia e proseguire lungo questo verso nord, fino al confine di Cavezzo fino in prossimita' di C. Trentini, verso est prende poi a seguito il confine comunale fra Cavezzo e S. Prospero fino in localita' la "Bassa". Da questo punto la linea di delimitazione segue, in direzione est la strada che - prima lungo il confine comunale tra Medolla e S. Prospero attraverso le localita' C. Cantarelli e C. Tusini, e poi per le localita' Madonna del Bosco - la Marchesa e Balboni, raggiunge Camposanto. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco Salamino di Santa Croce" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa la sola irrigazione di soccorso, per non piu' di due volte all'anno prima dell'invaiatura. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco Salamino di Santa Croce" non deve essere superiore alle 19 tonnellate per ettaro in coltura specializzata o in coltura promiscua rapportata a specializzata. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Le uve, prodotte nell'ambito aziendale, destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco Salamino di Santa Croce" un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 9,5% vol. Art. 5. Nella vinificazione ed elaborazione dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco Salamino di Santa Croce" sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, leali e costanti, comprese quelle che riguardano la tradizionale rifermentazione, indispensabili a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. Le operazioni di vinificazione ed elaborazione devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'ambito del territorio della provincia di Modena. E' in facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, consentire che le eventuali operazioni di vinificazione ed elaborazione siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle province di Reggio Emilia, Parma e Bologna, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate producano - da almeno dieci anni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 - "Lambrusco Salamino di Santa Croce" utilizzando mosti e vini provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare. La dolcificazione deve effettuarsi con mosti d'uva, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve di vigneti iscritti all'albo o all'elenco delle vigne atte alla produzione dei vini a d.o.c. "Lambrusco Salamino di Santa Croce" prodotti nella zona delimitata dal precedente art. 3 o con mosto concentrato rettificato. L'arricchimento, quando consentito, puo' essere effettuato con l'impiego di mosto concentrato rettificato o, in alternativa, con mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti delle varieta' Lambrusco prodotte in provincia di Modena, iscritti all'albo o all'elenco delle vigne. Il mosto concentrato e/o il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Lambrusco Salamino di Santa Croce" aggiunti nell'arricchimento e nella dolcificazione dovranno sostituire un'eguale quantita' di vino denominazione di origine controllata "Lambrusco Salamino di Santa Croce". La presa di spuma, nell'arco dell'intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve atte alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Lambrusco Salamino di Santa Croce" o con mosto concentrato rettificato, anche su prodotti arricchiti. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Art. 6. I vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco Salamino di Santa Croce" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Lambrusco Salamino di Santa Croce" rosso frizzante: spuma: vivace, evanescente; colore: rosso rubino di varia intensita'; odore: vinoso, intenso con caratteristico profuno fruttato; sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce, di corpo fresco, sapido e armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.; acidita' totale minima: 6,0, g/l; estratto secco netto minimo: 18,0 g/l; "Lambrusco Salamino di Santa Croce" rosato frizzante: spuma: vivace, evanescente; colore: rosato piu' o meno intenso; odore: gradevole, fruttato, caratteristico; sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce, fresco, sapido ed armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol.; acidita' totale minima: 6,0 g/l; estratto secco netto minimo: 16,0 g/l. E' in facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forstali - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto. In considerazione della consolidata tradizione e' consentita la commercializzazione di vino, avente un residuo zuccherino minimo di 5 grammi per litro, necessario alla successiva fermetazione naturalein bottiglia, con la denominazione di origine controllata "Lambrusco Salamino di Santa Croce" purche' detto prodotto sia confezionato in contenitori non a tenuta di pressione di capacita' da 10 a 60 litri. Nella presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco Salamino di Santa Croce" e' obbligatorio il riferimento al colore rosato e la locuzione di: secco o asciutto con contenuto in zuccheri da 0 a 15 g/litro; abboccato o semisecco con contenuto in zuccheri da 10 a 30 g/litro; amabile con contenuto in zuccheri da 25 a 55 g/litro; dolce con contenuto in zuccheri non inferiore a 50 g/litro. Art. 7. Il vino a denominazione di origine controllata "Lambrusco Salamino di Santa Croce" deve essere confezionato in idonee bottiglie di vetro aventi la capacita' litri 0.200, litri 0.375, litri 0.750, litri 1.500, fatta salva la deroga di cui all'art. 6. Sono consentiti i tipi di chiusura ammessi per i vini frizzanti, compresa la chiusura con tappo a fungo ancorato tradizionalmente utilizzato nella zona con eventuale capsula di altezza non superiore a 7 cm, esclusi il tappo a corona ed il tappo a vite. L'utilizzo del tappo a vite e del tappo a corona e' ammesso solamente nel confenzionamento di contenitori aventi la capacita' di litri 0.200 e litri 0.375, litri 1.500.