Con  decreto  ministeriale   n.  22643  del  23   aprile  1997,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 2 ottobre 1995 al  31 dicembre 1995,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a.  G.M. Italia, con sede in Napoli  e unita' di
Napoli, per i  quali e' stato stipulato un  contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per  24 mesi,  la riduzione  massima dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti
di  un numero  massimo di  lavoratori  pari a  n. 143  unita', su  un
organico complessivo di n. 207 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. G.M.  Italia, a  corrispondere i
particolari benefici  previsti dai commi 2  e 4 nei limiti  di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito, conmodificazioni,  nella legge  19 luglio  1993, n.
236, tenuto  conto dei criteri  di priorita' individuati  nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto  ministeriale   n.  22644  del  23   aprile  1997,  e'
autorizzata, per  il periodo dal 4  luglio 1995 al 3  luglio 1996, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a.  Pneumatici Pirelli,  con sede  in Milano  e
unita' di Tivoli (Roma), per i  quali e' stato stipulato un contratto
di solidarieta'  che stabilisce,  per 24  mesi, la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  24  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 114 unita', su un organico complessivo di n. 135 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla    S.p.a.   Pneumatici   Pirelli,   a
corrispondere i  particolari benefici  previsti dai commi  2 e  4 nei
limiti di cui  al successivo comma 13 dell'art.  5, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.   236,  tenuto  conto  dei   criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale  del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
  Con  decreto  ministeriale   n.  22645  del  23   aprile  1997,  e'
autorizzata, per il periodo dal 5 aprile 1993 al 28 febbraio 1994, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Pellegrini  Centro Sud  unita'  mensa  c/o
Montefibre,  con sede  in Milano  e  unita' mensa  c/o Montefibre  di
Acerra  (Napoli), per  i quali  e'  stato stipulato  un contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  32  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 18 unita', di cui 2 parttime  da 20 a 15 ore medie settimanali, su
un organico complessivo di n. 18 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini Centro Sud unita' mensa
c/o Montefibre,  a corrispondere i particolari  benefici previsti dai
commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5, del
decreto-legge 20 maggio 1993,  n. 148, convertito, con modificazioni,
nella  legge 19  luglio 1993,  n. 236,  tenuto conto  dei criteri  di
priorita' individuati  nel decreto ministeriale del  25 ottobre 1994,
registrato dalla Corte  dei conti in data 23  novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
  Con decreto ministeriale  n. 22646 del 23 aprile  1997, e' disposta
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Pellegrini
Centro Sud unita'  mensa c/o Montefibre, con sede in  Milano e unita'
di mensa  c/o Montefibre  di Acerra  (Napoli), per  i quali  e' stato
stipulato  un contratto  collettivo  aziendale che  ha stabilito  una
riduzione dell'orario di lavoro da 40  ore a 32 ore medie settimanali
per 17 unita' di  cui una parttime da 20 a  15 ore medie settimanali,
su un  organico complessivo  di n.  18 unita', per  il periodo  dal 4
aprile 1995 al 7 febbraio 1996.
  Con  decreto  ministeriale   n.  22670  del  24   aprile  1997,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 10 giugno 1996 al  9 giugno 1997, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a. Del  Tongo
industria per l'arredamento,  con sede in Tegoleto  (Arezzo) e unita'
di Tegoleto (Arezzo), per i quali  e' stato stipulato un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  24  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 80 unita', su un organico complessivo di n. 161 unita'.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 3
febbraio 1997, n. 22102.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori   dipendenti  dalla   S.p.a.  Del   Tongo  industria   per
l'arredamento, a corrispondere il  particolare beneficio previsto dal
comma  4,  art.  6,  del   decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, nella legge  28 novembre 1996, n. 608,
nei  limiti  finanziari posti  dal  comma  stesso, tenuto  conto  dei
criteri  di priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale  dell'8
febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996,
registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  22671  del  24   aprile  1997,  e'
autorizzata, per  il periodo  dal 19 settembre  1996 al  18 settembre
1997, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui  all'art.  1,   del  decreto-legge  30  ottobre   1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni, nella legge  19 dicembre 1984, n. 863,
nella  misura  prevista dall'art.  6,  comma  3 del  decreto-legge  1
ottobre 1996, n.  510, convertito, con modificazioni,  nella legge 28
novembre  1996, n.  608, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l.  Acquario, con  sede in  Roma e  unita' c/o  Alenia di  Fusaro
(Napoli), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per  24 mesi,  la riduzione  massima dell'orario  di
lavoro da 30 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti
di  un numero  massimo  di lavoratori  pari  a n.  29  unita', su  un
organico complessivo di n. 31 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l. Acquario,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  22672  del  24   aprile  1997,  e'
autorizzata, per  il periodo dal 2  aprile 1996 al 31  marzo 1997, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in favore  dei lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. Manifatture
lane G. Marzotto e Figli, con  sede in Valdagno (Vicenza) e unita' di
Arezzo  e  Rassina  (Arezzo),  per  i quali  e'  stato  stipulato  un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 12  mesi, la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 20  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 633 unita', di  cui 23 parttime da 20 a  10 ore medie settimanali,
su un organico complessivo di n. 980 unita'.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
14 marzo 1997, n. 22382.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. Manifatture  lane G.  Marzotto e
Figli, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4,
art. 6,  del decreto-legge  1 ottobre 1996,  n. 510,  convertito, con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 22673 del 24 aprile 1997 e' autorizzata
per il periodo dal 13 marzo 1994, al 12 marzo 1995, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale  di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in  favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.c. a r.l.
CO.S.A.T., con sede  in Caltanissetta (Catania) e  unita' di Trapani,
per  i quali  e' stato  stipulato  un contratto  di solidarieta'  che
stabilisce, per 23 mesi, la riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali a  32 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a n.  7 unita', su un organico complessivo
di n. 34 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.c. a  r.l. CO.S.A.T., a corrispondere i
particolari benefici  previsti dai commi 2  e 4 nei limiti  di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito,  con modificazioni, nella  legge 19 luglio  1993, n.
236, tenuto  conto dei criteri  di priorita' individuati  nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.