Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5, comma 7, del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Parrina", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971 e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1986, decreto ministeriale 2 agosto 1993 e decreto ministeriale 12 gennaio 1994, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo - ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale - il testo modificato dell'art. 5, comma 7 del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato. Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta di modifica dell'art. 5, comma 7, del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Parrina" Il comma 7 dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Parrina" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971 e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1986, decreto ministeriale 2 agosto 1993 e decreto ministeriale 12 gennaio 1994 e' sostituito nel testo di cui appresso: Art. 5. (Omissis). Il vino "Parrina" rosso riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni di cui almeno uno in botti di legno e almeno tre mesi in bottiglia. (Omissis).