Con decreto ministeriale n. 22603 del 18 aprile 1997 e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dall'8 luglio 1996 al 7 luglio 1997, della ditta Teknecomp industrie riunite S.p.a. div. Aros ora Aros S.r.l., con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Cormano (Milano). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Teknecomp industrie riunite S.p.a. div. Aros ora Aros S.r.l., con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Cormano (Milano), per il periodo dall'8 luglio 1996 al 7 gennaio 1997. Istanza aziendale presentata il 31 luglio 1996 con decorrenza 8 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22604 del 18 aprile 1997 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 25 settembre 1996 al 24 marzo 1997, della ditta S.r.l. Partenavia costruzioni aeronautiche, con sede in Milano e unita' di Napoli. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Partenavia costruzioni aeronautiche, con sede in Milano e unita' di Napoli, per il periodo dal 5 novembre 1996 al 24 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1996 con decorrenza 25 settembre 1996. Art. 7, comma 1 della legge n. 236/1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22605 del 18 aprile 1997, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 15 gennaio 1996, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.P. - Societa' edizioni e pubblicazioni "Il Secolo XIX" con sede in Genova e unita' di Chiavari (Genova), Genova, Imperia, La Spezia, redazione periferica di Roma e Savona, per il periodo dal 1 maggio 1996 al 31 ottobre 1996. Con decreto ministeriale n. 22608 del 18 aprile 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 15 aprile 1996 al 14 aprile 1997, della ditta S.p.a. Belleli, con sede in Mantova e unita' di Mantova e Brindisi. Parere comitato tecnico dell'11 marzo 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Belleli con sede in Mantova e unita' di Mantova e Brindisi, per il periodo dal 15 aprile 1996 al 14 aprile 1997. Art. 6, comma 1 della legge n. 608/1996. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1996 con decorrenza 15 aprile 1997. Contributo addizionale: no - amministrazione controllata dal 2 novembre 1995. 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 novembre 1995 al 1 novembre 1996, della ditta S.p.a. Nuova Cimimontubi, con sede in Vimodrone (Milano) e unita' di Magazzino di Levate (Bergamo), ufficio centro Milano, Vimodrone (Milano). Parere comitato tecnico dell'11 marzo 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Cimimontubi, con sede in Vimodrone (Milano) e unita' di Magazzino di Levate (Bergamo), ufficio centro Milano, Vimodrone (Milano), per il periodo dal 2 novembre 1995 al 1 novembre 1996. Art. 6, comma 1 della legge n. 608/1996. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1995 con decorrenza 2 novembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22609 del 18 aprile 1997 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1 aprile 1996 al 31 marzo 1997, della ditta S.p.a. Sarda laterizi, con sede in Porto Torres (Sassari) e unita' di Porto Torres (Sassari). Parere comitato tecnico dell'11 marzo 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sarda laterizi, con sede in Porto Torres (Sassari) e unita' di Porto Torres (Sassari), per il periodo dal 1 aprile 1996 al 31 marzo 1997. Art. 6, comma 1 della legge n. 608/1996. Istanza aziendale presentata il 13 maggio 1996 con decorrenza 1 aprile 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22610 del 18 aprile 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 aprile 1996 al 31 marzo 1997, della ditta S.r.l. Trony Gruppo Rinascente, sede in Rozzano-Milanofiori (Milano), unita' di Cagliari S. Gilla e Cagliari Marconi (Cagliari). Parere comitato tecnico del 6 marzo 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Trony - Gruppo Rinascente, con sede in Rozzano/Milanofiori (Milano) e unita' di Cagliari S. Gilla e Cagliari Marconi (Cagliari) per il periodo dal 1 aprile 1996 al 30 settembre 1996. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 1 aprile 1996. 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Trony - Gruppo Rinascente, con sede in Rozzano / Milanofiori (Milano) e unita' di Cagliari S. Gilla e Cagliari Marconi (Cagliari) per il periodo dal 1 ottobre 1996 al 31 marzo 1997. Istanza anziendale presentata il 24 ottobre 1996 con decorrenza 1 ottobre 1996. 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 aprile 1996 al 31 agosto 1996, della ditta S.r.l. Trony Gruppo Rinascente, sede in Rozzano-Milanofiori (Milano), unita' di Rho (Milano). Parere comitato tecnico del 6 marzo 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Trony - Gruppo Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano) e unita' di Rho (Milano), per il periodo dal 1 aprile 1996 al 31 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 1 aprile 1996. 4) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 22 aprile 1996 al 15 gennaio 1997, della ditta S.r.l. Trony - Gruppo Rinascente, sede in Rozzano-Milanofiori (Milano), unita' di Rozzano / Milanofiori (Milano). Parere comitato tecnico del 6 marzo 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Trony - Gruppo Rinascente, con sede in Rozzano/Milanofiori (Milano) e unita' di Rozzano / Mianofiori (Milano), per il periodo dal 22 aprile 1996 al 21 ottobre 1996. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 22 aprile 1996. 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 22 aprile 1996 al 15 gennaio 1997, della ditta S.r.l. Trony - Gruppo Rinascente, sede in Rozzano-Milanofiori (Milano), unita' di Rozzano/Milanofiori (Milano). Parere comitato tecnico del 6 marzo 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con effetto dal 22 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta: S.r.l. Trony - Gruppo Rinascente, con sede in Rozzano/Milanofiori (Milano) e unita' di Rozzano/Milanofiori (Milano), per il periodo dal 22 ottobre 1996 al 15 gennaio 1997. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1996 con decorrenza 22 ottobre 1996. 6) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 15 aprile 1996 al 1 luglio 1996, della ditta S.r.l. Trony Gruppo Rinascente, sede in Rozzano-Milanofiori (Milano), unita' di Casalecchio di Reno (Bologna). Parere comitato tecnico del 6 marzo 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta: S.r.l. Trony - Gruppo Rinascente, con sede in Rozzano/Milanofiori (Milano) e unita' di Casalecchio di Reno (Bologna), per il periodo dal 15 aprile 1996 al 1 luglio 1996. Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1996 con decorrenza 15 aprile 1996. 7) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'8 aprile 1996 al 7 aprile 1997, della ditta S.r.l. Trony Gruppo Rinascente, sede in Rozzano-Milanofiori (Milano), unita' di Mugnano (Napoli). Parere comitato tecnico del 6 marzo 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta: S.r.l. Trony - Gruppo Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano) e unita' di Mugnano (Napoli), per il periodo dall'8 aprile 1996 al 7 ottobre 1996. Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1996 con decorrenza 8 aprile 1996. 8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale con effetto dall'8 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.r.l. Trony - Gruppo Rinascente, sede in Rozzano-Milanofiori (Milano), unita' di Mugnano (Napoli), per il periodo dall'8 ottobre 1996 al 7 aprile 1997. Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1996 con decorrenza 8 ottobre 1996. 9) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 aprile 1996 al 1 luglio 1996, della ditta S.r.l. Trony Gruppo Rinascente, sede in Rozzano-Milanofiori (Milano), unita' di Grugliasco (Torino). Parere comitato tecnico del 6 marzo 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta: S.r.l. Trony - Gruppo Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano) e unita' di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 1 aprile 1996 al 1 luglio 1996. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 1 aprile 1996. 10) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 marzo 1996 al 13 maggio 1996, della ditta S.r.l. Trony Gruppo Rinascente, sede in Rozzano-Milanofiori (Milano), unita' di Merate (Como). Parere comitato tecnico del 6 marzo 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Trony - Gruppo Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano) e unita' di Merate (Como), per il periodo dal 18 marzo 1996 al 13 maggio 1996. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 18 marzo 1996. 11) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 marzo 1996 al 17 settembre 1996, della ditta S.r.l. Trony - Gruppo Rinascente, sede in Rozzano-Milanofiori (Milano), unita' di Settimo Torinese (Torino) e Bussolengo (Verona). Parere comitato tecnico del 6 marzo 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta: S.r.l. Trony - Gruppo Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano) e unita' di Settimo Torinese (Torino) e Bussolengo (Verona), per il periodo dal 18 marzo 1996 al 17 settembre 1996. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 18 marzo 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22611 del 18 aprile 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 13 maggio 1996 al 12 maggio 1997, della ditta: S.p.a. Grassetto Costruzioni gruppo Grassetto, sede in Padova, unita' di Cagliari, Catania, Milano, Padova e Roma. Parere comitato tecnico del 13 marzo 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Grassetto costruzioni, gruppo Grassetto, con sede in Padova e unita' di Cagliari, Catania, Milano, Padova e Roma per il periodo dal 13 maggio 1996 al 12 novembre 1996. Istanza aziendale presentata il 18 giugno 1996, con decorrenza del 13 maggio 1996. 2) a seguito dell'approvazione del progamma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 13 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Grassetto costruzioni, gruppo Grassetto, con sede in Padova e unita' di Cagliari, Catania, Milano, Padova e Roma per il periodo dal 13 novembre 1996 al 12 maggio 1997. Istanza aziendale presentata il 13 dicembre 1996, con decorrenza del 13 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22612 del 18 aprile 1997: 1) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale relativa al periodo dal 16 febbraio 1994 al 15 febbraio 1995, della ditta: S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano) e filiale Upim di Catania Universita' (Catania). Parere comitato tecnico dell'8 giugno 1995 e 11 marzo 1997 - favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992, con effetto dal 16 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta: S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano) e filiale Upim di Catania Universita' (Catania), per il periodo dal 16 febbraio 1994 al 15 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 10 febbraio 1994 con decorrenza 16 febbraio 1994. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. 2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992, con effetto dal 16 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano) e filiale Upim di Catania Universita' (Catania), per il periodo dal 16 agosto 1994 al 15 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 14 agosto 1994 con decorrenza 16 agosto 1994. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22613 del 18 aprile 1997 e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale relativo al periodo dal 22 luglio 1996 al 21 gennaio 1997, della ditta: S.r.l. C.N.F. Cantiere Navale Ferrari, sede in La Spezia e unita' di La Spezia. Parere comitato tecnico del 19 marzo 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 19 febbraio 1997 con effetto dal 22 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta: S.r.l. C.N.F. Cantiere Navale Ferrari, sede in La Spezia e unita' di La Spezia, per il periodo dal 22 luglio 1996 al 21 gennaio 1997. Istanza aziendale presentata il 2 agosto 1997, con decorrenza 22 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22614 del 18 aprile 1997: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dall'11 marzo 1996 al 10 marzo 1997, della ditta: S.r.l. Tecno Mounting Electronic Systems, con sede in Cascine Vica-Rivoli (Torino) e unita' di Alpignano (Torino). Parere comitato tecnico del 18 febbraio 1997 e 19 marzo 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Tecno Mounting Electronic Systems, con sede in Cascine Vica-Rivoli (Torino) e unita' di Alpignano (Torino) per il periodo dall'11 marzo 1996 al 10 settembre 1996. Istanza aziendale presentata il 20 marzo 1996, con decorrenza 11 marzo 1996. 2) a seguito dell'approvazione del progamma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dall'11 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Tecno Mounting Electronic Systems, con sede in Cascine Vica-Rivoli (Torino) e unita' di Alpignano (Torino) per il periodo dall'11 settembre 1996 al 10 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 3 ottobre 1996 con decorrenza 11 settembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22615 del 18 aprile 1997: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 2 settembre 1996 al 31 agosto 1997, della ditta S.p.a. Lagostina, con sede in Omegna (Novara) e unita' di Maltignano (Ascoli Piceno). Parere comitato tecnico del 12 marzo 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Lagostina, con sede in Omegna (Novara) e unita' di Maltignano (Ascoli Piceno), per il periodo dal 2 settembre 1996 al 1 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 2 luglio 1996 con decorrenza 2 settembre 1996; 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 2 settembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Lagostina, con sede in Omegna (Novara) e unita' di Maltignano (Ascoli Piceno), per il periodo dal 2 marzo 1997 al 31 agosto 1997. Istanza aziendale presentata l'11 marzo 1997 con decorrenza 2 marzo 1997; 3) e' approvata una proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 febbraio 1995 al 31 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Amplifon, con sede in Milano e unita' di Milano. Parere Comitato tecnico del 12 marzo 1997 - favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 maggio 1995. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Amplifon, con sede in Milano e unita' di Milano per il periodo dal 1 febbraio 1995 al 31 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1995 con decorrenza 1 febbraio 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, publicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995; 4) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Amplifon, con sede in Milano e unita' di Milano per il periodo dal 1 agosto 1995 al 31 gennaio 1996. Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1995 con decorrenza 1 agosto 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995; 5) e' approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1 dicembre 1994 al 30 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Ciga Service (Gruppo Ciga) con sede in Milano e unita' di Milano e Venezia. Parere comitato tecnico del 12 marzo 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1995 con effetto dal 1 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ciga Service (gruppo Ciga), con sede in Milano e unita' di Milano e Venezia, per il periodo dal 1 dicembre 1994 al 31 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 1 dicembre 1994; 6) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1995 con effetto dal 1 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ciga Service (Gruppo Ciga) con sede in Milano e unita' di Milano e Venezia, per il periodo dal 1 giugno 1995 al 30 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 14 giugno 1995 con decorrenza 1 giugno 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22616 del 18 aprile 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 15 ottobre 1996 al 14 aprile 1997, della ditta S.r.l. Seletecnica, con sede in Milano e unita' di Milano. Parere comitato tecnico del 6 marzo 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 3 febbraio 1997 con effetto dal 15 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Seletecnica, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 15 ottobre 1996 al 14 aprile 1997. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1996 con decorrenza 15 ottobre 1996; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 15 aprile 1996 al 9 gennaio 1997, della ditta S.r.l. La Co.Fi.S. con sede in Carasco (Genova), unita' di Volvera (Torino). Parere comitato tecnico del 6 marzo 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. La Co.Fi.S. con sede in Carasco (Genova) e unita' di Volvera (Torino), per il periodo dal 15 aprile 1996 al 14 ottobre 1996. Istanza aziendale presentata il 30 aprile 1996 con decorrenza 15 aprile 1996; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 15 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. La Co.Fi.S. con sede in Carasco (Genova), unita' di Volvera (Torino), per il periodo dal 15 ottobre 1996 al 9 gennaio 1997. Istanza aziendale presentata il 30 aprile 1996 con decorrenza 15 ottobre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22617 del 18 aprile 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 12 luglio 1996 all'11 gennaio 1997, della ditta S.p.a. Calderoni, sede in Casale Corte Cerro (Novara), unita' di Casale Corte Cerro (Novara). Parere comitato tecnico dell'11 marzo 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 24 ottobre 1996 con effetto dal 12 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Calderoni, sede in Casale Corte Cerro (Novara), unita' di Casale Corte Cerro (Novara), per il periodo dal 12 luglio 1996 all'11 gennaio 1997. Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1996 con decorrenza 12 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 settembre 1996 al 1 settembre 1997, della ditta S.r.l. Euronova, sede in Vigliano Biellese (Biella), unita' di Vigliano Biellese (Biella). Parere comitato tecnico dell'11 marzo 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Euronova, con sede in Vigliano Biellese (Biella), unita' di Vigliano Biellese (Biella), per il periodo dal 2 settembre 1996 al 1 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il l'11 settembre 1996 con decorrenza 2 settembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22618 del 18 aprile 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 20 agosto 1996 al 19 agosto 1997, della ditta S.p.a. Faral, sede in Campogalliano (Modena), unita' di Campogalliano (Modena). Parere comitato tecnico del 5 marzo 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Faral, con sede in Campogalliano (Modena), unita' di Campogalliano (Modena), per il periodo dal 20 agosto 1996 al 19 febbraio 1997. Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1996 con decorrenza 20 agosto 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22619 del 18 aprile 1997, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 26 febbraio 1996 al 25 agosto 1996, della ditta S.p.a. Industrie gres ceramico monocibec, con sede in Sassuolo (Modena), unita' di Roteglia di Castellarano (Reggio Emilia). Parere comitato tecnico del 29 gennaio 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Industrie gres ceramico monocibec, con sede in Sassuolo (Modena), unita' di Roteglia di Castellarano (Reggio Emilia), per il periodo dal 26 febbraio 1996 al 25 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 16 aprile 1996 con decorrenza 26 febbraio 1996. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 marzo 1997, n. 22280/2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22620 del 18 aprile 1997, e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 6 marzo 1996 al 5 marzo 1997, della ditta S.p.a. C.G.E. - dal 30 giugno 1995, GE - Power controls Italia, sede in Milano, unita' di Grugliasco (Torino), Milano, Rovato (Brescia). Parere comitato tecnico del 14 marzo 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 24 gennaio 1996 con effetto dal 6 marzo 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.G.E. - dal 30 giugno 1995, GE - Power controls Italia, con sede in Milano, unita' di Grugliasco (Torino), Milano, Rovato (Brescia), per il periodo dal 6 marzo 1996 al 5 settembre 1996. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 6 marzo 1996. A seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 24 gennaio 1996 con effetto dal 6 marzo 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.G.E. - dal 30 giugno 1995, GE - Power controls Italia, con sede in Milano, unita' di Grugliasco (Torino), Milano, Rovato (Brescia), per il periodo dal 6 settembre 1996 al 5 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1996 con decorrenza 6 settembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22621 del 18 aprile 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto b) del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e dell'art. 3. comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, e' concessa in favore di massimo 120 lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Societa' pneumatici Pirelli, unita' produttiva in Tivoli (Roma), la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 marzo 1997 al 5 settembre 1997. L'erogazione del trattamento di cui sopra per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. La misura del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui sopra e' ridotta del dieci per cento. Pagamento diretto: si. Normativa in deroga art. 4, comma 21, della legge n. 608/1996. Con decreto ministeriale n. 22622 del 18 aprile 1997, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Serenari impianti, con sede legale in Zola Predosa (Bologna) e unita' di Zola Predosa (Bologna), per un massimo di 25 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 dicembre 1996 al 18 febbraio 1997. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 22499 datato 27 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a procedere al pagamento diretto del predetto trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22623 del 18 aprile 1997, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Serenari impianti, con sede legale in Zola Predosa (Bologna) e unita' di Zola Predosa (Bologna), per un massimo di 25 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 febbraio 1997 al 18 agosto 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 19 agosto 1997 al 9 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a procedere al pagamento diretto del predetto trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22626 del 18 aprile 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 19 dicembre 1994 al 21 maggio 1995, della ditta S.r.l. L.E.M.P., dal 22 maggio 1995, Elettronica Aster S.p.a., sede in Milano, unita' di Paderno Dugnano (Milano). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. L.E.M.P., dal 22 maggio 1995, Elettronica Aster S.p.a., sede in Milano, unita' di Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 19 dicembre 1994 al 21 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1995 con decorrenza 19 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22627 del 18 aprile 1997, a seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 27 marzo 1996, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L'Unita', dal 27 luglio 1994, L'Arca editrice, con sede in Roma, unita' di Roma e filiali periferiche nazionali, per il periodo dal 1 giugno 1996 al 30 novembre 1996. Con decreto ministeriale n. 22628 del 18 aprile 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sagep, con sede in Genova, unita' di Genova, per un massimo di 25 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 novembre 1996 al 14 maggio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 15 maggio 1997 al 14 novembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, un ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22629 del 18 aprile 1997, in favore dei lavoratori dipendenti della S.c. a r.l. Coop. muratori del comprensorio di Mirandola, con sede in Mirandola (Modena), unita' di Mirandola (Modena), per un massimo di 10 dipendenti e Rovereto (Trento), per un massimo di 1 dipendente, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 luglio 1996 al 10 gennaio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'11 gennaio 1997 al 10 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22630 del 18 aprile 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lambertini cimac, con sede in Castello d'Argile (Bologna), unita' di Castello D'Argile (Bologna), per un massimo di 16 dipendenti, Cento (Ferrara), per un massimo di 3 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 dicembre 1996 all'11 giugno 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 12 giugno 1997 all'11 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22631 del 18 aprile 1997, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Tinture Fibre Tessili, con sede in Piacenza, unita' di Piacenza, per un massimo di 22 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 febbraio 1996 al 9 agosto 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 10 agosto 1997 al 9 febbraio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22632 del 18 aprile 1997, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Mondial Frigor, con sede in Casale Monferrato (Alessandria), unita' di Casale Monferrato (Alessandria), per un massimo di 288 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 gennaio 1997 al 19 luglio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 20 luglio 1997 al 19 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22633 del 18 aprile 1997, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Sipa, con sede in Sommacampagna (Verona), unita' di Albano S. Alessandro (Bologna), per un massimo di 15 dipendenti, unita' di Arcole (Verona), per un massimo di 15 dipendenti, unita' di Casalnuovo di Napoli (Napoli), per un massimo di 5 dipendenti, unita' di Rimini, per un massimo di 1 dipendente, unita' di Roma, per un massimo di 8 dipendenti, unita' di Sommacampagna (Verona), per un massimo di 73 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 dicembre 1996 al 5 giugno 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 15 maggio 1997 al 14 novembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.