IL MINISTRO DELL'INTERNO
        DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996, che  delega  le  funzioni del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto  il proprio  decreto  in data  5 giugno  1996,  con il  quale
vengono delegate al Sottosegretario di  Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Vista  l'ordinanza   del  Ministro   per  il   coordinamento  della
protezione civile  n. 1433/FPC del  12 aprile 1988,  pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica italiana  n. 93  del 12  aprile
1988, con la  quale e' stata assegnata ai comuni  di Moneglia e Serra
Ricco'  (Genova)  la  somma   complessiva  di  L.  1.600.000.000  per
assicurare gli interventi diretti  ad eliminare situazioni di rischio
connesse alle condizioni del suolo;
  Tenuto  conto   che  alla  data  odierna   risultano  ultimati  gli
interventi sui quali e' stata realizzata complessivamente un'economia
di L. 684.768.685;
  Considerato,  altresi',  che  tale somma  risulta  disponibile  sul
capitolo  7588  della  rubrica  6 dello  stato  di  previsione  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  12  novembre  1996,  n.  576,
convertito, con modificazioni, dalla legge  31 dicembre 1996, n. 677,
che prevede  la revoca delle somme  assegnate ad enti e  dagli stessi
non utilizzate  in tutto o in  parte entro diciotto mesi  a decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
  Effettuata  la   ricognizione  da  parte  del   Dipartimento  della
protezione civile  prevista dal comma  2, dell'art. 8  della medesima
legge;
  Su  proposta  del Sottosegretario  di  Stato  prof. Franco  Barberi
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per le motivazioni indicate in premessa, e' revocata la somma di
L. 684.768.685 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento
della protezione civile n. 1433/FPC del 12 aprile 1988, in quanto non
utilizzata sui lavori ultimati.
  2.  La somma  di cui  al comma  precedente e'  utilizzata ai  sensi
dell'art. 8 del  decreto-legge 12 novembre 1996,  n. 576, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 21 maggio 1997
                                              Il Ministro: Napolitano