IL MINISTRO DELLA DIFESA Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, ed in particolare l'articolo 64, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570 che adotta il "Regolamento concernente il nuovo ordinamento delle scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e di La Maddalena"; Considerata la necessita' di uniformare il suddetto regolamento ai principi contenuti nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196; Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate - Sezione Marina, espresso nella adunanza del 26 settembre 1996; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 / 1988, con nota n. 479 del 10 febbraio 1997; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'articolo 1 del decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, e' sostituito dal seguente: "Art. 1 (Scopo delle scuole). - 1. Le scuole sottufficiali della Marina militare con sede in Taranto e la Maddalena sono destinate alla formazione di base, generale e di categoria degli allievi marescialli e del personale dei ruoli previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, appartenente alla Marina militare. 2. Esse possono essere altresi' chiamate a concorrere alla formazione del personale di leva della Marina militare, del personale appartenente ad altre Forze armate o Corpi armati dello Stato e di quello facente parte di Marine estere".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e' sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legisIativi qui trascritti. Nota alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400 / 1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota agli articoli 1 e 6: - L'art. 1 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, concernente: "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate" cosi' recita: "Art. 1 (Ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, dei sergenti, dei marescialli e dei musicisti). - Nelle Forze armate, con esclusione dell'Arma dei Carabinieri, sono istituiti i seguenti ruoli del servizio permanente nei limiti delle dotazioni organiche vigenti: a) ruolo dei volontari di truppa; b) ruolo dei sergenti; c) ruolo dei marescialli; d) ruolo dei musicisti".