IL MINISTRO DELLA DIFESA 
  Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, ed in particolare l'articolo
64,   sull'ordinamento   della   Marina   militare,   e    successive
modificazioni; 
  Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570 che adotta  il
"Regolamento  concernente   il   nuovo   ordinamento   delle   scuole
sottufficiali della Marina militare di Taranto e di La Maddalena"; 
  Considerata la necessita' di uniformare il suddetto regolamento  ai
principi contenuti nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196; 
  Udito il parere  del  Consiglio  superiore  delle  Forze  armate  -
Sezione Marina, espresso nella adunanza del 26 settembre 1996; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 23 gennaio 1997; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n.  400  /  1988,
con nota n. 479 del 10 febbraio 1997; 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. L'articolo 1 del decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 1 (Scopo delle scuole). - 1. Le  scuole  sottufficiali  della
Marina militare con sede in Taranto e  la  Maddalena  sono  destinate
alla formazione di  base,  generale  e  di  categoria  degli  allievi
marescialli e del personale dei ruoli previsti  dall'articolo  1  del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, appartenente alla  Marina
militare. 
  2.  Esse  possono  essere  altresi'  chiamate  a  concorrere   alla
formazione del personale di leva della Marina militare, del personale
appartenente ad altre Forze armate o Corpi armati dello  Stato  e  di
quello facente parte di Marine estere". 
 
            Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e' sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e' operato il rinvio. 
            Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legisIativi qui trascritti. 
 
          Nota alle premesse: 
            - Il comma 3 dell'art. 17  della  legge  n.  400  /  1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
 
            Nota agli articoli 1 e 6: 
            -  L'art.  1  del  D.Lgs.  12  maggio   1995,   n.   196,
          concernente: "Attuazione dell'art. 3 della  legge  6  marzo
          1992, n. 216, in materia di riordino  dei  ruoli,  modifica
          alle  norme  di  reclutamento,  stato  ed  avanzamento  del
          personale non direttivo delle Forze armate" cosi' recita: 
            "Art. 1  (Ruoli  dei  volontari  di  truppa  in  servizio
          permanente, dei sergenti, dei marescialli e dei musicisti). 
          -  Nelle  Forze  armate,  con  esclusione   dell'Arma   dei
          Carabinieri, sono istituiti i seguenti ruoli  del  servizio
          permanente nei limiti delle dotazioni organiche vigenti: 
               a) ruolo dei volontari di truppa; 
               b) ruolo dei sergenti; 
               c) ruolo dei marescialli; 
               d) ruolo dei musicisti".