IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento  interno agli atti normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della  politica  economica
nazionale  con le  politiche  comunitarie, nonche'  l'art.  5 che  ha
istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto il decreto del presidente  della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Vista la legge  19 febbraio 1992, n. 142  (legge comunitaria 1991),
ed  in particolare  gli articoli  74 e  75 concernenti  il richiamato
Fondo di rotazione;
  Vista la legge 6 febbraio 1996,  n. 52 (legge comunitaria 1994), ed
in particolare l'art. 56;
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro del 27 dicembre 1996, con
il quale,  in attuazione  del predetto art.  56, e'  stato modificato
l'art. 9 del citato decreto n. 568 / 1988;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica. 24 marzo 1994, n.
284, con il  quale e' stato emanato il  regolamento recante procedure
di attuazione della  legge n. 183 / 1987 e  del decreto legislativo 3
aprile  1993,  n. 96,  in  materia  di coordinamento  della  politica
economica nazionale con quella comunitaria;
  Vista la  legge 8 agosto  1995, n.  341, recante misure  dirette ad
accelerare   il  completamento   degli  interventi   pubblici  e   la
realizzazione  dei  nuovi  interventi nelle  aree  depresse,  nonche'
disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;
  Viste le norme sulla riprogrammazione di cui alla legge 23 dicembre
1996, n.  662, concernente misure di  razionalizzazione della finanza
pubblica;
  Visto il  regolamento CEE del  Consigio delle Comunita'  europee n.
2052/88,  come  modificato  dal   regolamento n. 2081/93, relativo ai
compiti dei Fondi strutturali,  al rafforzamento della loro efficacia
e  all'attuazione di  un miglior  coordinamento anche  con gli  altri
strumenti finanziari esistenti;
  Visto il regolamento  CEE del Consiglio delle  Comunita' europee n.
4253/88, come modificato dal   regolamento n.  2082/93,  relativo  al
coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;
  Visto il regolamento  CEE del Consiglio delle  Comunita' europee n.
4254/88,  come  modificato  dal   regolamento n. 2083/93, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale;
  Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee n.
94/C  180/06 (Gazzetta Ufficiale delle  Comunita' europee n. C180 del
1  luglio  1994),  che    ha   stabilito   gli   orientamenti   della
iniziativa comunitaria Konver;
  Vista la decisione della  Commissione delle Comunita' europee C(96)
3024 del  12 novembre 1996,  relativa alla concessione  di contributi
comunitari per il  programma operativo da realizzare  in favore delle
zone interessate o non interessate dagli obiettivi 1, 2 e 5b;
  Considerato  che  a fronte  delle  risorse  rese disponibili  dalla
Commissione  nel  contesto  della suddetta  decisione,  ammontanti  a
46,086  Mecu per  il periodo  1996  - 1997  - ivi  comprese le  quote
relative agli anni 1994 e 1995  - a valere complessivamente sul Fondo
europeo di  sviluppo regionale,  occorre provvedere ad  assicurare le
necessarie risorse  nazionali pubbliche valutate in  103,248 miliardi
di lire;
  Considerata la  necessita' di  ricorrere, relativamente  alla quota
statale, alle disponibilita' del  Fondo di rotazione per l'attuazione
delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;
  Considerato che con  nota n. 96432735, in data 15  ottobre 1996, la
Commissione  europea ha  comunicato  l'attribuzione  della riserva  e
prorogato al 31  dicembre 1999 la data limite  per l'assunzione degli
impegni relativi all'iniziativa comunitaria Konver;
  Considerata l'esigenza  di stabilire in distinte  quote annuali, in
termini di cassa,  l'intervento del predetto Fondo  di rotazione, per
il  periodo 1996  -  1997, rinviando  a  successiva deliberazione  la
specificazione della quota statale per gli anni 1998 e 1999;
  Vista  la  nota  del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato n. 153094 in data 27 febbraio 1997;
  Viste  le  risultanze dei  lavori  istruttori  svolti dal  Comitato
previsto dall'art. 5  del decreto del Presidente  della Repubblica 24
marzo 1994, n. 284;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1. Ai fini della  realizzazione dell'iniziativa comunitaria Konver,
relativa  alla  riconversione   e  diversificazione  delle  attivita'
economiche nel  settore della difesa, per  il periodo 1996 -  1997 e'
autorizzato  un cofinanziamento  nazionale  pubblico  pari a  103,248
miliardi  di lire,  di cui  56,051 miliardi  di lire  a valere  sulle
risorse    del Fondo   di   rotazione ex  lege  n. 183/1987 e  47,197
miliardi di lire  con disponibilita' esistenti su leggi  di settore e
delle regioni interessate, come riportato nella tabella allegata, che
forma parte integrante della presente delibera.
  2. La quota  a carico del Fondo di rotazione  viene erogata secondo
le  modalita' previste  dalla  normativa vigente,  con riferimento  a
ciascuna  delle annualita',  sulla  base di  richieste inoltrate  dal
Ministero dell'industria,  del commercio e dell'artigianato  al Fondo
medesimo.
  Il predetto Ministero tiene  conto, nell'attribuzione dei pagamenti
successivi al primo anticipo della quota nazionale e comunitaria, dei
livelli di spesa effettivamente sostenuti.
  3. Il Fondo di rotazione e' autorizzato ad erogare le quote annuali
stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a
quando perdura l'intervento comunitario.
  In caso di  rimodulazione dei piani finanziari,  ai sensi dell'art.
25 del regolamento CEE n. 4253/88, come  modificato  dal  regolamento
CEE  n.  2082/93, il Fondo di rotazione e' autorizzato ad adeguare le
quote  di   propria  competenza,  fermo  restando   il  limite  dello
stanziamento  complessivo  disposto  con  la  presente  delibera  per
ciascun intervento.
  4. Il  Ministero dell'industria,  del commercio  e dell'artigianato
adotta  tutte   le  iniziative  ed  i   provvedimenti  necessari  per
utilizzare entro  le scadenze  previste i finanziamenti  comunitari e
nazionali relativi al programma.
  Nel  caso   siano  rilevati   ritardi  nella   realizzazione  degli
interventi,   saranno  attivate   in   tempo  utile   le  azioni   di
riprogrammazione dirette  a garantire il pieno  e tempestivo utilizzo
delle risorse assegnate.
  5. Fermi restando i necessari  controlli di competenza da parte dei
soggetti responsabili dell'attuazione delle varie misure, il Fondo di
rotazione potra' procedere ad  ulteriori controlli, avvalendosi delle
strutture della Ragioneria generale dello Stato.
   Roma 21 marzo 1997
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 15 maggio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 166