IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952 recante modificazioni delle
norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro
automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;
  Ritenuto  che l'art.  1 della  citata legge  assoggetta all'imposta
erariale di trascrizione - da  corrispondersi al momento stesso della
richiesta -  le formalita' da  eseguirsi presso il  pubblico registro
automobilistico,  richieste   in  forza  di  scritture   private  con
sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art. 2,  comma  3,  del  decreto
ministeriale  16 aprile  1987, n.  310, attuativo  delle disposizioni
contenute  nell'art. 6,  ultimo comma,  della surrichiamata  legge 23
dicembre 1977,  n. 952,  l'ufficio provinciale del  pubblico registro
automobilistico  deve  effettuare  il  versamento  dell'imposta  alla
sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo
VIII, capitolo 1236  dello stato di previsione  delle entrate statali
del rispettivo anno finanziario, entro  il giorno successivo a quello
in cui le richieste di formalita' sono state presentate;
  Visto il decreto  legislativo 21 dicembre 1990,  n. 398, istitutivo
dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;
  Visto l'art. 20  del decreto legislativo 30 dicembre  1992, n. 504,
istitutivo dell'imposta provinciale per  l'iscrizione dei veicoli nel
pubblico registro automobilistico;
  Considerato  che  per le  imposte  di  cui ai  sopracitati  decreti
legislativi  n. 398  del  1990 e  n.  504 del  1992  si applicano  le
disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative
alla corresponsione  all'Automobile Club  d'Italia ed  alle eventuali
sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;
  Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre
1977, n. 952, cosi' come modificato dall'art. 8-bis del decreto-legge
2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1 dicembre 1981,
n. 692,  nonche' dall'art.  1 della  legge 9 luglio  1990, n.  187 in
merito  ai  termini  previsti  per  la  richiesta  delle  formalita',
stabiliti  rispettivamente in  60 giorni  per gli  atti stipulati  in
Italia e 120 giorni per quelli formati all'estero;
  Considerato che la non ottemperanza  delle prescrizioni di cui alla
normativa suddetta comporta l'applicabilita' di sanzioni a carico del
richiedente;
  Tenuto conto del  fatto che il mancato versamento  delle imposte di
che  trattasi  entro  il  giorno successivo  a  quello  dell'avvenuta
riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico
registro automobilistico, per effetto  del rinvio, contenuto all'art.
2 della legge 23 dicembre 1977,  n. 952, alle disposizioni in materia
di registro, in quanto compatibili;
  Attesa, quindi, la  necessita' di prevedere, nei casi  di eventi di
carattere  eccezionale  che  impediscano  di  assolvere  nei  termini
prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo
suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge  21 giugno 1961, n. 498 convertito
con  modificazioni nella  legge 28  luglio  1961, n.  770, nel  testo
modificato dalla  legge 2 dicembre  1975, n. 576, e  sostituito dalla
legge  25 ottobre  1985, n.  592 contenente  norme sulla  proroga dei
termini  di prescrizione  e  decadenza per  il  mancato o  irregolare
funzionamento degli uffici finanziari,  applicabili anche al pubblico
registro automobilistico;
  Vista la nota  n. 3752 del 19  aprile 1997 con la  quale la procura
generale  della  Repubblica presso  la  Corte  d'appello di  Roma  ha
segnalato  l'irregolare   funzionamento  dell'ufficio   del  pubblico
registro  automobilistico di  Roma  in  data 17  aprile  1997 per  la
partecipazione    del   personale    ad   assemblea    sindacale   e,
conseguentemente,  il mancato  rispetto dei  termini previsti  per la
liquidazione,  riscossione,  contabilizzazione   e  versamento  della
I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'IPI.;
                              Decreta:
  Per i  motivi indicati nelle premesse  viene accertato l'irregolare
funzionamento del P.R.A. di Roma in data 17 aprile 1997.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 16 maggio 1997
                                        Il direttore generale: Romano