IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 19 novembre 1987, con il quale si e' previsto che la produzione, ai fini della commercializzazione sul mercato nazionale ed estero del materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto nonche' delle specie erbacee a moltiplicazione agamica, possa essere sottoposta a certificazione volontaria per l'acquisizione di un attestato di rispondenza genetica e di idoneita' sanitaria; Visto il regolamento istitutivo del Servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale (decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 289, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 6 settembre 1991); Visti in particolare gli articoli 2 e 3 del sopra citato regolamento ministeriale; Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1992, relativo a "Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato delle Prunoidee dei relativi portinnesti" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 1993; Viste le proposte di modifica al sopracitato decreto ministeriale 31 dicembre 1992 avanzate dalla regione Emilia-Romagna in data 2 febbraio 1994 e dall'Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma in data 24 marzo 1995; Ritenuta l'opportunita' di modificare le norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato delle Prunoidee dei relativi portinnesti; Sentito il parere del comitato tecnicoscientifico di cui all'art. 3 del citato decreto 23 ottobre 1987; A termini degli articoli 2 e 3 del regolamento ministeriale 2 luglio 1991, n. 289; Decreta: Art. 1. 1. Le norme contenute nel presente decreto si applicano alle specie di fruttiferi di seguito elencate nonche' ai relativi portinnesti anche se di specie diversa o ibridi: Albicocco (Prunus armeniaca L.); Ciliegio (Prunus avium L. e Prunus cerasus); Mandorlo (Prunus amygdalus Batsch.); Pesco (Prunus persica L. Batsch.); Susino (Prunus domestica L., Prunus salicina, Prunus triflora e loro ibridi). 2. Ai fini del presente decreto, il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 289, recante il regolamento istitutivo del Servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale, e' di seguito denominato "decreto ministeriale".