IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto l'art. 74  del decreto legislativo 16 aprile 1994,  n. 297, e
successive modifiche ed integrazioni;
  Udito il parere del  Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
che non si e' reso possibile recepire integralmente in relazione alle
vigenti disposizioni;
  Ritenuta la necessita' di emanare l'ordinanza di cui al comma 5 del
citato art.74 per l'anno scolastico 1997-98;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1. I sovrintendenti  scolastici regionali, sentiti le  regioni ed i
consigli  scolastici provinciali,  determinano,  entro  il 15  giugno
1997, la data di inizio  delle lezioni, che puo' essere diversificata
per ordine di scuola, ed  il calendario relativo al loro svolgimento,
anche con riferimento a quanto previsto dai successivi commi.
  2. I  consigli di circolo  e di istituto delle  singole istituzioni
scolastiche, sulla base della programmazione didattica deliberata dal
collegio  dei  docenti   ed  in  coerenza  con  i   piani  di  studio
disciplinari  ed interdisciplinari,  possono  procedere ad  opportuni
adattamenti del calendario scolastico nel rispetto delle disposizioni
contenute nel  contratto collettivo nazionale di  lavoro del comparto
scuola, fermo restando il disposto dell'art. 74, comma 3, del decreto
legislativo richiamato  nelle premesse, relativo allo  svolgimento di
almeno duecento giorni di lezione.
  3. Gli  adattamenti al  calendario scolastico possono  essere volti
anche a:
  a)  organizzare  attivita'  curricolari in  collaborazione  con  la
regione e/o con il sistema produttivo;
  b)  far fronte  ad  eventuali sospensioni  del servizio  scolastico
connesse all'esigenza di mettere a disposizione delle amministrazioni
locali,  ove  indispensabile,  l'edificio in  occasione  di  elezioni
politiche e amministrative, di  referendum popolari nonche' di eventi
straordinari.
  4. Ai fini di cui ai precedenti commi, i sovrintendenti scolastici,
per un'opportuna  conoscenza delle  esigenze delle  singole province,
organizzano  apposite riunioni  con i  provveditori agli  studi della
regione  alle quali  partecipano  anche i  coordinatori del  servizio
ispettivo regionale.