Ai  procuratori  generali presso le
                                  corti di appello
                                      e, per conoscenza:
                                   Al Ministero degli  affari  esteri
                                  D.G.E.A.S. - Ufficio VIII
                                  Al    Ministero    dell'interno   -
                                  Divisione servizi demografici
                                  Al   Ministero    dell'interno    -
                                  Divisione cittadinanza
                                  Agli   assessori   regionali   alla
                                  sanita'
  Con  la  legge  di   cui  all'oggetto  (pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 113  del 17  maggio 1997,  supplemento ordinario)  sono
state  emanate all'art.  2  nuove disposizioni  in  materia di  stato
civile, delle  quali sono immediatamente precettive  (a decorrere dal
18 maggio 1997: v. il successivo  art. 17, comma 138) quelle relative
alla "dichiarazione  di nascita",  dettate al  comma 1  attraverso la
modifica per  sostituzione dell'art. 70  del regio decreto n.  1238 /
1939 sull'ordinamento dello stato civile.
  Appare quindi  necessario che questo Ministero,  chiamato per legge
(art. 13  del regio decreto  n. 1238 /  1939) a dare  "istruzioni" in
materia di stato  civile, provveda a fornire con  la presente lettera
circolare  le esplicazioni  e direttive  del caso,  fatta salva  ogni
successiva   e   piu'  adeguata   riflessione   anche   in  sede   di
individuazione  delle  "misure  per la  revisione  e  semplificazione
dell'ordinamento  dello stato  civile" cui  dovra' pervenirsi  con lo
strumento del regolamento  ai sensi del comma 12 dello  stesso art. 2
della legge n. 1 27 / 1997.
  Di  immediato  rilievo e'  l'innovazione  che  la dichiarazione  di
nascita  (che   secondo  le   previgenti  disposizioni   andava  resa
esclusivamente innanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di
nascita) puo' oggi essere effettuata anche davanti a soggetti diversi
dall'ufficiale  di  stato civile  e  non  richiede piu'  la  presenza
obbligatoria dei testimoni, posto che per la dichiarazione di nascita
e' stata infatti  espressamente statuita l'inapplicabilita' dell'art.
41 del regio decreto  n. 1238 / 1939 (v. comma 4  del citato art. 70,
nella sua attuale versione).
  La dichiarazione di nascita - che oggi puo' essere resa:
  a) da uno qualsiasi dei genitori; b) da un procuratore speciale; c)
dal medico  o dall'ostetrica o  da qualsiasi altra persona  che abbia
assistito al  parto, rispettandosi in ogni  caso l'eventuale volonta'
della madre  di non essere nominata  - puo' infatti essere  fatta sia
innanzi all'ufficiale  dello stato  civile presso  il comune  nel cui
territorio e'  avvenuto il parto  (nel termine di dieci  giorni dalla
nascita) sia presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa
di  cura (sinteticamente  chiamati  "centri di  nascita")  in cui  e'
avvenuta la  nascita (nel  piu' breve termine,  pero', di  tre giorni
dalla stessa).
  La dichiarazione di nascita puo'  infine essere fatta anche davanti
all'ufficiale  dello  stato  civile   del  comune  di  residenza  dei
genitori, quando  la stessa sia  avvenuta in localita'  diversa. Tale
facolta' e' pero' esercitabile soltanto dai genitori o da uno di essi
(se gli  stessi risiedano in  localita' diverse, la  dichiarazione va
obbligatoriamente  fatta,  salvo  diverso   accordo,  nel  comune  di
residenza  della  madre) con  esclusione  quindi  di qualsiasi  altro
soggetto ancorche' provvisto di procura speciale.
  1) Dichiarazione resa innanzi  all'ufficiale dello stato civile del
comune in cui e' avvenuta la nascita.
  Non  vi  sono  novita'  rispetto al  passato,  tranne  la  disposta
eliminazione della presenza dei testimoni.
  Gli  ufficiali  dello  stato  civile  non  dovranno  pertanto  piu'
riempire nei moduli  C e D del registro degli  atti di nascita (parte
I, serie A, e  parte I, serie B) la parte  relativa alla presenza dei
testimoni  e  provvederanno  ad interlineare  la  relativa  dicitura,
incasellando la parte che va da: "alla presenza .." fino alla seconda
indicazione di " .. residente in ..".
  2) Dichiarazione resa presso la direzione sanitaria dell'ospedale o
della casa di cura in cui e' avvenuta la nascita.
  Tale procedura richiede  grande attenzione sia per  la sua assoluta
novita' sia  per la  sostanziale attribuzione di  una vera  e propria
funzione di ufficiale di stato civile,  nella materia de qua, in capo
a chi riceve la dichiarazione (il direttore sanitario o la persona da
lui delegata, addetta alla direzione sanitaria) e a chi (il direttore
sanitario)  deve  poi  trasmetterla,  nel termine  di  dieci  giorni,
all'ufficiale  di   stato  civile   competente  a   trascrivere  tale
documentazione nel registro degli atti di nascita.
  Anche  per   assicurare  ogni  possibile   omogeneita'  sull'intero
territorio nazionale  in una materia cosi'  delicata, appare pertanto
opportuno che le dichiarazioni di  cui si tratta vengano ricevute dai
centri  di  nascita attraverso  procedure  uniformi.  A tal  fine  si
propone la formazione di un processo verbale da redigersi secondo gli
allegati modelli, fatte ovviamente  salve le integrazioni e modifiche
che dovessero successivamente rivelarsi opportune.
  La dichiarazione deve essere  raccolta direttamente e personalmente
dal  direttore  sanitario  ovvero  da persona  da  lui  espressamente
delegata, che faccia parte della medesima direzione sanitaria.
  Il  soggetto  che  raccoglie  la dichiarazione  di  nascita  e'  da
considerarsi, nell'esercizio  di tale compito, un  pubblico ufficiale
ed appare percio' opportuno che le direzioni sanitarie si organizzino
in tal senso predisponendo, tra  l'altro, un apposito registro in cui
annotare,  in   sequenza  numerica,   le  operazioni   relative  alle
dichiarazioni di  nascita, comprese  quelle inerenti  alla successiva
trasmissione di  tali atti al  competente ufficiale di  stato civile,
nonche' curando  la conservazione degli  eventuali atti di  delega al
personale del la stessa direzione.
  La trasmissione  del la dichiarazione  di nascita e' un  obbligo di
legge che grava esclusivamente sul direttore sanitario, il quale puo'
provvedervi oltre che in via  ordinaria, con trasmissione del verbale
in  originale, anche  attraverso l'utilizzo  di eventuali  sistemi di
comunicazione  telematica,  ma  sempre  con  successivo  inoltro  del
modello cartaceo, in originale.
  I documenti suddetti saranno  inseriti, a cura dell'ufficiale dello
stato civile  che li  riceve, nei fascicoli  riguardanti gli  atti di
nascita.
  Competente  a ricevere  la dichiarazione  di nascita  trasmessa dal
direttore sanitario e'  l'ufficiale dello stato civile  del comune di
residenza  dei  genitori ovvero  (nel  caso  che gli  stessi  abbiano
residenze diverse)  quello del  comune di  residenza della  madre. Si
verte,  infatti,  in  una  situazione  simile  a  quella  in  cui  la
dichiarazione di nascita viene trasmessa da ufficiale di stato civile
di altro comune.
  L'ufficiale di stato civile che  riceve la dichiarazione di nascita
resa  presso la  direzione sanitaria  di  un centro  di nascita  deve
trascriverla  nei  registri degli  atti  di  nascita, utilizzando  il
modello  E (parte  II,  serie A)  con i  relativi  adattamenti e  con
l'eliminazione della parte relativa ai testimoni.
  Appare  quanto mai  opportuno, infine,  che il  direttore sanitario
trasmetta  in allegato  alla  dichiarazione anche  il certificato  di
assistenza al parto, rilasciato da chi ne sia legittimato: cio' anche
al fine di continuare a fornire all'ISTAT le notizie prescritte.
  3)  Dichiarazione resa  in comune  diverso da  quello di  nascita e
cioe'  all'ufficiale di  stato  civile del  comune  di residenza  dei
genitori o di uno di essi.
  Rispondendo  ad una  esigenza  fortemente sentita  nei comuni  piu'
piccoli,  privi di  strutture sanitarie  adeguate, il  legislatore ha
previsto  che  la dichiarazione  di  nascita  possa essere  resa  non
esclusivamente nel comune  nel cui territorio la  nascita e' avvenuta
ma anche nel comune di residenza  dei genitori, quando la nascita sia
avvenuta fuori da tale territorio.
  La facolta'  e' riconosciuta ad  entrambi i genitori ma  se questi,
come puo' accadere  ed accade, hanno la  propria residenza anagrafica
in  comuni  diversi,  la  dichiarazione puo'  essere  fatta  soltanto
innanzi all'ufficiale di  stato civile del comune  di residenza della
madre, fatto pero' salvo il diverso accordo tra i genitori medesimi.
  Il diverso accordo puo' essere perfezionato anche in modo informale
e la sua esistenza puo' quindi essere affermata anche dal solo padre,
sotto la propria personale  responsabilita', in sede di dichiarazione
della   nascita  innanzi   all'ufficiale   di   stato  civile.   Tale
affermazione  acquista infatti  valore di  dichiarazione sostitutiva,
certamente consentita.
  L'ufficiale di stato civile che  riceve la dichiarazione di nascita
resa  dai genitori  nel luogo  di  residenza puo'  utilizzare per  la
formazione dell'atto il modulo C (parte I, serie A) con gli opportuni
adattamenti e con l'esclusione dei testimoni.
  Nell'atto deve peraltro chiaramente  risultare, come fatto storico,
che la nascita  si e' verificata in altro  comune, nell'istituto dove
e'  effettivamente  avvenuto  il   parto.  Nessuna  comunicazione  e'
prevista che  venga data all'ufficiale  di stato civile del  luogo in
cui e' avvenuta tale nascita.
  Quanto sopra esposto, si prega  la cortesia dei signori procuratori
generali di  voler curare  la soli  cita trasmissione  delle presenti
"istruzioni"  ai  competenti  signori  procuratori  della  Repubblica
presso  i  tribunali  dei  rispettivi  distretti  perche'  questi  le
inoltrino  a loro  volta agli  ufficiali di  stato civile  di ciascun
circondario.
  Le  altre autorita'  cui le  presenti istruzioni  sono dirette  per
conoscenza sono  pregate di volerne assicurare  la massima diffusione
presso tutte  le strutture  dipendenti direttamente interessate  e di
volerne controllare la corretta applicazione per quanto di competenza
al fine di pervenire  a comportamenti uniformi sull'intero territorio
nazionale.
  Si  richiama,   in  particolare,  l'attenzione   degli  assessorati
regionali alla sanita' affinche'  attraverso le varie A.S.L. operanti
nei  rispettivi   territori,  ne   venga  effettuata   una  capillare
diffusione  tra  tutte le  strutture  sanitarie  pubbliche e  private
operanti sul territorio anche come centri di nascita.
  Va  soprattutto evidenziata  la rilevante  importanza pubblicistica
dei nuovi compiti  affidati dall'art. 2 della legge n.  127 / 1997 ai
direttori  sanitari chiamati  a svolgere  in materia  vere e  proprie
funzioni  di  ufficiale  di  stato civile  e  collocati  pertanto  in
posizione di stretto collegamento funzionale sia con gli ufficiali di
stato  civile  che  con  i  procuratori  della  Repubblica  presso  i
tribunali (organi  cui e'  affidata per  legge l'immediata  e diretta
vigilanza su tutto cio' che riguarda  lo stato civile), oltre che con
questo  Ministero,  la  cui  competenza  istituzionale  e'  stata  gi
richiamata in premessa.
  Saranno gradite eventuali osservazioni e proposte.
  Pregasi assicurare.
                           Il  direttore   generale
            degli   affari  civili  e   delle  libere professioni
                                Hinna Danesi