IL MINISTRO DELLA SANITA'
Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8
marzo 1968, n. 399, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1968, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e
del commercio dei mangimi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n.
228, con il quale e' stata recepita la direttiva 70/524/CEE relativa
agli additivi nell'alimentazione degli animali, modificato da ultimo
attraverso il decreto 26 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 195 del 21 agosto 1996;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, nonche' l'art. 12, comma
1, del suindicato decreto del Presidente della Repubblica;
Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
Vista la direttiva 97/6/CE della Commissione, che modifica la
direttiva 70/524/CEE nella parte relativa all'allegato I;
Ritenuto necessario adeguare la vigente normativa nazionale alle
disposizioni contenute nella suindicata direttiva comunitaria;
Visto l'art. 6, sub n), della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in
materia sanitaria;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Decreta:
Art. 1.
L'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo
1992, n. 228, e' modificato conformemente all'allegato al presente
decreto.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per il
controllo preventivo di legittimita' ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 2 aprile 1997
Il Ministro: Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1997
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 105