IL COMITATO PER LE AREE NATURALI PROTETTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente: "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale"; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante: "Legge quadro in mateira di aree protette"; Visto l'art. 3, comma 1, della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevede l'isituzione del Comitato per le aree naturali protette presieduto dal Ministro dell'ambiente; Visto l'art. 2, comma 5, della legge n. 394/1991 che dispone che il Comitato possa "operare ulteriori classificazioni per le finalita' della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni inernazionali ed in particolare dalla convenzione di Ramsar di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448"; Visto l'art. 3, comma 4, della legge n. 394/1991 che prevede alla lettera a) che il Comitato integra la classificazione delle aree protette, senita la consulta tecnica per le aree naturali protette; Viste le direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; Vista la propira deliberazione del 21 dicembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 1994, con la quale veniva adottata la seguente classificazione delle aree protette: a) parco nazionale; b) riserva naturale statale; c) parco naturale interregionale; d) parco naturale regionale; e) riserva naturale regionale; f) zona umida di importazione internazionale (ai sensi della convenzione di Ramsar, di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 448 del 13 marzo 1976); g) altre aree naturali protette; Vista la proposta del Ministro dell'ambiente di integrare la predetta classificazione con tipologie riconducibili alle previsioni della normativa comunitaria sopra richiamata e precisamente: A) Zona di protezione speciale (ZPS), ai sensi della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici; B) Zona speciale di conservazione (ZSC), ai sensi della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; Visto il parere della consulta tecnica per le aree naturali protette, n. 29 del 13 novembre 1996, con il quale viene approvata la sopracitata proposta di integrazione della classificazione delle aree naturali protette e viene richiesta una ulteriore integrazione delle classificazioni con la tipologia "Monumento naturale"; Considerato che tale tipologia non e' prevista da alcuna convenzione internazionale; Ritenuto di non poter accogliere la suddetta proposta di integrazione in quanto l'art. 2, comma 5, della legge n. 394/1991 esclude la potesta' classificatoria del Comitato quando essa non abbia come scopo anche quello di rendere "efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali"; Visto il verbale della riunione del Comitato in data 2 dicembre 1996; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ad integrazione della propria deliberazione del 21 dicembre 1993 e' adottata la seguente classificazione delle aree protette: a) parco nazionale; b) riserva naturale statale; c) parco naturale interregionale; d) parco naturale regionale; e) riserva naturale regionale; f) zona umida di importanza internazionale (ai sensi della convenzione di Ramsar, di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 448 del 13 marzo 1976); g) zona di protezione speciale (ZPS), (ai sensi della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici); h) zona speciale di conservazione (ZSC), (ai sensi della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche); i) altre aree naturali protette.