IL COMITATO
                    PER LE AREE NATURALI PROTETTE
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente: "Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";
  Vista la legge  6 dicembre 1991, n. 394, recante:  "Legge quadro in
mateira di aree protette";
  Visto l'art.  3, comma 1,  della citata  legge 6 dicembre  1991, n.
394,  che prevede  l'isituzione  del Comitato  per  le aree  naturali
protette presieduto dal Ministro dell'ambiente;
  Visto l'art. 2, comma 5, della legge n. 394/1991 che dispone che il
Comitato possa  "operare ulteriori  classificazioni per  le finalita'
della presente  legge ed  allo scopo  di rendere  efficaci i  tipi di
protezione previsti dalle convenzioni inernazionali ed in particolare
dalla convenzione  di Ramsar di  cui al decreto del  Presidente della
Repubblica 13 marzo 1976, n. 448";
  Visto l'art. 3,  comma 4, della legge n. 394/1991  che prevede alla
lettera  a) che  il Comitato  integra la  classificazione delle  aree
protette, senita la consulta tecnica per le aree naturali protette;
  Viste le  direttive 79/409/CEE, concernente la  conservazione degli
uccelli  selvatici, e  92/43/CEE, relativa  alla conservazione  degli
habitat  naturali  e  seminaturali  e   della  flora  e  della  fauna
selvatiche;
  Vista  la propira  deliberazione del  21 dicembre  1993, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 1994, con la quale veniva
adottata la seguente classificazione delle aree protette:
    a) parco nazionale;
    b) riserva naturale statale;
    c) parco naturale interregionale;
    d) parco naturale regionale;
    e) riserva naturale regionale;
    f)  zona umida di  importazione internazionale  (ai  sensi  della
convenzione  di  Ramsar,  di  cui al  decreto  del  presidente  della
Repubblica n. 448 del 13 marzo 1976);
    g) altre aree naturali protette;
  Vista  la  proposta  del  Ministro dell'ambiente  di  integrare  la
predetta classificazione con  tipologie riconducibili alle previsioni
della normativa comunitaria sopra richiamata e precisamente:
  A)  Zona di  protezione speciale  (ZPS), ai  sensi della  direttiva
79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
  B) Zona speciale  di conservazione (ZSC), ai  sensi della direttiva
92/43/CEE  relativa  alla  conservazione  degli  habitat  naturali  e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
  Visto  il  parere  della  consulta tecnica  per  le  aree  naturali
protette, n. 29 del 13 novembre 1996, con il quale viene approvata la
sopracitata proposta di integrazione della classificazione delle aree
naturali protette e viene  richiesta una ulteriore integrazione delle
classificazioni con la tipologia "Monumento naturale";
  Considerato  che   tale  tipologia   non  e'  prevista   da  alcuna
convenzione internazionale;
  Ritenuto  di   non  poter   accogliere  la  suddetta   proposta  di
integrazione in  quanto l'art.  2, comma 5,  della legge  n. 394/1991
esclude  la potesta'  classificatoria  del Comitato  quando essa  non
abbia  come  scopo  anche  quello  di rendere  "efficaci  i  tipi  di
protezione previsti dalle convenzioni internazionali";
  Visto il  verbale della  riunione del Comitato  in data  2 dicembre
1996;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
e ad integrazione della propria deliberazione del 21 dicembre 1993 e'
adottata la seguente classificazione delle aree protette:
    a) parco nazionale;
    b) riserva naturale statale;
    c) parco naturale interregionale;
    d) parco naturale regionale;
    e) riserva naturale regionale;
  f)  zona  umida  di   importanza  internazionale  (ai  sensi  della
convenzione  di  Ramsar,  di  cui al  decreto  del  presidente  della
Repubblica n. 448 del 13 marzo 1976);
  g) zona  di protezione  speciale (ZPS),  (ai sensi  della direttiva
79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici);
  h) zona speciale di conservazione  (ZSC), (ai sensi della direttiva
92/43/CEE  relativa  alla  conservazione  degli  habitat  naturali  e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche);
    i) altre aree naturali protette.