IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il  decreto - legge  25 gennaio  1982, n. 16,  recante misure
urgenti in  materia di  prestazioni integrative erogate  dal Servizio
sanitario  nazionale, convertito  in  legge,  con modificazioni,  con
legge 25  marzo 1982, n.  98, con  il quale sono  stati disciplinati,
sino  all'approvazione del  Piano sanitario  nazionale, gli  speciali
regimi termali INPS e INAIL;
  Visto,  in  particolare, il  terz'ultimo  alinea  della lettera  a)
dell'art.  1 del  decreto-legge sopra  citato in  forza del  quale il
Ministro della sanita' deve  annualmente emanare con proprio decreto,
sentiti  l'INPS   e  l'INAIL,  le  disposizioni   necessarie  per  il
coordinamento dell'attivita' sanitaria e amministrativa ai fini della
erogazione  delle  prestazioni  idrotermali e  di  quelle  economiche
accessorie agli assicurati dei predetti Istituti;
  Visto l'art. 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
  Visti i  propri decreti  del 12  agosto 1992 e  del 27  aprile 1993
concernenti le  patologie che  possono trovare reale  beneficio dalle
cure termali e strumenti di controllo per evitare abusi;
  Visto   il   proprio  decreto   del   15   dicembre  1994   recante
"Modificazioni all'elenco  delle patologie che possono  trovare reale
beneficio dalle cure termali e proroga della sua validita'";
  Visto il proprio  decreto in data 27 febbraio 1996  con il quale e'
stata disciplinata la materia relativamente a tale anno;
  Visto  il punto  3C  "Assistenza  specialistica semiresidenziale  e
territoriale", nella parte riferita alle prestazioni idrotermali, del
Piano  sanitario nazionale  1994 -  1996, approvato  con decreto  del
Presidente  della  Repubblica  del   1  marzo  1994,  pubblicato  nel
supplemento ordinario  alla Gazzetta Ufficiale  n. 171 del  23 luglio
1994;
  Visto  l'art.  6  del  decreto-legge 20  settembre  1995,  n.  390,
convertito in legge,  con modificazioni, con legge  20 novembre 1995,
n. 490;
  Preso atto del parere  favorevole dell'INPS e dell'INAIL, espresso,
rispettivamente con lettera prot. n. 140015 del 7 gennaio 1997 e s.n.
del 20 gennaio 1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai   fini   del   coordinamento  delle   attivita'   sanitaria   ed
amministrativa  volte,  ai  sensi   del  quintultimo,  quartultimo  e
terzultimo alinea della  lettera a) dell'art. 1  del decreto-legge 25
gennaio  1982, n.  16, convertito  in legge,  con modificazioni,  con
legge 25 marzo 1982, n. 98, alla erogazione agli assicurati dell'INPS
e dell'INAIL delle prestazioni idrotermali di competenzadelle aziende
unita'  sanitarie locali,  con  oneri a  carico  del Fondo  sanitario
nazionale,  e  delle  prestazioni   economiche  accessorie  a  quelle
idrotermali, di competenza dell'INPS e dell'INAIL, con oneri a carico
delle  competenti gestioni  previdenziali, si  applicano, per  l'anno
1997, le disposizioni di cui agli articoli seguenti.