IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto l'art. 8, terzo comma, punto II, della legge 19 ottobre 1984,
n.   748,   concernente   "Nuove   norme  per   la   disciplina   dei
fertilizzanti",  il   quale  prescrive   che,  previo   parere  della
commissione tecnicoconsultiva per i  fertilizzanti di cui all'art. 10
della medesima  legge, vengano  previste con decreto  ministeriale le
mdalita'  necessarie per  evitare lo  sfruttamento sistematico  delle
tolleranze indicate nell'allegato 3 della stessa legge n. 748 / 1984;
  Visto l'art. 12,  primo comma, della citata legge  il quale prevede
che chiunque vende, pone in vendita, o mette altrimenti in commercio,
o fornisce  per obbligo  contrattuale o societario  fertilizzanti non
conformi  alle norme  previste  e'  punito, salvo  che  il fatto  sia
previsto  come  reato  dal   codice  penale,  con  apposite  sanzioni
amministrative pecuniarie;
  Vista la  nota prot.  n. 2112 del  2 maggio 1994,  con la  quale il
presidente  della commissione  tecnicoconsultiva per  i fertilizzanti
comunica l'avvenuta  approvazione da  parte di detta  commissione del
documento tecnico redatto  dal gruppo di lavoro ad  hoc, istituito in
seno alla commissione stessa,  riguardante le modalita' necessarie ad
evitare lo sfruttamento sistematico delle tolleranze nella produzione
di fertilizzanti;
  Visto il  verbale n.  9 della  riunione del  22 ottobre  1996 della
commissione tecnico  - consultiva fertilizzanti con  il quale vengono
approvate  alcune modifiche  da apportare  alle modalita'  di calcolo
dello sfruttamento  sistematico delle tolleranze nella  produzione di
fertilizzanti;
  Premesso che la  suddetta legge n. 748 /  1984 considera unicamente
ammissibili  come  scarti, tra  i  titoli  in elementi  fertilizzanti
dichiarati e i titoli  riscontrati all'analisi, quelli corrispondenti
alle  tolleranze  previste  per ciascun  elemento  fertilizzante  nel
citato allegato 3;
  Premesso che la produzione reiterata di fertilizzanti con titoli in
elementi nutritivi inferiori al dichiarato, anche se rientranti nelle
tolleranze  ammesse,  costituisce   "sfruttamento  sistematico  delle
tolleranze";
  Considerato  che detto  sfruttamento sistematico  se attuato  dalle
ditte  produttrici di  fertilizzanti  rappresenta una  frode a  danno
dell'agricoltore   acquirente  e   crea   concorrenza  sleale   nella
commercializzazione dei citati prodotti;
  Considerato  che  nei  citati  documenti  tecnici  approvati  dalla
suddetta commissione  tecnico - consultiva vengono  proposte anche le
modalita' di individuazione di un indice di qualita' della produzione
complessiva di ogni singolo produttore;
  Ritenuto,   altresi',   necessario   tutelare   la   qualita'   dei
fertilizzanti immessi in commercio,  anche a salvaguardia del mercato
di detti prodotti e dell'agricoltore acquirente;
  Ritenuto  necessario  ufficializzare  il metodo  di  individuazione
dello sfruttamento  sistematico delle tolleranze  nonche' dell'indice
di qualita'  della produzione complessiva di  ogni singolo produttore
nei termini e nelle modalita' suggerite dalla suddetta commissione al
fine di tutelare gli operatori agricoli;
  Visto   il   decreto   ministeriale  30   giugno   1994,   relativo
all'approvazione del  metodo di  calcolo dell'indice  di sfruttamento
sistematico  delle   tolleranze  e  dell'indice  di   qualita'  della
produzione complessiva di ogni singolo produttore di fertilizzanti;
  Vista  la direttiva  83 /  189 /  CE, concernente  le procedure  di
informazione nel  settore delle norme e  regolamentazioni tecniche, e
successive modificazioni;
  Visti gli articoli 1  e 2 della legge 4 dicembre  1993, n. 491, che
istituisce  il   Ministero  delle   risorse  agricole   alimentari  e
forestali;
  Vista la legge  14 gennaio 1994, n. 20,  contenente disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E'  approvato il metodo  di calcolo dell'indice  di sfruttamento
sistematico  delle   tolleranze  e  dell'indice  di   qualita'  della
produzione complessiva  di ogni singolo produttore  di fertilizzanti,
secondo le modalita' descritte nell'allegato al presente decreto.
  2. E' abrogato il decreto ministeriale 30 giugno 1994, citato nelle
premesse.