IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto l'art. 8, terzo comma, punto II, della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", il quale prescrive che, previo parere della commissione tecnicoconsultiva per i fertilizzanti di cui all'art. 10 della medesima legge, vengano previste con decreto ministeriale le mdalita' necessarie per evitare lo sfruttamento sistematico delle tolleranze indicate nell'allegato 3 della stessa legge n. 748 / 1984; Visto l'art. 12, primo comma, della citata legge il quale prevede che chiunque vende, pone in vendita, o mette altrimenti in commercio, o fornisce per obbligo contrattuale o societario fertilizzanti non conformi alle norme previste e' punito, salvo che il fatto sia previsto come reato dal codice penale, con apposite sanzioni amministrative pecuniarie; Vista la nota prot. n. 2112 del 2 maggio 1994, con la quale il presidente della commissione tecnicoconsultiva per i fertilizzanti comunica l'avvenuta approvazione da parte di detta commissione del documento tecnico redatto dal gruppo di lavoro ad hoc, istituito in seno alla commissione stessa, riguardante le modalita' necessarie ad evitare lo sfruttamento sistematico delle tolleranze nella produzione di fertilizzanti; Visto il verbale n. 9 della riunione del 22 ottobre 1996 della commissione tecnico - consultiva fertilizzanti con il quale vengono approvate alcune modifiche da apportare alle modalita' di calcolo dello sfruttamento sistematico delle tolleranze nella produzione di fertilizzanti; Premesso che la suddetta legge n. 748 / 1984 considera unicamente ammissibili come scarti, tra i titoli in elementi fertilizzanti dichiarati e i titoli riscontrati all'analisi, quelli corrispondenti alle tolleranze previste per ciascun elemento fertilizzante nel citato allegato 3; Premesso che la produzione reiterata di fertilizzanti con titoli in elementi nutritivi inferiori al dichiarato, anche se rientranti nelle tolleranze ammesse, costituisce "sfruttamento sistematico delle tolleranze"; Considerato che detto sfruttamento sistematico se attuato dalle ditte produttrici di fertilizzanti rappresenta una frode a danno dell'agricoltore acquirente e crea concorrenza sleale nella commercializzazione dei citati prodotti; Considerato che nei citati documenti tecnici approvati dalla suddetta commissione tecnico - consultiva vengono proposte anche le modalita' di individuazione di un indice di qualita' della produzione complessiva di ogni singolo produttore; Ritenuto, altresi', necessario tutelare la qualita' dei fertilizzanti immessi in commercio, anche a salvaguardia del mercato di detti prodotti e dell'agricoltore acquirente; Ritenuto necessario ufficializzare il metodo di individuazione dello sfruttamento sistematico delle tolleranze nonche' dell'indice di qualita' della produzione complessiva di ogni singolo produttore nei termini e nelle modalita' suggerite dalla suddetta commissione al fine di tutelare gli operatori agricoli; Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1994, relativo all'approvazione del metodo di calcolo dell'indice di sfruttamento sistematico delle tolleranze e dell'indice di qualita' della produzione complessiva di ogni singolo produttore di fertilizzanti; Vista la direttiva 83 / 189 / CE, concernente le procedure di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche, e successive modificazioni; Visti gli articoli 1 e 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, che istituisce il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Decreta: Art. 1. 1. E' approvato il metodo di calcolo dell'indice di sfruttamento sistematico delle tolleranze e dell'indice di qualita' della produzione complessiva di ogni singolo produttore di fertilizzanti, secondo le modalita' descritte nell'allegato al presente decreto. 2. E' abrogato il decreto ministeriale 30 giugno 1994, citato nelle premesse.