Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri - Segretario generale
                                  Alle    Amministrazioni    centrali
                                  dello   Stato ed  alle  aziende  ed
                                  amministrazioni   autonome    dello
                                  Stato
                                  Alle ragionerie  centrali presso le
                                  Amministrazioni    centrali  ed  ai
                                  servizi  ed  uffici  di  ragioneria
                                  presso      le      aziende      ed
                                  amministrazioni   autonome    dello
                                  Stato
                                  Alle   ragionerie  regionali  dello
                                  Stato
                                  Alle     ragionerie     provinciali
                                  delloStato
                                  All'amministrazione        centrale
                                  della      Banca     d'Italia     -
                                  Servizio rapporto col Tesoro
                                     e, per conoscenza:
                                  Al    Consiglio    di    Stato    -
                                  Segretariato generale
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
  Nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 1997, e' stata pubblicata la
legge 7 aprile 1997, n. 96  recante "Norme in materia di circolazione
monetaria". Con l'art. 4 di tale  legge e' stato disposto che ai fini
delle   riscossioni   e   dei    pagamenti   da   effettuarsi   dalle
amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo,
dagli enti pubblici territoriali, da altre pubbliche amministrazioni,
nonche'  da   societa',  enti,  associazioni  o   privati  cittadini,
l'importo complessivo  dei relativi titoli viene  arrotondato a dieci
lire per  difetto o per eccesso,  a seconda che esso  termini con una
frazione rispettivamente non superiore o superiore a lire cinque.
  Lo  stesso arrotondamento  va  effettuato nei  titoli di  pagamento
collettivi per l'importo dovuto a ciascun creditore.
  Inoltre vanno similmente arrotondati alle dieci lire gli importi da
riscuotere  con un  unico  lotto  e da  versare  a  piu' capitoli  di
entrata, relativamente alle somme di pertinenza di ciascun capitolo e
nella costituzione dei depositi presso la Cassa depositi e prestiti.
  Tali disposizioni si applicano ai  titoli di spesa e alle quietanze
di  entrata  emesso  dopo  la  data  di  ricevimento  della  presente
circolare.
  Cio'  premesso, considerato  che  la principale  finalita' di  tali
disposizioni e' quella di agevolare le operazioni di cassa, per cui -
come risulta dalla legge stessa - l'arrotondamento alle dieci lire da
essa disposto si  riferisce alla fase finale della  riscossione o del
pagamento, si fa presente che:
  1) restano ferme le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1954,
n. 1045, in  forza delle quali va operato  l'arrotondamento alla lira
intera sia  nelle scritture contabili che  negli atti amministrativi,
rerlativamente ai singoli importi lordi  nonche' alle diverse voci di
ritenute che abbiano a costituire addendi nei confronti dei titoli di
riscossione o di  pagamento finali; in ogni caso, la  somma netta che
risultera' da pagare o da riscuotere in contanti, in base gli importi
arrotondati alla lira, dovra' essere  arrotondata alle dieci lire, in
conformita' della citata legge n. 96 e per l'importo cosi' risultante
andra' emesso il titolo di introito o di esborso;
  2)  possono essere  arrotondati alla  lira gli  importi finali  dei
titoli  che  si  estinguono  mediante  commutazione  in  quietanze  o
documenti di entrata;
  3) rimane  altresi' fermo l'arrotondamento  alla lira per  tutte le
operazioni effettuate  nell'ambito del  sistema dei pagamenti  che si
perfezionano   mediante  semplice   scritturazione  senza   effettivo
movimento di contante.
  Al fine poi di assicurare  la quadratura degli elaborati contabili,
in sede  di assunzione  degli impegni  di spesa  si deve  tener conto
degli arrotondamenti da effettuare all'atto dell'emissione dei titoli
di pagamento.
  Per  quanto riguarda  le operazioni  relative ai  titoli di  Stato,
nelle more dell'adeguamento dei sistemi informatici, necessario anche
in vista  della conversione  in euro dei  titoli in  circolazione, le
riscossioni  e i  pagamenti  continuano ad  essere  eseguiti con  gli
arrotondamenti contemplati dalle disposizioni vigenti.
  Pregasi  voler fornire  assicurazioni per  l'esatto adempimento  di
quanto  sopra chiarito  e di  voler impartire  nello stesso  senso le
disposizioni del caso ai dipendenti uffici.
                                            p. Il Ministro: Pennacchi