IL DIRETTORE GENERALE
           degli affari civili e delle libere professioni
  Visti gli  articoli 1  e 8  della legge 29  dicembre 1990,  n. 428,
recante   disposizioni  per   l'adempimento  di   obblighi  derivanti
dall'appartennenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27  gennaio 1992, n.115, di attuazione
della  direttiva n.  89/48/CEE del  21 dicembre  1988 relativa  ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista l'istanza della sig.ra Meentemeyer Claudia, nata a Dusseldorf
(RFG) il  3 aprile 1964,  cittadina tedesca, diretta ad  ottenere, ai
sensi  dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto  legislativo,  il
riconoscimento   del  titolo   professionale   di  "rechtsanwalt"   -
rilasciatogli in data 12 maggio  1995 dal Senatsverwaltung fur Justiz
di  Berlino -  ai  fini  dell'accesso ed  esercizio  in Italia  della
professione legale;
  Considerato  che  l'istante  ha   concluso  il  percorso  formativo
accademico   in   "Rechtswissenschaft"   presso   la   Albert-Ludwigs
Universitat di Friburgo (RFG) il 12 gennaio 1989;
  Viste le determinazioni della conferenza  di servizi tenutasi il 30
ottobre 1996;
  Sentito  il rappresentante  del Consiglio  nazionale forense  nella
seduta appena indicata;
  Ritenuto  che per  l'esercizio della  professione legale  in Italia
occorre la  conoscenza approfondita  di materie proprie  e specifiche
dell'ordinamento italiano;
  Visto l'art.  6, n. 2,  del decreto legislativo n.  115/1992, sopra
indicato;
                              Decreta:
  1. Alla  sig.ra Meentemeyer Claudia,  nata a Dusseldorf (RFG)  il 3
aprile   1964,  cittadina   tedesca,   e'   riconosciuto  il   titolo
professionale  di  "rechtsanwalt" di  cui  in  premessa quale  titolo
abilitante per l'iscrizione all'albo degli "avvocati".
  Detto  riconoscimento e'  subordinato al  superamento di  una prova
attitudinale volta ad accettare la conoscenza delle seguenti materie:
1) diritto  costituzionale; 2) diritto civile;  3) diritto procesuale
civile; 4)  diritto commerciale;  5) diritto  del lavoro;  6) diritto
penale; 7) diritto processuale  penale; 8) diritto amministrativo; 9)
diritto   tributario;  10)   diritto   internazionale  privato;   11)
ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.
  2. La  prova di che  trattasi si compone di  un esame scritto  e un
esame orale da svolgersi in lingua italiana.
  3. L'esame scritto consiste nella  redazione di un atto giudiziario
o di un parere in materia  stragiudiziale vertente su non piu' di tre
materie  tra  quelle sopra  indicate  e  a scelta  della  commissione
d'esame di cui al P.D.G. 1  dicembre 1993, come modificato dal P.D.G.
25 marzo 1994.
  4.  L'esame orale  consiste  nella discussione  di brevi  questioni
pratiche  vertenti su  tutte  le materie,  sopra  indicate. A  questo
secondo esame potra'  accedere solo se abbia  superato, con successo,
quello scritto.
   Roma, 13 giugno 1997
                                  Il direttore generale: Hinna Danesi