Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dall'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del
decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi, salvo le rubriche degli articoli 3- bis, 9-bis e
13-bis, stampate con caratteri tondi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
Effetti sul saldo netto da finanziare
e sul ricorso al mercato
1. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da
finanziare e del ricorso al mercato, stabiliti dalla legge 23
dicembre 1996, n. 663, il presente decreto effettua una riduzione del
saldo netto da finanziare pari a lire 9.772 miliardi per l'anno 1997,
a lire 8.371 miliardi per l'anno 1998 e a lire 2.545 miliardi per
l'anno 1999, nonche' del fabbisogno del settore statale pari a lire
15.566 miliardi per l'anno 1997, a lire 10.748 miliardi per l'anno
1998 e a lire 5.442 miliardi per l'anno 1999.
Riferimenti normativi:
- La legge 23 dicembre 1996, n. 663, reca:
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1997)".