IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la propria ordinanza del 5 marzo 1997, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997, con la quale, in
considerazione del diffondersi di comportamenti anomali e di messaggi
pubblicitari non corretti, in mancanza di una specifica disciplina in
materia di procreazione medicalmente assistita, e' stato disposto il
temporaneo divieto di ogni forma di remunerazione diretta o
indiretta, immediata o differita, in denaro od in qualsiasi altra
forma, per la cessione di gameti, embrioni o, comunque, di materiale
genetico, nonche' di ogni forma di intermediazione commerciale
finalizzata a tale cessione e di ogni altra forma di incitamento
all'offerta del predetto materiale e di diffusione di messaggi
recanti tale offerta;
Vista la propria ordinanza del 4 giugno 1997, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997, che, nel prorogare di
altri 90 giorni l'efficacia della propria ordinanza del 5 marzo 1997,
ha introdotto, in attesa della disciplina legislativa, il divieto
della pratica di tecniche di procreazione medicalmente assistita da
parte dei centri che non hanno ottemperato all'obbligo di
comunicazione;
Ritenuto opportuno far coincidere i termini di scadenza di cui
all'art. 3 della propria ordinanza del 5 marzo 1997 con i termini di
efficacia della stessa, avuto riguardo anche alla circostanza che,
per obiettive difficolta', alcuni centri, pubblici e privati, hanno
comunque ottemperato all'obbligo di comunicazione, benche' oltre la
data fissata, ma entro il 4 giugno 1997;
Ordina:
Art. 1.
Agli effetti di quanto previsto dall'art. 2 dell'ordinanza 4 giugno
1997, richiamata nelle premesse, recante "Proroga dell'efficacia
dell'ordinanza ministeriale 5 marzo 1997 concernente il divieto di
commercializzazione e di pubblicita' di gameti ed embrioni umani", si
considerano valide anche le comunicazioni che i centri, pubblici e
privati, che praticano tecniche di procreazione medicalmente
assistita hanno inviato dopo la scadenza del termine previsto
dall'art. 3 della precedente ordinanza del 5 marzo 1997, purche' in
data non successiva al 4 giugno 1997.