IL DIRETTORE GENERALE DELLE MINIERE Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e le sue successive integrazioni e modificazioni; Visti gli articoli 297, 298 e 299 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, "Norme di polizia nelle miniere e nelle cave" che stabiliscono la necessita' di una attestazione di idoneita' per i prodotti esplodenti da impiegare nelle attivita' estrattive; Visto il decreto ministeriale in data 21 aprile 1979 recante "Norme per il rilascio dell'idoneita' di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo" ai sensi dell'art. 687 del citato decreto del Presidente della Repubblica; Visto il decreto legislativo n. 7 del 2 gennaio 1997, "Recepimento delle disposizioni della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile", ed in particolare gli articoli 2 e 6; Considerata la necessita' di regolamentare le procedure relative ai cambiamenti della ditta, dei luoghi e degli stabilimenti di produzione di cui al secondo comma dell'art. 3 del citato decreto ministeriale, al fine di garantire la conformita', ai fini della sicurezza, dei prodotti alle caratteristiche riconosciute; Decreta: Art. 1. Dopo il quarto comma dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 21 aprile 1979, e' inserito il seguente comma: "4-bis. Qualora il prodotto disponga di marchio CE, alla domanda deve essere allegata, in vece degli estremi del riconoscimento da parte del Ministero dell'interno, copia autenticata dell'attestato di esame CE del tipo e della documentazione relativa alla piu' recente valutazione di conformita', con traduzioni ufficiali in lingua italiana".