IL MINISTRO DELLE POSTE 
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI 
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il regio decreto  19  luglio  1941,  n.  1198,  e  successive
modificazioni; 
  Vista  la  convenzione  tra  il  Ministero  de1   poste   e   delle
telecomunicazioni e la societa' concessionaria  SIP  -  oggi  Telecom
Italia S.p.a., approvata con decreto del Presidente della  Repubblica
13 agosto 1984, n. 523; 
  Visto il decreto ministeriale 8 settembre  1988,  n.  484,  con  il
quale e' stato approvato  il  vigente  regolamento  di  servizio  per
l'abbonamento telefonico; 
  Visto il decreto ministeriale 13 febbraio  1995,  n.  191,  recante
modificazioni al vigente regolamento di  servizio  per  l'abbonamento
telefonico, approvato con decreto ministeriale 8 settembre  1988,  n.
484; 
  Visto  il  piano  regolatore  nazionale  delle   telecomunicazioni,
approvato con decreto ministeriale  6  aprile  1990,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  90  del  18  aprile
1990; 
  Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, recante nuove disposizioni in
materia  di  allacciamenti  e  collaudi  degli  impianti   telefonici
interni; 
  Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314, con il  quale
e' stato approvato il regolamento recante disposizioni di  attuazione
della legge 28 marzo 1991, n. 109,  in  materia  di  allacciamenti  e
collaudi degli impianti telefonici interni; 
  Vista la direttiva 95/62/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 13 dicembre 1995 sull' applicazione del regime  di  fornitura  di
una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale; 
  Vista la legge 6 febbraio 1996, n.  52,  recante  disposizioni  per
l(elevato a)' adempimento degli obblighi derivanti  dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994; 
  Vista la legge 14 novembre 1995,  n.  481,  recante  norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'; 
  Vista la legge 31 dicembre 1996,  n.  675,  concernente  la  tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al  trattamento  dei  dati
personali; 
  Considerata l'esigenza di apportare le  opportune  integrazioni  ai
fini di meglio tutelare gli abbonati al servizio telefonico; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 17 aprile 1997; 
  Ritenuto, con  riferimento  alla  parte  relativa  al  terzo  comma
dell'articolo 4, di  doversi  adeguare  parzialmente  al  parere  del
Consiglio di Stato, in  quanto,  per  soddisfare  esigenze  tecniche,
appare  necessario  prevedere  esplicitamente  la   risoluzione   del
contratto dopo il decorso di un congruo termine  di  sospensione  del
servizio; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                             A d o t t a 
  il seguente regolamento concernente le norme  e  le  condizioni  di
abbonamento al servizio telefonico: 
                               Art. 1. 
                              Oggetto 
  1. Oggetto del presente regolamento di servizio  e'  la  disciplina
del servizio telefonico  di  base,  di  seguito  denominato  servizio
telefonico. 
  2.  Considerata  la  specificita'  dei  servizi   radiomobili,   e'
opportuno che gli stessi costituiscano oggetto di apposita disciplina
e pertanto rimangono provvisoriamente ancora disciplinati, nei limiti
del rinvio contenuto nei decreti ministeriali 13 febbraio 1990, n. 33
e 8 novembre  1993,  n.  512,  dal  regolamento  di  cui  al  decreto
ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, successivamente modificato dal
decreto ministeriale 13 febbraio 1995, n. 191, fino all'emanazione di
un nuovo regolamento di servizio specifico per detti servizi. 
 
    

          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.

    
          Note alle premesse: 
            - Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottoelencate al Ministro, quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione della 
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
            - La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio  n.
          95 / 62 / CE e' stata pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana - 2 serie speciale - n. 16 del 26
          febbraio 1996. 
          Note all'art. 1: 
            -  Il  decreto  del  Ministro   delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni 13  febbraio  1990,  n.  33  (Regolamento
          concernente il servizio radiomobile pubblico  terrestre  di
          comunicazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana  -  serie  generale  -  n.  47  del  26
          febbraio 1990. 
            -  Il  decreto  del  Ministro   delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni 8  novembre  1993,  n.  512  (Regolamento
          recante integrazione del decreto ministeriale  13  febbraio
          1990, n.  33,  approvativo  dal  regolamento  del  servizio
          radiomobile  pubblico  terrestre   di   comunicazione)   e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana - serie generale - n. 289 del 10 dicembre 1993. 
            - Si trascrive il testo dell'art. 4 del D.M. 13  febbraio
          1990, n. 33, come modificato dall'art. 1 del 
          decreto ministeriale 8 novembre 1993, n. 512: 
            "Art. 4. - 1. Con separato decreto  ministeriale  vengono
          fissate le tariffe del servizio. 
            2.   Il   presente   decreto   sostituisce   il   decreto
          ministeriale 3 agosto 1985, citato  nelle  premesse,  nella
          parte in cui disciplina il  servizio  radiomobile  pubblico
          terrestre di conversazione. 
            3. All'atto della stipula del  contratto  di  abbonamento
          l'utente e'  tenuto  a  versare  un  importo  a  titolo  di
          anticipo per le conversazioni  interurbane,  corrispondente
          al valore economico del traffico che presume di  effettuare
          nel relativo periodo di  fatturazione.  Tale  importo  deve
          essere adeguato nel caso in cui il gestore verifichi  -  la
          prima volta, dopo un periodo di 10 giorni  dall'attivazione
          del servizio e, successivamente, in ogni momento -  che  il
          traffico  effettivamente  svolto  -  rapportato  all'intero
          periodo di fatturazione - superi,  del  75%  ovvero  di  L.
          500.000, il valore economico presunto e dichiarato all'atto
          della stipula del contratto di abbonamento. 
            3-bis. A tal fine la societa'  concessionaria  SIP  invia
          all'abbonato, mediante lettera  assicurata  con  avviso  di
          ricevimento, una richiesta di  adeguamento  commisurata  al
          traffico effettivamente svolto, valutato  in  funzione  del
          periodo  di  fatturazione,  con  l'importo  per  l'abbonato
          stesso di provvedere, entro cinque  giorni  lavorativi  dal
          ricevimento della 
          comunicazione al versamento di quanto richiesto. 
            3-ter. Ogni qualvolta un utente del servizio  radiomobile
          pubblico  di  comunicazione  effettui,  anche  in  un  solo
          giorno, un traffico il cui valore superi, del 75% ovvero di
          L. 500.000, l'importo dichiarato al momento  della  stipula
          del contratto  ovvero  l'importo  adeguato  successivamente
          secondo le  modalita'  di  cui  al  comma  3,  la  societa'
          concessionaria SIP e' autorizzata ad emettere fattura e  ad
          inviare  immediatamente  la  relativa  bolletta,  a   mezzo
          assicurata con avviso di ricevimento, all'utente, che  deve
          provvedere al  pagamento  entro  cinque  giorni  lavorativi
          dalla data di ricezione. 
            3-quater. Qualora l'abbonato non provveda  ai  versamenti
          nei termini previsti dai commi 3-bis e 3-ter,  la  societa'
          concessionaria SIP  disabilita  l'utenza  all'effettuazione
          del  traffico  internazionale  uscente.  Decorsi  ulteriori
          dieci giorni senza che sia  intervenuto  il  pagamento,  si
          applicano le disposizioni di cui al terzo  comma  dell'art.
          13 del decreto 8 settembre 1988, n. 484. 
            3-quinquies. Fatto salvo quanto disposto dai commi da 3 a
          3-quater, si applicano le norme di cui al decreto 
          ministeriale 8 settembre 1988, n. 484. 
            4. Il presente decreto entra in vigore  il  primo  giorno
          del mese successivo a quello della sua pubblicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".