IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto l'art.  20 della legge 16  aprile 1987, n. 183,  in merito al
coordinamento delle politiche  riguardanti l'appartenenza dell'Italia
alle Comunita'  europee ed adeguamento dell'ordinamento  interno agli
atti normativi comunitari;
  Visto l'art.  5 della  legge 9  marzo 1989, n.  86, in  merito alle
norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo
comunitario   e  sulle   procedure  di   esecuzione  degli   obblighi
comunitari;
  Vista  la  legge  17  aprile   1989,  n.  150,  recante  norme  per
l'attuazione  della direttiva  del  Consiglio n.  82/130/CEE e  norme
transitorie  concernenti la  costruzione  e la  vendita di  materiale
elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle
miniere grisutose;
  Visto  il decreto  del  Ministero dell'industria,  del commercio  e
dell'artigianato 10 agosto 1994,  n. 587, riguardante il "Regolamento
per l'attuazione della direttiva della Commissione n. 91/269/CEE, per
l'adeguamento  al  progresso tecnico  degli  allegati  alla legge  17
aprile  1989, n.  150, sul  materiale elettrico  destinato ad  essere
utilizzato in atmosfera eplosiva nelle miniere grisutose";
  Vista la direttiva  della Commissione n. 94/44/CE  del 19 settembre
1994 che  adegua al progresso  tecnico la direttiva del  Consiglio n.
82/130/CEE;
  Vista  la legge  6 febbraio  1996, n.  52, recante  disposizioi per
l'adempimento  di  obblighi derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita'  europee, legge  comunitaria 1994, allegato  D, elenco
delle direttive da attuare in via amministrativa;
  Visto l'art. 10  della legge 17 aprile 1989, n.  150, che delega il
Ministero  per   l'industria,  il   commercio  e   l'artigianato  per
l'adeguamento al progresso tecnico degli allegati  A, B e C annessi a
detta legge;
  Considerato  che   per  il  progresso  avutosi   nella  tecnica  e'
necessario adeguare le norme armonizzate di cui all'allegato A, della
sopracitata legge  n. 150/1989 e  del decreto ministeriale  10 agosto
1994, n. 587;
  Considerato  che per  le  caratteristiche  del materiale  elettrico
destinato  ad essere  utilizzato in  atmosfera esplosiva  deve essere
previsto un periodo  di transizione per consentire  alle industrie di
adeguarsi agli aggiornamenti apportati alle norme;
  Ritenuta la necessita' di procedere all'adeguamento di cui sopra in
attuazione  della  direttiva  della  Commissione  n.  94/44/CE  sopra
citata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'allegato A della legge 17 aprile 1989, n. 150, come modificato
dal  decreto  ministeriale 10  agosto  1994,  n. 587,  e'  sostituito
dall'allegato A del presente decreto.