IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, in merito al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Visto l'art. 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86, in merito alle norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari; Vista la legge 17 aprile 1989, n. 150, recante norme per l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 82/130/CEE e norme transitorie concernenti la costruzione e la vendita di materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose; Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 agosto 1994, n. 587, riguardante il "Regolamento per l'attuazione della direttiva della Commissione n. 91/269/CEE, per l'adeguamento al progresso tecnico degli allegati alla legge 17 aprile 1989, n. 150, sul materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera eplosiva nelle miniere grisutose"; Vista la direttiva della Commissione n. 94/44/CE del 19 settembre 1994 che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio n. 82/130/CEE; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioi per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 1994, allegato D, elenco delle direttive da attuare in via amministrativa; Visto l'art. 10 della legge 17 aprile 1989, n. 150, che delega il Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato per l'adeguamento al progresso tecnico degli allegati A, B e C annessi a detta legge; Considerato che per il progresso avutosi nella tecnica e' necessario adeguare le norme armonizzate di cui all'allegato A, della sopracitata legge n. 150/1989 e del decreto ministeriale 10 agosto 1994, n. 587; Considerato che per le caratteristiche del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva deve essere previsto un periodo di transizione per consentire alle industrie di adeguarsi agli aggiornamenti apportati alle norme; Ritenuta la necessita' di procedere all'adeguamento di cui sopra in attuazione della direttiva della Commissione n. 94/44/CE sopra citata; Decreta: Art. 1. 1. L'allegato A della legge 17 aprile 1989, n. 150, come modificato dal decreto ministeriale 10 agosto 1994, n. 587, e' sostituito dall'allegato A del presente decreto.