IL DIRETTORE GENERALE
             della produzione industriale del Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato
                           di concerto con
                        IL DIRETTORE GENERALE
                dei rapporti di lavoro del Ministero
                del lavoro e della previdenza sociale
  Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione
della direttiva  89/686/CEE del Consiglio relativa  ai dispositivi di
protezione individuale;
  Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti
che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;
  Visto il decreto 4 febbraio  1994 con il quale l'organismo Ricotest
S.r.l. con sede in Castelnuovo  del Garda, frazione Sandra' (Verona),
via  Einaudi,   6/8,  e'  stato  autorizzato   a  certificare  taluni
dispositivi  di  protezione  individuale   rientranti  nel  campo  di
applicazione della direttiva 89/686/CEE;
  Vista  l'istanza   con  cui   il  predetto  organismo   chiede  ora
l'estensione  della predetta  autorizzazione  ad  altre categorie  di
dispositivi individuali di protezione;
  Considerato  che  per  l'organismo  Ricotest  S.r.l.  permangono  i
requisiti  minimi   previsti  nell'allegato   V  alla   direttiva  n.
89/686/CEE;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  1. L'elenco  dei dispositivi  individuali di  protezione di  cui al
decreto 4 febbraio 1994 e' integrato con i seguenti prodotti:
  calzature antinfortunistiche - appartenenti alla III categoria;
  indumenti di protezione  contro il calore e  le fiamme appartenenti
alla II e III categoria;
  dispositivi  di  protezione  degli  arti  superiori  ed  inferiori,
staccabili o  fissi, durante le attivita'  sportive appartenenti alla
categoria II e III.
  2. Per i  prodotti di cui al precedente comma  la societa' Ricotest
S.r.l.,  e'   altresi'  autorizzata  al  rilascio   di  attestati  di
conformita' del sistema di garanzia della qualita' ai sensi dell'art.
11, lettere A) e B), della direttiva 89/686/CEE.
  3. La presente autorizzazione entra  in vigore il giorno successivo
alla  pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale,  ed   ha  validita'
triennale.
   Roma, 2 luglio 1997
                                             Il direttore generale
                                         della produzione industriale
                                                   Visconti
Il direttore generale
dei rapporti di lavoro
       Alberti