IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina dell'Intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'Intervento straordinario nel Mezzogiorno ed in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un apposito Fondo al quale affluiscono le disponibilita' di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese; Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale; Considerato che la legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel disciplinare, all'art. 2, commi 203 e seguenti, i vari strumenti della programmazione negoziata ha altresi' previsto che la copertura delle varie iniziative oggetto di programmazione negoziata sia assicurata a valere sulle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 "Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione", il quale, nell'autorizzare il Ministro del tesoro a contrarre mutui quindicennali con varie istituzioni finanziarie con ammortamento a totale carico dello Stato, demanda al CIPE la ripartizione dei relativi ricavi, stimati in circa 10.500 miliardi di lire, che affluiscono al predetto Fondo ex art. 19; Tenuto conto che l'accordo per il lavoro, sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il 24 settembre 1996, prevede l'attivazione di un piano straordinario per l'occupazione, in particolare nelle aree a piu' basso tasso di sviluppo ed a maggiore tensione occupazionale, attraverso il ricorso a specifiche misure concernenti fra l'altro la formazione, la promozione dell'occupazione, la ricerca e l'innovazione, nonche' il potenziamento della dotazione infrastrutturale anche attraverso il coinvolgimento delle forze produttive locali; Ritenuto prioritario fronteggiare, in tale contesto, le piu' immediate occorrenze finanziarie concernenti le iniziative oggetto di programmazione negoziata ed in particolare i contratti di programma, i contratti d'area e i patti territoriali, nonche' le agevolazioni alle attivita' produttive in grado di attivare, con le procedure previste dalla legge n. 488 / 1992, un significativo volume di investimenti in un arco temporale ristretto; Ritenuto altresi' prioritario accantonare l'importo di lire 100 miliardi per consentire alle varie amninistrazioni di settore di poter predisporre la progettazione esecutiva necessaria per il sollecito avvio degli interventi infrastrutturali nelle aree depresse; Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. A valere sulle risorse derivanti dai mutui di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, viene ripartita, in via programmatica, una prima quota di lire 5.000 miliardi, articolata come segue: Agevolazioni industriali ............. 1.800 mld Contratti di programma ............... 1.200 mld Patti territoriali ................... 1.000 mld Contratti d'area ..................... 1.000 mld --------- Totale . . . 5.000 mld 2. E' altresi' accantonato, a valere sulle predette risorse, l'importo di lire 100 miliardi, finalizzato alla predisposizione della progettazione esecutiva per il rapido avvio degli interventi infrastrutturali nelle aree depresse. Con successiva deliberazione di questo Comitato saranno fissati criteri e modalita' di utilizzazione del predetto accantonamento. Roma, 23 aprile 1997 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti il 2 luglio 1997 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 228