Agli enti proprietari e gestori di
strade ed autostrade
Con la circolare n. 2357 del 16 maggio 1996 sono state impartite
direttive in merito alla fornitura e posa in opera di beni inerenti
la sicurezza della circolazione stradale.
Al fine di consentire una precisa e puntuale applicazione di tali
direttive si rende necessario fornire le seguenti precisazioni ed
integrazioni:
l'importo di 200.000 ECU (IVA esclusa) indicato dalla stessa
circolare e' riferito a gare aventi per oggetto esclusivamente la
fornitura e posa in opera di beni riconducibili ad una delle
pertinenze di esercizio indicate. Nel caso di gare aventi per oggetto
lavori stradali di piu' ampia portata, tra i quali e' inserita la
fornitura e posa in opera di uno dei suddetti beni, l'importo di
200.000 ECU (IVA esclusa) e' riferito esclusivamente a quest'ultima;
considerato che, come gia' indicato dalla suddetta circolare, le
direttive impartite con la stessa sono motivate da esigenze di tutela
della sicurezza stradale e non entrano nel merito della problematica
dell'affidamento, si precisa che la diversa documentazione richiesta,
al di sotto e al di sopra della soglia comunitaria, ha unicamente lo
scopo di consentire un approccio graduale al sistema di qualita'
aziendale;
considerate le difficolta' che sono state rappresentate dagli
operatori del settore relativamente al rilascio "delle certificazioni
di conformita' del prodotto secondo i criteri che assicurano la
qualita' della fabbricazione ai sensi delle norme UNI EN ISO 900/94",
per le gare al di sotto dei 200.000 ECU il relativo periodo della
suddetta circolare e' modificato come segue: ''per le gare il cui
importo sia inferiore alla soglia comunitaria delle 200.000 ECU (IVA
esclusa), in sede di offerta i concorrenti devono presentare, oltre
alla documentazione di rito, una dichiarazione del legale
rappresentante dell'impresa, con firma autenticata (in caso di
associazioni temporanee di imprese una dichiarazione per ciascuna
delle imprese partecipanti all'associazione), nella quale viene
attestato che i loro fornitori realizzeranno la fornitura come
prescritto dalle specifiche tecniche contenute nel capitolato
speciale di appalto dell'ente committente. Prima dell'avvio dei
lavori relativi alle pertinenze di sicurezza e della consegna dei
lavori nel caso di appalti di sola fornitura e posa in opera delle
pertinenze stesse dovra' essere esibito il certificato di conformita'
del prodotto rilasciato da un organismo di certificazione accreditato
ai sensi delle norme della serie EN 45000, in base alle procedure di
valutazione dello schema n. 3 delle norme ISO/IEC che prevedono
l'esecuzione di prove di tipo e di prove di sorveglianza con
campionamento della produzione. Fino alla data del 31 maggio 1997
detto certificato puo' essere sostituito da una dichiarazione di
conformita' rilasciata dal fornitore ai sensi della norma EN 45014''.
Per i prodotti per i quali sono state emanate le disposizioni
attuative che consentono l'apposizione del marchio di conformita' CE,
lo stesso sostituisce la certificazione o dichiarazione di
conformita';
con riferimento alle pertinenze di esercizio indicate dalla
circolare quali apparecchi, giunti, appoggi e sistemi antisismici per
ponti e viadotti, si rileva l'applicabilita' dell'art. 8, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246,
di recepimento della direttiva comunitaria 89/106/CEE; tale
disposizione individua il servizio tecnico centrale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici quale organismo di certificazione e di
ispezione circa la rispondenza di tali prodotti al requisito
essenziale n. 1 (resistenza meccanica e stabilita') di cui
all'allegato A del decreto medesimo. Pertanto, limitatamente a tali
pertinenze, il certificato di conformita' di cui al punto precedente
deve essere rilasciato da detto servizio;
limitatamente alla fornitura e posa in opera della segnaletica fino
alla data del 1 gennaio 1998 e' consentito, anche per le gare il cui
importo eguagli o superi la soglia comunitaria delle 200.000 ECU (IVA
esclusa), presentare unicamente la dichiarazione richiesta per le
gare di importo inferiore alla suddetta soglia integrando la stessa
con l'impegno di avvalersi di fornitori autorizzati ai sensi
dell'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285 (*).
Il Ministro: Costa
Registrata alla Corte dei conti il 30 giugno 1997
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 106
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(*) Detto impegno deve ritenersi riferito anche a gare il cui
importo sia inferiore alla soglia comunitaria delle 200.000 ECU.