Agli  enti proprietari e gestori di
                                  strade ed autostrade
  Come e'  noto, con circolare n.  2357 del 16 maggio  1996, n. 2357,
sono state  impartite direttive  in merito alla  fornitura e  posa in
opera di beni inerenti la sicurezza della circolazione stradale.
  Con  successiva  nota   n.  5923  del  27   dicembre  1996  recante
"precisazioni  ed  integrazioni"  alla   circolare  medesima,  si  e'
provveduto  a  chiarire alcune  disposizioni  ed  a prorogare  alcuni
termini previsti per l'entrata in vigore della relativa disciplina.
  Tuttavia, in  considerazione della  tardiva pubblicazione  di detta
circolare rispetto  alla data di  emanazione ed al fine  di garantire
una  opportuna  gradualita'  nell'applicazione  della  disciplina  in
materia,  si rende  necessaria  un'ulteriore revisione  dei tempi  di
applicazione:
  con riferimento alle gare di importo inferiore alle 200.000 ECU, la
possibilita' per le imprese partecipanti alle gare di avvalersi della
dichiarazione di conformita' rilasciata  dal fornitore ai sensi della
norma  EN 45014,  in alternativa  al certificato  di conformita'  del
prodotto rilasciato da un  organismo di certificazione accreditato ai
sensi delle norme della serie  EN 45000, deve intendersi prorogata al
31 dicembre 1997;
  la facolta' per gli operatori  nel campo della segnaletica stradale
di presentare, anche per le gare  di importo al di sopra della soglia
comunitaria delle 200.000 ECU, unicamente la certificazione richiesta
per le gare  di importo inferiore fino alla data  del 1 gennaio 1998,
e' estesa alle imprese operanti nei settori individuati nelle lettere
d), e), f), g) ed h) della circolare n. 2357 del 16 maggio 1996.
                                                   Il Ministro: Costa
Registrata alla Corte dei conti il 30 giugno 1997
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 107