Agli enti proprietari e gestori di strade ed autostrade Come e' noto, con circolare n. 2357 del 16 maggio 1996, n. 2357, sono state impartite direttive in merito alla fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della circolazione stradale. Con successiva nota n. 5923 del 27 dicembre 1996 recante "precisazioni ed integrazioni" alla circolare medesima, si e' provveduto a chiarire alcune disposizioni ed a prorogare alcuni termini previsti per l'entrata in vigore della relativa disciplina. Tuttavia, in considerazione della tardiva pubblicazione di detta circolare rispetto alla data di emanazione ed al fine di garantire una opportuna gradualita' nell'applicazione della disciplina in materia, si rende necessaria un'ulteriore revisione dei tempi di applicazione: con riferimento alle gare di importo inferiore alle 200.000 ECU, la possibilita' per le imprese partecipanti alle gare di avvalersi della dichiarazione di conformita' rilasciata dal fornitore ai sensi della norma EN 45014, in alternativa al certificato di conformita' del prodotto rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi delle norme della serie EN 45000, deve intendersi prorogata al 31 dicembre 1997; la facolta' per gli operatori nel campo della segnaletica stradale di presentare, anche per le gare di importo al di sopra della soglia comunitaria delle 200.000 ECU, unicamente la certificazione richiesta per le gare di importo inferiore fino alla data del 1 gennaio 1998, e' estesa alle imprese operanti nei settori individuati nelle lettere d), e), f), g) ed h) della circolare n. 2357 del 16 maggio 1996. Il Ministro: Costa Registrata alla Corte dei conti il 30 giugno 1997 Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 107