IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti
legislativi contenenti disposizioni volte a semplificare gli
adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione
delle dichiarazioni, in modo da assicurare la gestione unitaria delle
posizioni dei singoli contribuenti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 maggio 1997;
Visto il parere della commissione parlamentare istituita
dall'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996, reso
in data 25 giugno 1997, in applicazione del comma 15 del predetto
articolo 3;
Tenuto conto che, in applicazione del comma 15 del medesimo
articolo 3, e' stata concessa la proroga di venti giorni per
l'adozione del predetto parere e che, conseguentemente, a norma del
comma 16 risulta per un uguale periodo prorogato il termine per
l'esercizio della delega;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 1997;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Certificazioni e documenti riguardanti la dichiarazione
delle persone fisiche)
1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, riguardante l'accertamento delle imposte sui
redditi e' sostituito dal seguente: "Art. 3 (Certificazioni e
documenti riguardanti la dichiarazione delle persone fisiche) - 1. Le
persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi
dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
anche se non obbligati da altre norme devono redigere e conservare,
per il periodo indicato nell'articolo 22, il bilancio, composto dallo
stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite, relativo
al periodo d'imposta. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri
elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I
del citato testo unico, per la determinazione del reddito d'impresa
devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti
dal bilancio.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti che,
ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il
regime di contabilita' ordinaria.
3. I contribuenti devono conservare, per il periodo previsto
dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, nonche'
i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti
con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri
deducibili o detraibili ed ogni altro documento previsto dal decreto
di cui all'articolo 8. Le certificazioni ed i documenti devono essere
esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega
al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dei commi 13, 15, 16 e 134
dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):
"13. Entro trenta giomi dalla data di pubblicazione
della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, e' istituita una commissione
composta da quindici senatori e quindici deputati,
nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della
Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati
nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi
parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi
medesimi.
14. (Omissis).
15. La commissione puo' chiedere una sola volta ai
Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per
l'adozione del parere, qualora cio' si renda necessario
per la complessita' della materia o per il numero di
schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della
commissione.
16. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 15, la
proroga per l'adozione del parere, e limitatamente alle
materie per cui essa sia concessa, i termini per
l'esercizio della delega sono prorogati di venti giorni.
Trascorso il termine di cui al comma 14 ovvero quello
prorogato ai sensi del comma 15, il parere si intende
espresso favorevolmente".
17-133. (Omissis).
134. Il Governo e' delegato ad emanare uno o
piu' decreti legislativi contenenti disposizioni
volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti
a modernizzare il sistema di gestione delle
dichiarazioni e a riorganizzare il lavoro degli
uffici finanziari in modo da assicurare, ove possibile la
gestione unitaria delle posizioni dei singoli
contribuenti sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) semplificazione della normativa concernente le
dichiarazioni delle imposte sui redditi e dell'imposta
sul valore aggiunto, in relazione alle specifiche
esigenze organizzative e alle caratteristiche dei
soggetti passivi, al fine di:
1) unificare le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta
sul valore aggiunto, razionalizzandone il contenuto;
2) includere la dichiarazione del sostituto di imposta
che abbia non piu' di dieci dipendenti o collaboratori
in una sezione della dichiarazione dei redditi;
3) unificare per le dichiarazioni di cui ai numeri
1) e 2) i termini e le modalita' di liquidazione
riscossione e accertamento;
b) unificazione dei criteri di determinazione delle basi
imponibili fiscali e di queste con quelle
contributive e delle relative procedure di
liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso;
effettuazione di versamenti unitari, anche in unica
soluzione con eventuale compensazione, in relazione alle
esigenze organizzative e alle caratteristiche dei
soggetti passivi, delle partite attive e passive, con
ripartizione del gettito tra gli enti a cura dell'ente
percettore; istituzione di una commissione nominata,
entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della
previdenza sociale, presieduta da uno dei
sottosegretari di Stato del Ministerodelle finanze e
composta da otto membri di cui sei rappresentanti dei
Ministeri suddetti, uno esperto di diritto tributario e
uno esperto in materia previdenziale; attribuzione alla
commissione del compito di formulare proposte entro il 30
giugno 1997, in ordine a quanto previsto dalla
presente lettera;
c) possibilita' di prevedere la segnalazione, a
cura del concessionario della riscossione, nell'ambito
della procedura di conto fiscale, del mancato versamento
da parte di contribuenti che, con continuita', effettuano
il versamento di ritenute fiscali;
d) presentazione delle dichiarazioni di cui alla lettera
a) e dei relativi allegati a mezzo di modalita' che
consentano:
1) una rapida acquisizione dei dati da parte
del sistema informativo, nel termine massimo di sei
mesi dalla presentazione stessa;
2) l'esecuzione di controlli automatici, il cui esito e'
comunicato al contribuente per consentire una immediata
regolarizzazione degli aspetti formali, per evitare
la reiterazione di errori e comportamenti non
corretti e per effettuare tempestivamente gli eventuali
rimborsi;
3) l'estensione, anche ai datori di lavoro che hanno
piu' di venti dipendenti, dell'obbligo di garantire
l'assistenza fiscale in qualita' di sostituti di
imposta ai contribuenti lavoratori dipendenti;
4) l'utilizzazione di strutture intermedie tra
contribuente e amministrazione finanziaria prevedendo
per gli imprenditori un maggiore ricorso ai centri
autorizzati di assistenza fiscale e l'intervento delle
associazioni di categoria per i propri associati e degli
studi professionali per i propri clienti; l'adeguamento
al nuovo sistema della disciplina degli adempimenti
demandati ai predetti soggetti e delle relative
responsabilita', nonche' dell'obbligo di sottoscrizione
delle dichiarazioni e degli effetti dell'omissione della
sottoscrizione stessa;
5) l'utilizzo del sistema bancario per i contribuenti
che non si avvalgano delle procedure sopra indicate;
6) la progressiva utilizzazione delle procedure
telematiche, prevedendone l'obbligo per i predetti centri
di assistenza fiscale per i dipendenti e per le
imprese, per i commercialisti, per i professionisti
abilitati, per le associazioni di categoria e per il
sistema bancario in relazione alle dichiarazioni ad essi
presentate e per le societa' di capitali in relazione alle
proprie dichiarazioni;
e) razionalizzazione delle modalita' di esecuzione dei
versamenti attraverso l'adozione di mezzi di pagamento
diversificati, quali bonifici bancari, carte di
credito e assegni; previsione di versamenti
rateizzati mensili o bimestrali con l'applicazione di
interessi e revisione delle modalita' di acquisizione, da
parte del sistema informativo, dei dati dei versamenti
autoliquidati, anche attraverso procedure telematiche,
per rendere coerente e tempestivo il controllo automatico
delle dichiarazioni;
f) previsione di un sistema di versamenti unitari da
effettuare, per i tributi determinati direttamente
dall'ente impositore, tramite la comunicazione di un
avviso recante la somma dovuta per ciascun tributo;
graduale estensione di tale sistema anche a tributi
spettanti a diversi enti impositori con previsione
per l'ente percettore dell'obbligo di provvedere alla
redistribuzione del gettito tra i destinatari;
istituzione di una commissione nominata, entro un mese
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri del tesoro e dell'interno, presieduta da uno dei
sottosegretari di Stato del Ministero delle finanze e
composta da otto membri, di cui tre rappresentanti dei
Ministeri suddetti, uno rappresentante delle regioni, uno
rappresentante dell'Unione delle province d'Italia, uno
rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni
italiani e due esperti di diritto tributario e di finanza
locale; attribuzione alla commissione del compito di
stabilire, entro il 30 giugno 1997, le modalita'
attuative del sistema, da applicare inizialmente ai tributi
regionali e locali e da estendere progressivamente
ai tributi erariali di importo predefinito e ai
contributi; individuazione, entro il predetto termine, da
parte della commissione, dei soggetti destinatari dei
singoli versamenti, tenuto conto della esigenza di
ridurre i costi di riscossione e di migliorare la
qualita' del servizio;
g) riorganizzazione degli adempimenti connessi agli
uffici del registro, tramite l'attribuzione in via
esclusiva al Ministero delle finanze, dipartimento del
territorio, della gestione degli atti immobiliari, e
il trasferimento ad altri organi ed enti della
gestione di particolari atti e adempimenti;
h) razionalizzazione delle sanzioni connesse alle
violazioni degli adempimenti di cui alle precedenti
lettere;
i) semplificazione, anche mediante utilizzazione
esclusiva di procedure automatizzate, del sistema dei
rimborsi relativi alle imposte sui redditi, all'imposta
sui valore aggiunto, alle tasse e alle altre imposte
indirette sugli affari, con facolta' per
l'amministrazione finanziaria di chiedere, fino al
termine di decadenza per l'esercizio dell'azione
accertatrice, idonee garanzie in relazione all'entita'
della somma da rimborsare e alla solvibilita' del
contribuente. Sono altresi' disciplinate le modalita'
con le quali l'amministrazione finanziaria effettua i
controlli relativi ai rimborsi di imposta eseguiti con
procedure automatizzate;
l) revisione della composizione dei comitati tributari
regionali di cui all'art. 8 della legge 29 ottobre
1991, n. 358, al fine di garantire un'adeguata
rappresentanza dei contribuenti ed attribuzione ai predetti
comitati di compiti propositivi; istituzione presso il
Ministero delle finanze di un analogo organismo
con compiti consultivi e propositivi;
m) in occasione di rimborsi di crediti IRPEF richiesti
da coniugi con dichiarazione congiunta, previsione di
un rimborso personale intestato singolarmente, a ciascun
coniuge, se nel frattempo sono sopraggiunti la
separazione legale o il divorzio".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 51 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917:
"Art. 51 (Redditi di impresa). - 1. Sono redditi di
impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese
commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si
intende l'esercizio per professione abituale, ancorche'
non esclusiva, delle attivita' indicate nell'art. 2195 del
codice civile e delle attivita' indicate alle lettere b)
e c) del comma 2 dell'art. 29 che eccedono i limiti ivi
stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa.
2. Sono inoltre considerati redditi di impresa:
a) i redditi derivanti dall'esercizio di attivita'
organizzate in forma di impresa dirette alla
prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195
del codice civile tranne quelle organizzate
prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei suoi
familiari;
b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di
miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre
acque interne;
c) i redditi dei terreni, per la parte derivante
dall'esercizio delle attivita' agricole di cui all'art.
29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai
soggetti indicati nelle lett. a) e b) del comma 1
dell'art. 87 nonche' alle societa' in nome collettivo e
in accomandita semplice.
3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi
che fanno riferimento alle attivita' commerciali si
applicano, se non risulta diversamente, a tutte le
attivita' indicate nel presente articolo".
- Per il testo dell'art. 8 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi), si veda l'art. 5
del presente decreto legislativo.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 22, nonche'
dell'art. 43 (nel testo modificato dall'art. 15 del
presente decreto legislativo), del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600:
"Art. 22 (Tenuta e conservazione delle scritture
contabili). - Fermo restando quanto stabilito dal
codice civile per il libro giornale e per il libro degli
inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da
esse prescritti, le scritture contabili di cui ai
precedenti articoli, ad eccezione delle scritture
ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera d)
dell'art. 14 e dei conti individuali di cui al
secondo comma dell'art. 21, devono essere tenute a norma
dell'art. 2219 e numerate e bollate a norma dell'art.
2215 del codice stesso, in esenzione dai tributi di
bollo e di concessioni governative. La numerazione e la
bollatura possono essere eseguite anche dagli uffici del
registro. Le registrazioni delle scritture cronologiche
e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere
eseguite non oltre sessanta giorni.
Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del
presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice
civile o di leggi speciali devono essere conservate
fino a quando non siano definiti gli accertamenti
relativi al corrispondente periodo di imposta, anche
oltre il termine stabilito dall'art. 2220 del codice
civile o di altre leggi tributarie, salvo il disposto
dell'art. 2457 del detto codice. Gli eventuali supporti
meccanografici, elettronici e similari devono essere
conservati fino a quando i dati contabili in essi
contenuti non siano stati stampati sui libri e registri
previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
L'autorita' adita in sede contenziosa puo' limitare
l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la
risoluzione della controversia in corso.
Fino allo stesso termine di cui al precedente comma
devono essere conservati ordinatamente. per ciascun
affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e
delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei
telegrammi spediti e delle fatture emesse.
Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere
determinate modalita' semplificative per la tenuta
del registro dei beni ammortizzabili e del registro
riepilogativo di magazzino, in considerazione delle
caratteristiche dei vari settori di attivita".
"Art. 43 (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi di
accertamento devono essere notificati, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello in cui e' stata presentata la
dichiarazione.
Nei casi di omessa presentazione della
dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla
ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di
accertamento puo' essere notificato fino al 31 dicembre
del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi
precedenti l'accertamento puo essere integrato o
modificato in aumento mediante la notificazione di
nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza
di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere
specificamente indicati, a pena di nullita, i nuovi
elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti
a conoscenza dell'ufficio delle imposte".