IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
                           di concerto con
                IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
                                  e
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, art.  3, il quale prevede
l'istituzione di uno  specifico corso di laurea i  due indirizzi, per
la  formazione  degli  insegnanti  della  scuola  a  e  della  scuola
elementare;
  Visto  il testo  unico  delle disposizioni  legislative vigenti  in
materia di  istruzione, approvato  col decreto legislativo  16 aprile
1994, n. 297, e,  in particolare: l'art. 191, commi 4  e 6, nel quale
e' fissata la durata del corso  degli studi della scuola magistrale e
dell'istituto magistrale, anche ai  fini dell'iscrizione degli alunni
a corsi di  laurea; l'art. 194, comma  1, e l'art. 197,  comma 1, nei
quali e'  attribuito valore abilitante all'insegnamento  nelle scuole
materne  ed elementari  ai titoli  che si  conseguono al  termine del
corso di  studi della  scuola magistrale e  dell'istituto magistrale;
l'art. 402,  comma 1,  lettere a)  e b), nel  quale sono  stabiliti i
titoli di  studio necessari  ai fini della  ammissione ai  concorsi a
posti di docente di scuola materna e di docente di scuola elementare;
gli articoli  278 e 279, nei  quali e' contenuta la  disciplina delle
sperimentazioni  e innovazioni  di  ordinamenti e  strutture e  della
validita' degli  studi compiuti  dagli alunni  delle classi  e scuole
sperimentali;
  Vista la legge 18 marzo 1968, n.  444, art. 9, comma 2, che prevede
per  le  insegnanti della  scuola  materna  statale una  abilitazione
specifica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n.
471,  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 214  del 12  settembre
1996, con il  quale, in attuazione dell'art. 3 della  citata legge n.
341, e'  stato definito l'ordinamento  didattico del corso  di laurea
preordinato   alla  formazione   culturale   e  professionale   degli
insegnanti della scuola materna ed elementare;
  Ritenuta la necessita'  di ottemperare a quanto  previsto dal comma
8, dell'art.  3, della citata legge  n. 341, il quale  stabilisce che
con  decreto  del  Ministro  della pubblica  istruzione,  emanato  di
concerto con  i Ministri della  funzione pubblica e del  tesoro, sono
determinati i tempi e le modalita' per il graduale passaggio al nuovo
ordinamento,  anche con  riferimento ai  diritti degli  insegnanti di
scuola materna ed elementare in servizio;
  Considerato che a seguito della  introduzione dei suddetti corsi di
laurea  non possono  piu' considerarsi  validi, ai  fini dell'accesso
all'insegnamento  nelle   predette,  scuole,   i  titoli   di  studio
attualmente rilasciati dalle scuole e dagli istituti magistrali;
  Ritenuta altresi', la necessita'  di procedere contestualmente alla
determinazione dei tempi e delle  modalita' per il graduale passaggio
al nuovo ordinamento previsto dal citato art. 3, comma 8, della legge
n.  341  e  in  conseguenza  della  cessazione  della  validita'  per
l'accesso  all'insegnamento  dei predetti  titoli  di  studio -  alla
trasformazione della scuola magistrale  e dell'istituto magistrale in
una nuova tipologia  di istituto di istruzione  secondaria di secondo
grado;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Dall'anno scolastico 1998 - 99  sono soppressi i corsi di studio
ordinari  triennali  e  quadriennali,  rispettivamente  della  scuola
magistrale e dell'istituto magistrale.
  2.  Dall'anno scolastico  2002-03  sono soppressi  i corsi  annuali
integrativi dell'istituto magistrale, previsti dall'art. 191, commi 4
e 6, del decreto legislativo n. 297 del 1994.
  3.  Sino  all'introduzione   del  nuovo  corso  di   studi  in  via
ordinamentale, di  cui al  successivo art. 3  e secondo  la procedura
prevista  dall'art.  205  del   medesimo  decreto  n.  297,  potranno
continuare  a   funzionare  ad   esaurimento  i   corsi  sperimentali
quinquennali  della  scuola  magistrale e  dell'istituto  magistrale,
istituiti a norma dell'art. 278 del citato decreto legislativo n. 297
del 1994.