IL DIRETTORE GENERALE
                 del Dipartimento della prevenzione
  Vista la domanda  in data 6 febbraio 1997 con  la quale la societa'
Alpe Guizza S.p.a., con sede in Scorze' (Venezia), viale Kennedy, 65,
ha  chiesto  il  riconoscimento  della qualifica  di  acqua  minerale
naturale, ai  sensi dell'art.  1 del  decreto legislativo  25 gennaio
1992,  n. 105,  dell'acqua  minerale denominata  "Fonte Caudana"  che
sgorga nell'ambito della concessione mineraria Caudana nel territorio
del comune di Donato (Biella);
  Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
  Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
  Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
  Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
  Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
  Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;
  Visto il sopra richiamato decreto legislativo n. 105/1992;
  Visto  il  parere dalla  III  sezione  del Consiglio  superiore  di
sanita' nella seduta del 25 giugno 1997;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' riconosciuta la  qualifica di acqua minerale  naturale, ai sensi
dell'art.  1  del  decreto  legislativo  25  gennaio  1992,  n.  105,
dell'acqua minerale Fonte Caudana.