IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento della prevenzione Vista la domanda in data 6 febbraio 1997 con la quale la societa' Alpe Guizza S.p.a., con sede in Scorze' (Venezia), viale Kennedy, 65, ha chiesto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale denominata "Fonte Caudana" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Caudana nel territorio del comune di Donato (Biella); Esaminata la documentazione allegata alla domanda; Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924; Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927; Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993; Visto il sopra richiamato decreto legislativo n. 105/1992; Visto il parere dalla III sezione del Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 25 giugno 1997; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale Fonte Caudana.