Il  Comitato nazionale  per  la tutela  e  la valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  esaminata  la  domanda  intesa  ad  ottenere  la  modifica  del
disciplinare  di  produzione  del  vino a  denominazione  di  origine
controllata "Vernaccia  di Serrapetrona" - approvato  con decreto del
Presidente  della Repubblica  11  agosto 1968  -  ha espresso  parere
favorevole al  suo accoglimento  proponendo, ai  fini dell'emanazione
del relativo decreto dirigenziale, nel testo di cui appresso.
  Le eventuali  istanze e  controdeduzioni alla suddetta  proposta di
modifica dovranno  essere inviate dagli interessati  al Ministero per
le  politiche  agricole -  Comitato  nazionale  per  la tutela  e  la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche  tipiche dei  vini -  entro trenta  giorni dalla  data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente parere.
     Proposta di modifica del disciplinare di produzione del vino
  a denominazione di origine controllata "Vernaccia di Serrapetrona"
                               Art. 1.
  La denominazione di origine controllata "Vernaccia di Serrapetrona"
e'  riservata al  vino rosso  spumante naturale,  nelle tipologie  da
secco a dolce, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
nel presente disciplinare.