IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Vista la proposta avanzata dalla regione Friuli-Venezia Giulia per lo spostamento della decorrenza dei termini per la predisposizione dei progetti di cui all'art. 5, comma 3, della ordinanza 27 febbraio 1997, n. 2516; Vista la nota n. 4740 del 23 luglio 1997 della regione Friuli-Venezia Giulia con la quale si chiede l'integrazione dei fondi stanziati con l'ordinanza n. 2451 del 27 giugno 1997 e con l'ordinanza n. 2516 del 27 febbraio 1997 per L. 1.680.000.000; Ravvisata altresi' la necessita' di apportare talune modifiche ed integrazioni alle suddette ordinanze n. 2451 del 27 giugno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1996 e n. 2516 del 27 febbraio 1997 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1997; Sentita la regione Friuli-Venezia Giulia; Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. Il termine per la consegna dei lavori di cui al piano degli interventi infrastrutturali d'emergenza rimodulato ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza 27 febbraio 1997, n. 2516, deve intendersi fissato in novanta giorni a decorrere dalla presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione civile; le opere medesime devono essere ultimate entro i successivi nove mesi. 2. All'art. 5, comma 3, dell'ordinanza 27 febbraio 1997, n. 2516, le parole "entro sessanta giorni dalla presa d'atto del piano da arte del Dipartimento." sono sostituite con le parole "entro sessanta giorni a decorrere dalla data di conferimento dell'incarico di progettazione da parte della regione.". 3. All'art. 5, comma 4, della citata ordinanza 27 febbraio 1997, n. 2516, le parole "o dal segretario del comitato tecnico del Magistrato alle acque" sono sostituite con le parole "o dal presidente del Magistrato alle acque". 4. All'art. 10 della ripetuta ordinanza 27 febbraio 1997, n. 2516, le parole "in deroga all'art. 12 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275," sono sostituite con le parole "in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275,".