IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996, che  delega  le  funzioni del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto  il proprio  decreto  in data  5 giugno  1996,  con il  quale
vengono delegate al Sottosegretario di  Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Vista la proposta avanzata  dalla regione Friuli-Venezia Giulia per
lo spostamento  della decorrenza  dei termini per  la predisposizione
dei progetti di cui all'art. 5,  comma 3, della ordinanza 27 febbraio
1997, n. 2516;
  Vista  la   nota  n.  4740   del  23  luglio  1997   della  regione
Friuli-Venezia Giulia con la quale si chiede l'integrazione dei fondi
stanziati  con  l'ordinanza  n.  2451   del  27  giugno  1997  e  con
l'ordinanza n. 2516 del 27 febbraio 1997 per L. 1.680.000.000;
  Ravvisata altresi'  la necessita' di apportare  talune modifiche ed
integrazioni  alle suddette  ordinanze n.  2451 del  27 giugno  1996,
pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale n.  153 del  2 luglio 1996  e n.
2516 del 27  febbraio 1997 pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale n. 53
del 5 marzo 1997;
  Sentita la regione Friuli-Venezia Giulia;
  Su  proposta  del Sottosegretario  di  Stato  prof. Franco  Barberi
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Il  termine per  la consegna  dei lavori di  cui al  piano degli
interventi infrastrutturali d'emergenza rimodulato ai sensi dell'art.
3 dell'ordinanza 27  febbraio 1997, n. 2516,  deve intendersi fissato
in  novanta  giorni a  decorrere  dalla  presa  d'atto da  parte  del
Dipartimento della protezione civile; le opere medesime devono essere
ultimate entro i successivi nove mesi.
  2. All'art. 5,  comma 3, dell'ordinanza 27 febbraio  1997, n. 2516,
le parole "entro sessanta giorni dalla presa d'atto del piano da arte
del  Dipartimento." sono  sostituite  con le  parole "entro  sessanta
giorni  a  decorrere  dalla  data di  conferimento  dell'incarico  di
progettazione da parte della regione.".
  3. All'art. 5, comma 4, della citata ordinanza 27 febbraio 1997, n.
2516, le parole "o dal segretario del comitato tecnico del Magistrato
alle  acque" sono  sostituite con  le  parole "o  dal presidente  del
Magistrato alle acque".
  4. All'art. 10 della ripetuta  ordinanza 27 febbraio 1997, n. 2516,
le parole  "in deroga all'art.  12 del decreto legislativo  12 luglio
1993, n. 275,"  sono sostituite con le parole "in  deroga all'art. 13
del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275,".