IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con 
                       IL MINISTRO DEL TESORO 
                                  e 
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE 
  Visto l'articolo 2-duodecies, comma 1, della legge 31 maggio  1965,
n. 575, introdotto dall'articolo 3, comma  2,  della  legge  7  marzo
1996, n. 109, che  istituisce  un  fondo  presso  le  prefetture  per
l'erogazione di contributi destinati al finanziamento dei progetti di
cui al medesimo comma 1; 
  Considerato che l'articolo 2-duodecies, comma  3,  della  legge  31
maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge
7 marzo 1996, n. 109, demanda ad un  regolamento,  da  adottarsi  con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  i  Ministri  del
tesoro e delle finanze, la definizione delle  modalita'  di  gestione
del fondo di cui al comma 1 del richiamato articolo 2-duodecies; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Uditi i pareri del Consiglio  di  Stato,  espressi  nelle  adunanze
generali del 19 dicembre 1996 e 13 febbraio 1997; 
  Inviata la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
con nota n. M/4113/87 del 6 giugno 1997; 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Le somme versate all'ufficio del registro ai sensi dei commi 1 e
5 dell'articolo 2-undecies  della  legge  31  maggio  1965,  n.  575,
introdotto dall'articolo 3 della legge 7 marzo 1996, n. 109, al netto
della quota del 10 per cento di  cui  al  comma  6-bis  dell'articolo
15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto  dall'articolo  4
del decreto - legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito dalla  legge
17 febbraio 1994, n. 108, affluiscono ai fondi  istituiti  presso  le
prefetture ai sensi dell'articolo 2-duodecies della stessa  legge  31
maggio 1965, n. 575, secondo le seguenti modalita'. 
  2. Le somme di danaro, le somme  ricavate  dalla  vendita  di  beni
mobili non costituiti in azienda e dei titoli, le somme derivanti dal
recupero dei crediti personali, sono versate all'ufficio del registro
del luogo ove ha sede il  tribunale  che  ha  proceduto  alla  nomina
dell'amministratore di  cui  all'articolo  2-sexies  della  legge  31
maggio 1965, n. 575. 
  3.  Le  somme  derivanti  dall'affitto,  dalla  vendita   o   dalla
liquidazione dei beni aziendali sono versate all'ufficio del registro
del luogo dove ha sede l'azienda. 
  4. L'amministrazione di cui all'articolo 2-sexies  della  legge  31
maggio 1965, n. 575,  o  il  dirigente  del  competente  ufficio  del
territorio del Ministero delle finanze, all'atto del versamento delle
somme all'ufficio del registro, ne da' comunicazione alla  prefettura
nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio del registro competente ai
sensi dei commi 2 e 3. 
 
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Nota redazionale 
  I testi delle premesse e del presente articolo sono gia'  integrati
con le correzioni apportate dall'errata-corrige  pubblicato  in  G.U.
12/8/1997, n. 187 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di faciltare la lettura delle  disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
           Note alle premesse: 
            - L'art. 2-duodecies della legge 31 maggio 1965,  n.  575
          (Disposizioni contro la  mafia),  introdotto  dall'art.  3,
          comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 109 (Disposizioni  in
          materia di gestione e destinazione di  beni  sequestrati  e
          confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575,  e
          all'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223.  Abrogazione
          dell'art. 4 del  decreto-legge  14  giugno  1989,  n.  230,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 
          4 agosto 1989, n. 282), e' cosi' formulato: 
            "Art. 2-duodecies. - 1. In deroga all'art. 3 della  legge
          27 ottobre 1993, n. 432. e per un periodo  di  tre  anni  a
          decorrere dall'esercizio finanziario 1995, le somme versate
          all'ufficio del registro ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art.
          2-undecies affluiscono in un  fondo,  istituito  presso  la
          prefettura competente, per l'erogazione, nei  limiti  delle
          disponibilita', di contributi destinati  al  finanziamento,
          anche parziale, di progetti relativi alla gestione  a  fini
          istituzionali,  sociali  o  di  interesse  pubblico   degli
          immobili  confiscati,   nonche'   relativi   a   specifiche
          attivita' di: 
               a) risanamento di quartieri urbani degradati; 
            b) prevenzione e recupero di condizioni di 
          disagio e di emarginazione; 
            c) intervento nelle scuole per corsi di  educazione  alla
          legalita'; 
            d) promozione di cultura imprenditoriale e  di  attivita'
          imprenditoriale per giovani disoccupati. 
            2. Possono presentare i progetti e relative richieste  di
          contributo di cui al comma 1: 
               a) i comuni ove sono siti gli immobili; 
            b) le comunita', gli enti, le organizzazioni volontariato
          di cui alla legge 11 agosto  1991,  n.  266,  e  successive
          modificazioni, le cooperative sociali di cui alla  legge  8
          novembre 1991, n. 381, le comunita' terapeutiche e i  centi
          di recupero e cura di tossicodipendenti di  cui  al  citato
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 9 agosto 1990, n. 309, e le associazioni sociali
          che dimostrino di aver svolto  attivita'  propria  nei  due
          anni precedenti la richiesta. 
            3. Il prefetto, sentiti i sindaci dei comuni  interessati
          e  l'assessore  regionale  competente,  previo  parere   di
          apposito   comitato   tecnicofinanziario,   dispone   sulle
          richieste  di  contributi  di  cui  ai  commi  1  e  2  con
          provvedimento motivato, da emanare  entro  sessanta  giorni
          dalla data di presentazione della  richiesta.  Con  decreto
          del Ministro dell'interno, di concerto con i  Ministri  del
          tesoro e delle finanze, sono adottate, ai  sensi  dell'art.
          17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  norme
          regolamentari sulle modalita' di gestione del fondo di  cui
          al comma 1 del presente articolo. 
            4. Con decreto del Ministro di  grazia  e  giustizia,  di
          concerto  con  i  Ministri  delle  finanze,   del   tesoro,
          dell'interno  e  della  difesa,  sono  adottate,  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          norme rergolamentari per disciplinare la raccolta dei  dati
          relativi  ai  beni  sequestrati  o  confiscati,  dei   dati
          concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la
          confisca  e  dei  dati  concernenti  la   consistenza,   la
          destinazione e la  utilizzazione  dei  beni  sequestrati  o
          confiscati.  Il  Governo  trasmette  ogni   sei   mesi   al
          Parlamento una relazione concernente i dati suddetti. 
            5. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere  sugli
          schemi di regolamento di cui ai commi 3 e  4  del  presente
          articolo entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i 
          quali il regolamento puo' essere comunque adottato. 
            6.  Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli   2-nonies,
          2-decies, 2-undecies e al presente  articolo  si  applicano
          anche ai beni per i  quali  non  siano  state  esaurite  le
          procedure di  liquidazione  o  non  sia  stato  emanato  il
          provvedimento di cui al comma 1 del citato art. 2-decies. 
            - Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri),  prevede  che  "Con
          decreto ministeriale possono  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreto interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposite autorizzazioni da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione". 
           Note all'art. 1: 
            - L'art. 2-undecies della legge 31 maggio 1965,  n.  575,
          introdotto dall'art. 3 della legge 7 marzo 1996, n. 109, e'
          cosi' formulato: 
            "Art. 2-undecies. - 1. L'amministratore di  cui  all'art.
          2-sexies versa all'ufficio del registro: 
            a) le somme di denaro confiscate che non  debbano  essere
          utilizzate per la gestione di altri beni confiscati; 
            b)  le  somme  ricavate  dalla  vendita,  anche  mediante
          trattativa privata,  dei  beni  mobili  non  costituiti  in
          azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei  titoli.  Se
          la procedura di vendita e' antieconomica, con provvedimento
          del dirigente del competente  ufficio  dal  territorio  del
          Ministero delle finanze e' disposta la cessione gratuita  o
          la distruzione del bene da parte dell'amministratore; 
            c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali.
          Se la procedura di recupero e' antieconomica, ovvero,  dopo
          accertamenti sulla solvibilita'  del  debitore  svolti  dal
          competente  ufficio  del  territorio  del  Ministero  delle
          finanze, avvalendosi anche  degli  organi  di  polizia,  il
          debitore risulti insolvibile, il credito e'  annullato  con
          provvedimento del dirigente dell'ufficio del territorio del
          Ministero delle finanze. 
             2. I beni immobili sono: 
            a) mantenuti al patrimonio dello Stato per  finalita'  di
          giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile; 
            b) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile  e'
          sito, per finalita' istituzionali o sociali. Il comune puo'
          amministrare  direttamente  il   bene   o   assegnarlo   in
          concessione a titolo gratuito  a  comunita',  ad  enti,  ad
          organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11  agosto
          1991, n. 266, e  successive  modificazioni,  a  cooperative
          sociali di cui alla legge 8 novembre  1991,  n.  381,  o  a
          comunita' terapeutiche e  centri  di  recupero  e  cura  di
          tossicodipendenti di cui al  testo  unico  delle  leggi  in
          materia  di  disciplina  degli  stupefacenti   e   sostanze
          psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
          stati  di  tossicodipendenza,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309.  Se
          entro un anno dal trasferimento il comune non ha provveduto
          alla  destinazione  del  bene,  il   prefetto   nomina   un
          commissario con poteri sostitutivi; 
            c) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile  e'
          sito, se confiscati per il reato di  cui  all'art.  74  del
          citato testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309.  Il  comune  puo'
          amministrare direttamente il bene oppure,  preferibilmente,
          assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo
          i criteri di cui all'art. 129 del medesimo testo unico,  ad
          associazioni,  comunita'  o  enti  per   il   recupero   di
          tossicodipendenti  operanti  nel  territorio  ove  e'  sito
          l'immobile. 
            3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio 
          dello Stato e destinati: 
            a) all'affitto, quando vi siano  fondate  prospettive  di
          continuazione o di  ripresa  dell'attivita'  produttiva,  a
          titolo oneroso, previa valutazione del  competente  ufficio
          del territorio del Ministero delle finanze, a societa' e ad
          imprese pubbliche o  private,  ovvero  a  titolo  gratuito,
          senza  oneri  a  carico  dello  Stato,  a  cooperative   di
          lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta
          dell'affittuario  sono  privilegiate   le   soluzioni   che
          garantiscono il mantenimento dei livelli  occupazionali.  I
          beni  non  possono  essere   destinati   all'affitto   alle
          cooperative   di   lavoratori    dipendenti    dell'impresa
          confiscata se taluno dei relativi soci e' parente, coniuge,
          affine o convivente con  il  destinatario  della  confisca,
          ovvero nel  caso  in  cui  nei  suoi  confronti  sia  stato
          adottato taluno dei provvedimenti  indicati  nell'art.  15,
          commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
            b) alla vendita, per un  corrispettivo  non  inferiore  a
          quello determinato dalla stima del competente  ufficio  del
          territorio del Ministero delle finanze, a soggetti  che  ne
          abbiano  fatto  richiesta,  qualora  vi  sia  una  maggiore
          utilita' per l'interesse  pubblico.  Nel  caso  di  vendita
          disposta alla scadenza del contratto di affitto  dei  beni,
          l'affittuario puo'  esercitare  il  diritto  di  prelazione
          entro trenta giorni dalla comunicazione della  vendita  del
          bene da parte del Ministero delle finanze; 
            c)  alla  liquidazione,  qualora  vi  sia  una   maggiore
          utilita' per l'interesse pubblico, con le medesime 
          modalita' di cui alla lettera b). 
            4.  Alle  operazioni  di  cui  al  comma  3  provvede  il
          dirigente  del  competente  ufficio  del   territorio   del
          Ministero    delle    finanze,    che    puo'     affidarle
          all'amministratore   di   cui   all'art.   2-sexies,    con
          l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 
          2-nonies, entro sei  mesi  dalla  data  di  emanazione  del
          provvedimento  del  direttore  centrale  del  demanio   del
          Ministero delle finanze di cui  al  comma  1  dell'articolo
          2-decies. 
            5. I proventi derivanti  dall'affitto,  dalla  vendita  o
          dalla liquidazione dei beni di cui al comma 3 sono  versati
          all'ufficio del registro. 
            6. Nelle scelta del cessionario  o  dell'affittuario  dei
          beni  aziendali  l'amministrazione  delle  finanze  procede
          mediante licitazione privata  ovvero,  qualora  ragioni  di
          necessita' o di convenienza,  specificatamente  indicate  e
          motivate, lo richiedano, mediante trattativa  privata.  Sui
          relativi  contratti  e'  richiesto  il  parere  di   organi
          consultivi solo per importi eccedenti due miliardi di  lire
          nel caso di licitazione privata e un miliardo di  lire  nel
          caso di trattativa privata. I contratti per i quali non  e'
          richiesto il parere del Consiglio di Stato sono  approvati,
          dal dirigente del competente  ufficio  del  territorio  del
          Ministero delle finanze, sentito il direttore centrale  del
          demanio del medesimo Ministero. 
            7. I provvedimenti emanati ai sensi del comma 1 dell'art.
          2-decies e dei commi 2 e 3 del presente 
          articolo sono immediatamente esecutivi. 
            8. I trasferimenti e  le  cessioni  di  cui  al  presente
          articolo,  disposti  a  titolo  gratuito,  sono  esenti  da
          qualsiasi imposta". 
            - Il testo del comma 6-bis dell'art. 15-bis  della  legge
          19  marzo  1990,  n.  55,  introdotto   dall'art.   4   del
          decreto-legge 20 dicembre 1993, n.  529,  convertito  dalla
          legge 17 febbraio 1994, n. 108 e' il seguente:  "Quando  in
          relazione alle situazioni indicate nel comma 1 sussiste  la
          necessita' di  assicurare  il  regolare  funzionamento  dei
          servizi degli enti nei cui confronti e' stato  disposto  lo
          scioglimento, il prefetto, su richiesta  della  commissione
          straordinaria di cui al comma 4, puo'  disporre,  anche  in
          deroga  alle   norme   vigenti,   l'assegnazione   in   via
          temporanea,  in  posizione  di  comando  o   distacco,   di
          personale amministrativo e tecnico  di  amministrazioni  ed
          enti pubblici, previa intesa con gli  stessi,  ove  occorra
          anche  in  posizione  di  sovraordinazione.  Al   personale
          assegnato spetta un compenso  mensile  lordo  proporzionato
          alle prestazioni da  rendere,  stabilito  dal  prefetto  in
          misura non superiore al 50 per cento del compenso spettante
          a ciascuno dei componenti della commissione  straordinaria,
          nonche', ove dovuto, il trattamento economico  di  missione
          stabilito dalla legge  per  i  dipendenti  dello  Stato  in
          relazione    alla    qualifica     funzionale     posseduta
          nell'amministrazione di appartenenza. Tali competenze  sono
          a carico dello Stato e sono corrisposte  dalla  prefettura,
          sulla base di idonea documentazione  giustificativa,  sugli
          accreditamenti emessi, in deroga alle vigenti  disposizioni
          di legge, dal Ministero  dell'interno.  La  prefettura,  in
          caso di ritardo  nell'emissione  degli  accreditamenti,  e'
          autorizzata a prelevare le somme occorrenti  sui  fondi  in
          genere della contabilita' speciale, Per  il  personale  non
          dipendente da amministrazioni centrali o periferiche  dello
          Stato, la prefettura provvede  al  rimborso  al  datore  di
          lavoro   dello    stipendio    lordo,    per    la    parte
          proporzionalmente   corrispondente   alla   durata    delle
          prestazioni  rese.  Agli  oneri  derivanti  dalla  presente
          disposizione si provvede per gli anni 1993 e  seguenti  con
          una quota parte del 10 per  cento  delle  somme  di  denaro
          confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.  575,  e
          successive  modificazioni,  nonche'  del   ricavato   delle
          vendite disposte a norma dell'art. 4,  commi  4  e  6,  del
          decreto-legge 14  giugno  1989,  n.  230,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282,  relative
          ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in  azienda
          confiscati ai sensi della medesima legge n. 575  del  1965.
          Alla scadenza del periodo di assegnazione,  la  commissione
          straordinaria   potra'   rilasciare,   sulla   base   della
          valutazione   dell'attivita'   prestata    dal    personale
          assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio che
          costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di
          carriera  e  nei  concorsi   interni   e   pubblici   delle
          amministrazioni dello Stato, delle  regioni  e  degli  enti
          locali". 
            - Per il testo dell'art. 2-duodecies della legge 31 
          maggio 1965, n. 575, si rinvia alle note alle premesse. 
            - Il testo dell'art. 2-sexies della legge 31 maggio 1965,
          n. 575 e' il seguente: 
            "Art. 2-sexies. - 1. Con il provvedimento  con  il  quale
          dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti  il
          tribunale nomina il giudice delegato alla  procedura  e  un
          amministratore. Qualora il provvedimento  sia  emanato  nel
          corso dell'istruzione per il reato di cui all'art.  416-bis
          del codice penale, la  nomina  del  giudice  delegato  alla
          procedura e dell'amministratore e' disposta dal  presidente
          del tribunale. L'amministratore ha il compito di provvedere
          alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei
          beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di
          impugnazione, sotto  la  direzione  del  giudice  delegato,
          anche  al  fine   di   incrementare,   se   possibile,   la
          redditivita' dei beni. 
            2. Il giudice delegato puo' adottare nei confronti  della
          persona sottoposta alla procedura e della  sua  famiglia  i
          provvedimenti indicati nell'art. 47 del  regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267,  quando  ricorrano  le  condizioni  ivi
          previste. Egli puo' altresi' autorizzare l'amministratore a
          farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilita', da  tecnici
          o da altre persone retribuite. 
            3. L'amministratore e' scelto tra gli iscritti negli albi
          degli  avvocati,  dei  procuratori  legali,   dei   dottori
          commecialisti  e   dei   ragionieri   del   distretto,   se
          particolari esigenze lo richiedano, puo'  essere  nominata,
          con  provvedimento  motivato,  persona  non  munita   delle
          suddette qualifiche professionali. 
            4.  Non  possono  essere  nominate  le  persone  nei  cui
          confronti il provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i
          parenti, gli affini e le persone con esse  conviventi,  ne'
          le   persone   condannate   ad   una   pena   che   importi
          l'interdizione, anche temporanea,  dai  pubblici  uffici  o
          coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione".