IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO e IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'articolo 2-duodecies, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 109, che istituisce un fondo presso le prefetture per l'erogazione di contributi destinati al finanziamento dei progetti di cui al medesimo comma 1; Considerato che l'articolo 2-duodecies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 109, demanda ad un regolamento, da adottarsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, la definizione delle modalita' di gestione del fondo di cui al comma 1 del richiamato articolo 2-duodecies; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nelle adunanze generali del 19 dicembre 1996 e 13 febbraio 1997; Inviata la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. M/4113/87 del 6 giugno 1997; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Le somme versate all'ufficio del registro ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 3 della legge 7 marzo 1996, n. 109, al netto della quota del 10 per cento di cui al comma 6-bis dell'articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 4 del decreto - legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 108, affluiscono ai fondi istituiti presso le prefetture ai sensi dell'articolo 2-duodecies della stessa legge 31 maggio 1965, n. 575, secondo le seguenti modalita'. 2. Le somme di danaro, le somme ricavate dalla vendita di beni mobili non costituiti in azienda e dei titoli, le somme derivanti dal recupero dei crediti personali, sono versate all'ufficio del registro del luogo ove ha sede il tribunale che ha proceduto alla nomina dell'amministratore di cui all'articolo 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575. 3. Le somme derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni aziendali sono versate all'ufficio del registro del luogo dove ha sede l'azienda. 4. L'amministrazione di cui all'articolo 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, o il dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, all'atto del versamento delle somme all'ufficio del registro, ne da' comunicazione alla prefettura nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio del registro competente ai sensi dei commi 2 e 3. --------------- Nota redazionale I testi delle premesse e del presente articolo sono gia' integrati con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 12/8/1997, n. 187 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di faciltare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), introdotto dall'art. 3, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 109 (Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati e confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'art. 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282), e' cosi' formulato: "Art. 2-duodecies. - 1. In deroga all'art. 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432. e per un periodo di tre anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1995, le somme versate all'ufficio del registro ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 2-undecies affluiscono in un fondo, istituito presso la prefettura competente, per l'erogazione, nei limiti delle disponibilita', di contributi destinati al finanziamento, anche parziale, di progetti relativi alla gestione a fini istituzionali, sociali o di interesse pubblico degli immobili confiscati, nonche' relativi a specifiche attivita' di: a) risanamento di quartieri urbani degradati; b) prevenzione e recupero di condizioni di disagio e di emarginazione; c) intervento nelle scuole per corsi di educazione alla legalita'; d) promozione di cultura imprenditoriale e di attivita' imprenditoriale per giovani disoccupati. 2. Possono presentare i progetti e relative richieste di contributo di cui al comma 1: a) i comuni ove sono siti gli immobili; b) le comunita', gli enti, le organizzazioni volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le comunita' terapeutiche e i centi di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1990, n. 309, e le associazioni sociali che dimostrino di aver svolto attivita' propria nei due anni precedenti la richiesta. 3. Il prefetto, sentiti i sindaci dei comuni interessati e l'assessore regionale competente, previo parere di apposito comitato tecnicofinanziario, dispone sulle richieste di contributi di cui ai commi 1 e 2 con provvedimento motivato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sono adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari sulle modalita' di gestione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo. 4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dell'interno e della difesa, sono adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme rergolamentari per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i dati suddetti. 5. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento puo' essere comunque adottato. 6. Le disposizioni di cui agli articoli 2-nonies, 2-decies, 2-undecies e al presente articolo si applicano anche ai beni per i quali non siano state esaurite le procedure di liquidazione o non sia stato emanato il provvedimento di cui al comma 1 del citato art. 2-decies. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che "Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreto interministeriali, ferma restando la necessita' di apposite autorizzazioni da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Note all'art. 1: - L'art. 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'art. 3 della legge 7 marzo 1996, n. 109, e' cosi' formulato: "Art. 2-undecies. - 1. L'amministratore di cui all'art. 2-sexies versa all'ufficio del registro: a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati; b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei titoli. Se la procedura di vendita e' antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio dal territorio del Ministero delle finanze e' disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene da parte dell'amministratore; c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero e' antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilita' del debitore svolti dal competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, avvalendosi anche degli organi di polizia, il debitore risulti insolvibile, il credito e' annullato con provvedimento del dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze. 2. I beni immobili sono: a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalita' di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile; b) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile e' sito, per finalita' istituzionali o sociali. Il comune puo' amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunita', ad enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunita' terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Se entro un anno dal trasferimento il comune non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi; c) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile e' sito, se confiscati per il reato di cui all'art. 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune puo' amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'art. 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunita' o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove e' sito l'immobile. 3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati: a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attivita' produttiva, a titolo oneroso, previa valutazione del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, a societa' e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci e' parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'art. 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55; b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilita' per l'interesse pubblico. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario puo' esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte del Ministero delle finanze; c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilita' per l'interesse pubblico, con le medesime modalita' di cui alla lettera b). 4. Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, che puo' affidarle all'amministratore di cui all'art. 2-sexies, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 2-nonies, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies. 5. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 3 sono versati all'ufficio del registro. 6. Nelle scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali l'amministrazione delle finanze procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessita' o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti e' richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti due miliardi di lire nel caso di licitazione privata e un miliardo di lire nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non e' richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati, dal dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, sentito il direttore centrale del demanio del medesimo Ministero. 7. I provvedimenti emanati ai sensi del comma 1 dell'art. 2-decies e dei commi 2 e 3 del presente articolo sono immediatamente esecutivi. 8. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta". - Il testo del comma 6-bis dell'art. 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 4 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 108 e' il seguente: "Quando in relazione alle situazioni indicate nel comma 1 sussiste la necessita' di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti e' stato disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta della commissione straordinaria di cui al comma 4, puo' disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione. Al personale assegnato spetta un compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in misura non superiore al 50 per cento del compenso spettante a ciascuno dei componenti della commissione straordinaria, nonche', ove dovuto, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla base di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero dell'interno. La prefettura, in caso di ritardo nell'emissione degli accreditamenti, e' autorizzata a prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere della contabilita' speciale, Per il personale non dipendente da amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, la prefettura provvede al rimborso al datore di lavoro dello stipendio lordo, per la parte proporzionalmente corrispondente alla durata delle prestazioni rese. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede per gli anni 1993 e seguenti con una quota parte del 10 per cento delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche' del ricavato delle vendite disposte a norma dell'art. 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965. Alla scadenza del periodo di assegnazione, la commissione straordinaria potra' rilasciare, sulla base della valutazione dell'attivita' prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali". - Per il testo dell'art. 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, si rinvia alle note alle premesse. - Il testo dell'art. 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e' il seguente: "Art. 2-sexies. - 1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore. Qualora il provvedimento sia emanato nel corso dell'istruzione per il reato di cui all'art. 416-bis del codice penale, la nomina del giudice delegato alla procedura e dell'amministratore e' disposta dal presidente del tribunale. L'amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditivita' dei beni. 2. Il giudice delegato puo' adottare nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia i provvedimenti indicati nell'art. 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Egli puo' altresi' autorizzare l'amministratore a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilita', da tecnici o da altre persone retribuite. 3. L'amministratore e' scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commecialisti e dei ragionieri del distretto, se particolari esigenze lo richiedano, puo' essere nominata, con provvedimento motivato, persona non munita delle suddette qualifiche professionali. 4. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, ne' le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione".