IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e l'art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuiscono al Ministero del bilancio e della programmazione economica il coordinamento, la programmazione e la vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale; Visto l'art. 1, comma 78, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che riserva, per la realizzazione degli interventi previsti dai patti territoriali, una quota sino all'importo di lire 400 miliardi nell'ambito delle risorse derivanti dai mutui di cui all'art. 1, comma 8, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 e l'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341; Visto il medesimo art. 1, comma 78, della citata legge n. 549/1995 che demanda, altresi', al Comitato interministeriale per la programmazione economica il compito di stabilire modalita' e limiti per l'assegnazione ai patti territoriali delle predette risorse; Visto l'art. 2, commi 203-214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che detta la nuova regolamentazione degli strumenti della programmazione negoziata; Vista la decisione della Commissione europea del 1 marzo 1995 notificata con lettera n. SG/95 D 3693 del 24 marzo 1995 concernente il regime di insieme degli aiuti a finalita' regionale in Italia; Vista la comunicazione della Commissione europea del 5 giugno 1996 che definisce l'ambito e gli obiettivi del Patto europeo di fiducia per l'occupazione, proponendo un impulso politico all'avvio dei patti territoriali; Viste le proprie deliberazioni adottate nelle sedute del 10 maggio e 20 novembre 1995 e del 12 luglio 1996 - pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1995, n. 47 del 26 febbraio 1996 e n. 70 del 25 marzo 1997 - con le quali e' stata dettata la disciplina dei patti territoriali e sono stati fissati criteri, indirizzi e procedure per l'orientamento ed il coordinamento degli investimenti pubblici oggetto delle singole forme di programmazione negoziata; Viste le proprie deliberazioni in data 8 agosto 1996 e 18 dicembre 1996 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 1996 e n. 28 del 4 febbraio 1997 con le quali sono state accantonate ulteriori risorse per il finanziamento dei patti territoriali; Vista la propria deliberazione di disciplina della programmazione negoziata, adottata nella seduta del 21 marzo 1997 in attuazione del comma 203 e seguenti dell'art. 2 della legge n. 662/1996, che, nelle norme finali, prevede che alle proposte di patti territoriali pervenute al Comitato interministeriale per la programmazione economica entro la data di attivazione di detta delibera, si applicano, salvo diversa richiesta dei soggetti promotori, le disposizioni di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 10 maggio 1995, 20 novembre 1995 e 12 luglio 1996, sopra richiamate; Visto il protocollo d'intesa, relativo alla proposta di patto territoriale della provincia di Nuoro, sottoscritto presso il CNEL, in data 10 dicembre 1996, dai soggetti promotori e dalle parti sociali; Tenuto conto dell'istruttoria effettuata dal Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. E' approvato il patto territoriale dela provincia di Nuoro, da stipulare per la realizzazione di un articolato piano di investimenti per iniziative imprenditoriali ed interventi infrastrutturali, per un ammontare complessivo di 53.858,1 milioni di lire, con un onere a carico dello Stato di 44.371,1 milioni di lire e con un'occupazione a regime di n. 308 addetti, di cui n. 198 nuovi occupati, come di seguito articolato: ===================================================================== Iniziative Investimenti Onere dello Occupati Nuovi totali Stato totali occupati _____________________________________________________________________ Progetti imprenditoriali 52.873,0 43.386,0 308 198 Opere infra- strutturali 985,1 985,1 - - _________________________________________________ Totale . . 53.858,1 44.371,1 308 198 Il suddetto piano generale risulta cosi' distinto: 1.1 Progetti imprenditoriali per un complesso di n. 16 iniziative come di seguito dettagliate: PATTO TERRITORIALE DI NUORO PROGETTI IMPRENDITORIALI AMMISSIBILI (milioni di lire) ===================================================================== N. Societa' Attivita' Investim. Onere Numero Numero proposto dello occupati nuovi Stato totali occupati _____________________________________________________________________ 1. Agroforniture Lav. prod. 1.780 1.507 12 12 cerealicoli per alim. anim. 2. Marroncolor Prod. idro- 2.991 2.455 29 6 pitture e rivestimenti 3. Bassu e Boi Prod.uova da 2.904 2.459 11 9 consumo 4. Central Raccolta e 3.260 2.715 15 15 Sughero lavorazione sughero 5. Caffe' Devoto Torrefazione 2.216 1.761 24 16 caffe' 6. Fumu Giuseppe Carpenteria 2.686 2.177 13 8 per impian- tistica gen. 7. Imp. Edil. Prod. carpen- 650 550 9 5 Deledda- teria metal- Morittu lica 8. Salumificio Produzione di Murru A. salumi 1.800 1.488 13 8 9. Eurografica Produzione 2.200 1.683 21 9 tipolitogra- fiche 10. Nuova Tessit. Produzione di 800 677 48 5 Mompiano tessuti in lana 11. Sarda Emiflex Prod. tubi 18.265 14.639 47 47 metallici, compensatori 12. Cromotec Lavoraz. ac- 8.600 7.120 39 39 System ciai rettifi- cati - cromati 13. Tortuovo Produz. di 1.512 1.280 13 7 pasta ripiena surgelata 14. Ecoedil Prod. manuf. 1.476 1.227 5 5 legno minera- lizzato 15. Fadda Carni Produzione 783 663 4 4 prosciutti e insaccati 16. Silfo Prod. formaggi 950 804 5 3 spalmabili e tradiz. _______________________________ Totale . . 52.873 43.386 308 198 1.2. Opere infrastrutturali: ===================================================================== Comune di Silanus Investimenti Costo L./mln per lo Stato L./mln _____________________________________________________________________ Completamento infra- 985,1 985,1 strutture primarie 2. Le agevolazioni finanziarie relative ai progetti imprenditoriali sono calcolate nel limite massimo del 50% espresso in ESN, aumentato, per le PMI, del supplemento calcolato nel limite massimo del 15% espresso in ESL per gli investimenti ammissibili. 3. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri dello Stato indicati nel precedente punto 1, fermo restando il disposto di cui al punto 5. della propria deliberazione del 12 luglio 1996. 4. Gli investimenti dovranno essere realizzati entro quarantotto mesi dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 5. Il Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica fornira' al soggetto responsabile del patto territoriale le prescrizioni per la presentazione dei progetti esecutivi, di cui ai successivi punti 6 e 7. 6. Per ciascuna iniziativa di cui al precedente punto 1.1, il soggetto responsabile del patto territoriale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale, presentera' al Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica, i progetti esecutivi, corredati dalle necessarie documentazioni, da un'analisi sulle prospettive di mercato, da un piano finanziario articolato annualmente e da tutti gli altri elementi per la valutazione tecnicoeconomica e di redditivita' dei progetti, unitamente ad una relazione della banca prescelta dal soggetto beneficiario che attesti la validita' e fattibilita' dell'iniziativa e del relativo piano finanziario e, per ciascuna iniziativa, la disponibilita' della quota dei mezzi propri non inferiore al 30% del relativo investimento. 7. Per ciascuna delle opere infrastrutturali di cui al punto 1.2, il soggetto responsabile del Patto territoriale, entro il predetto termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale, presentera' al Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica i progetti definitivi, redatti in conformita' a quanto previsto all'art. 16, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, corredati dalle necessarie approvazioni ed autorizzazioni, ove richieste, nonche' da una dichiarazione del responsabile unico del procedimento, di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della citata legge n. 109/1994 e seguenti, da cui risulti la conformita' dell'intervento a quanto disposto dalle specifiche normative regionali di settore e dalla pianificazione regionale, e la sussistenza delle condizioni per l'immediata cantierabilita' dell'opera e l'attendibilita' dei tempi previsti per la sua realizzazione. Per ciascuna delle opere infrastrutturali, inoltre, il soggetto responsabile del patto territoriale presentera', unitamente agli elementi sopra citati, una relazione dettagliata attestante la validita' tecnicoeconomica dell'opera, con specifico riferimento alle dimensioni fisiche e finanziarie dell'intervento. 8. Il soggetto responsabile del patto territoriale, entro e non oltre il termine fissato per la presentazione dei progetti esecutivi e definitivi di cui ai precedenti punti 6 e 7, presentera' al Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica il patto territoriale stipulato ai sensi del precedente punto 1 della presente delibera e sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti ivi compresi i percettori delle agevolazioni. 9. Il Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica procedera' all'istruttoria di rito di ogni singola iniziativa inclusa nel patto territoriale, anche sulla base della relazione bancaria di cui al precedente punto 6., e procedera', previo ricevimento della delibera di finanziamento bancario a mediolungo termine ove richiesto dal soggetto beneficiario, previa definitiva verifica delle condizioni poste dalle decisioni U.E. in materia e previo definitivo accertamento della non sussistenza di altra domanda di agevolazioni finanziarie a valere su leggi nazionali, regionali e/o comunitarie sul medesimo programma di investimenti, all'emissione del decreto di concessione delle agevolazioni che saranno calcolate, entro i limiti di cui al precedente punto 1, in rate annuali costanti, compatibili con gli investimenti ammessi con i decreti di concessione. La prima rata annuale potra' essere corrisposta a titolo di anticipazione, a fronte di richiesta formulata dal soggetto responsabile, ove garantita da fidejussione bancaria o assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta. 10. Ai fini della realizzazione di ciascuna opera infrastrutturale, il Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica procedera' all'emissione del provvedimento di concessione del finanziamento previa acquisizione, attraverso il soggetto responsabile, della documentazione di cui al precedente punto 7. La prima rata potra' essere corrisposta a titolo di anticipazione, nella misura massima del 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera, successivamente all'emanazione del decreto di concessione, a fronte di richiesta formulata dal soggetto responsabile. Roma, 23 aprile 1997 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti il 17 luglio 1997 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 245