IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  la legge  23 dicembre  1996  n. 662,  concernente misure  di
razionalizzazione della finanza pubblica;
  Visto  il  decreto-legge  20   giugno  1997,  n.  175,  concernente
disposizioni  urgenti  in  materia di  attivita'  liberoprofessionale
della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale;
  Visto, in particolare,  l'art. 4 che prevede che  il Ministro della
sanita',  sentita la  Conferenza  permanente per  i  rapporti tra  lo
Stato,  le regioni  e  le  province autonome,  emana  le linee  guida
dell'organizzazione dell'attivita' libero - professionale;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  11  giugno  1997
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 140 del 18 giugno 1997, con il
quale   sono   stati   fissati   i  termini   per   l'attivazione   e
l'organizzazione dell'attivita' liberoprofessionale intramuraria;
  Sentite le  organizzazioni sindacali del personale  della dirigenza
sanitaria del servizio sanitario nazionale;
  Sentitata la conferenza permanente per  i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome;
                              Decreta:
  Le   linee  guida   dell'organizzazione  dell'attivita'   libero  -
professionale  intramuraria   sono  quelle  stabilite   dai  seguenti
articoli.
                               Art. 1.
             Organizzazione dell' attivita' intramuraria
  1.  I direttori  generali  delle unita'  sanitarie  locali e  delle
aziende   ospedaliere,  in   conformita'  alle   eventuali  direttive
regionali in materia  e alle presenti linee  guida, adottano, sentite
le OO.SS. del  personale della dirigenza sanitaria,  un apposito atto
regolamentare per definire  le modalita' organizzative dell'attivita'
liberoprofessionale    del   personale    medico   e    delle   altre
professionalita' della dirigenza del ruolo sanitario, con riferimento
alle prestazioni individuali o in equipe, sia in regime ambulatoriale
che di ricovero.
  2. Il regolamento, in particolare:
  a) individua,  nell'ambito delle strutture dell'azienda,  gli spazi
adeguati, i servizi di diagnostica  strumentale e di laboratorio ed i
posti  letto,  di  norma  distinti,  da  utilizzare  -  in  relazione
all'effettiva richiesta e anche attraverso una diversa organizzazione
- per le attivita' libero - professionali;
  b) individua,  in caso di documentata  impossibilita' di assicurare
l'attivita' liberoprofessionale all'interno  delle proprie strutture,
gli  spazi  ed i  posti  letto  in case  di  cura  o altre  strutture
sanitarie,  pubbliche  o private,  con  le  quali stipulare  apposite
convenzioni con  i limiti di  cui all'art.  4, comma 10,  del decreto
legislativo n. 502 / 1992; i contratti per l'utilizzazione di spazi e
posti  letto  fuori  della  struttura  sono  consentiti  solo  se  e'
contestualmente programmata la realizzazione, entro un anno, di detti
spazi e posti letto nell'ambito della struttura;
  c)  determina il  numero degli  operatori, distinti  per profilo  e
posizione funzionale,  che possono  potenzialmente operare  in regime
libero professionale, negli spazi e posti letto individuati;
  d) individua  e quantifica, nel  caso in cui  gli spazi ed  i posti
letto  siano stati  reperiti in  specifiche aree  distinte da  quelle
destinate all'attivita' ordinaria nell'ambito delle proprie strutture
ovvero  nel caso  in  cui gli  spazi  ed i  posti  letto siano  stati
reperiti  fuori dalle  proprie  strutture, il  personale di  supporto
all'attivita' libero professionale;
  e) stabilisce  i criteri per  la determinazione delle tariffe  e le
modalita' della loro ripartizione;
  f)  definisce le  modalita' per  le prenotazioni,  la tenuta  delle
liste di  attesa e le  turnazioni del personale che  svolge attivita'
libero -  professionale, nonche',  sentito, ove esista,  il consiglio
dei sanitari, le modalita' per l'utilizzazione dei posti letto, degli
ambulatori,  delle   sale  operatorie  e  delle   apparecchiature  da
utilizzare per tale attivita';
  g) fissa  i criteri e  le modalita'  per assicurare un  corretto ed
equilibrato  rapporto tra  attivita'  istituzionale e  corrispondente
attivita' libero - professionale  anche attraverso appositi organismi
di verifica,  costituiti in  forma paritetica fra  dirigenti sanitari
rappresentanti   delle    OO.SS.   della   dirigenza    sanitaria   e
rappresentanti dell'azienda, fermi restando i  limiti di cui al comma
3.
  3.  Gli  spazi  utilizzabili per  l'attivita'  liberoprofessionale,
individuati  anche come  disponibilita' temporale  degli stessi,  non
possono  essere  inferiori  al  10%  e superiori  al  20%  di  quelli
destinati  all'attivita' istituzionale.  La quota  di posti  letto da
utilizzare  per l'attivita'  libero -  professionale non  puo' essere
inferiore al 5%,  in relazione alla effettiva  richiesta, e superiore
al 10% dei posti letto della struttura.
  4. L'attivita' libero -  professionale e' prestata nella disciplina
di appartenenza  o in disciplina  equipollente. Il personale  che, in
ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non
puo'  esercitare l'attivita'  libero  -  professionale nella  propria
struttura  o nella  propria disciplina,  puo' essere  autorizzato dal
direttore  generale,  con  il  parere favorevole  del  consiglio  dei
sanitari  e delle  OO.SS.  della dirigenza  sanitaria, ad  esercitare
l'attivita'  in altra  struttura dell'azienda  o in  altra disciplina
sempre che sia in possesso  della specializzazione nella disciplina o
di una anzianita' di servizio di cinque anni nella disciplina stessa.
  5.  Al  fine  di  assicurare  che  l'attivita'  liberoprofessionale
comporti, altresi', la riduzione delle liste d'attesa per l'attivita'
istituzionale  delle  singole   specialita',  il  direttore  generale
concorda  con  i singoli  dirigenti  e  con  le  equipe i  volumi  di
attivita'  istituzionale che  devono  essere  comunque assicurati  in
relazione ai volumi di attivita libero - professionale.
  6. Gli adempimenti  di cui al comma  2, lettere a), c)  ed e), sono
adottati previa  intesa con le  OO.SS. del personale  della dirigenza
sanitaria. Ove  l'intesa non  intervenga entro  quarantacinque giorni
dalla  data   della  proposta,   il  direttore  generale   adotta  il
regolamento motivando la mancata intesa.