IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica; Visto il decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175, concernente disposizioni urgenti in materia di attivita' liberoprofessionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale; Visto, in particolare, l'art. 4 che prevede che il Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, emana le linee guida dell'organizzazione dell'attivita' libero - professionale; Visto il decreto del Ministro della sanita' 11 giugno 1997 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 140 del 18 giugno 1997, con il quale sono stati fissati i termini per l'attivazione e l'organizzazione dell'attivita' liberoprofessionale intramuraria; Sentite le organizzazioni sindacali del personale della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale; Sentitata la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome; Decreta: Le linee guida dell'organizzazione dell'attivita' libero - professionale intramuraria sono quelle stabilite dai seguenti articoli. Art. 1. Organizzazione dell' attivita' intramuraria 1. I direttori generali delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, in conformita' alle eventuali direttive regionali in materia e alle presenti linee guida, adottano, sentite le OO.SS. del personale della dirigenza sanitaria, un apposito atto regolamentare per definire le modalita' organizzative dell'attivita' liberoprofessionale del personale medico e delle altre professionalita' della dirigenza del ruolo sanitario, con riferimento alle prestazioni individuali o in equipe, sia in regime ambulatoriale che di ricovero. 2. Il regolamento, in particolare: a) individua, nell'ambito delle strutture dell'azienda, gli spazi adeguati, i servizi di diagnostica strumentale e di laboratorio ed i posti letto, di norma distinti, da utilizzare - in relazione all'effettiva richiesta e anche attraverso una diversa organizzazione - per le attivita' libero - professionali; b) individua, in caso di documentata impossibilita' di assicurare l'attivita' liberoprofessionale all'interno delle proprie strutture, gli spazi ed i posti letto in case di cura o altre strutture sanitarie, pubbliche o private, con le quali stipulare apposite convenzioni con i limiti di cui all'art. 4, comma 10, del decreto legislativo n. 502 / 1992; i contratti per l'utilizzazione di spazi e posti letto fuori della struttura sono consentiti solo se e' contestualmente programmata la realizzazione, entro un anno, di detti spazi e posti letto nell'ambito della struttura; c) determina il numero degli operatori, distinti per profilo e posizione funzionale, che possono potenzialmente operare in regime libero professionale, negli spazi e posti letto individuati; d) individua e quantifica, nel caso in cui gli spazi ed i posti letto siano stati reperiti in specifiche aree distinte da quelle destinate all'attivita' ordinaria nell'ambito delle proprie strutture ovvero nel caso in cui gli spazi ed i posti letto siano stati reperiti fuori dalle proprie strutture, il personale di supporto all'attivita' libero professionale; e) stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe e le modalita' della loro ripartizione; f) definisce le modalita' per le prenotazioni, la tenuta delle liste di attesa e le turnazioni del personale che svolge attivita' libero - professionale, nonche', sentito, ove esista, il consiglio dei sanitari, le modalita' per l'utilizzazione dei posti letto, degli ambulatori, delle sale operatorie e delle apparecchiature da utilizzare per tale attivita'; g) fissa i criteri e le modalita' per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attivita' istituzionale e corrispondente attivita' libero - professionale anche attraverso appositi organismi di verifica, costituiti in forma paritetica fra dirigenti sanitari rappresentanti delle OO.SS. della dirigenza sanitaria e rappresentanti dell'azienda, fermi restando i limiti di cui al comma 3. 3. Gli spazi utilizzabili per l'attivita' liberoprofessionale, individuati anche come disponibilita' temporale degli stessi, non possono essere inferiori al 10% e superiori al 20% di quelli destinati all'attivita' istituzionale. La quota di posti letto da utilizzare per l'attivita' libero - professionale non puo' essere inferiore al 5%, in relazione alla effettiva richiesta, e superiore al 10% dei posti letto della struttura. 4. L'attivita' libero - professionale e' prestata nella disciplina di appartenenza o in disciplina equipollente. Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non puo' esercitare l'attivita' libero - professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, puo' essere autorizzato dal direttore generale, con il parere favorevole del consiglio dei sanitari e delle OO.SS. della dirigenza sanitaria, ad esercitare l'attivita' in altra struttura dell'azienda o in altra disciplina sempre che sia in possesso della specializzazione nella disciplina o di una anzianita' di servizio di cinque anni nella disciplina stessa. 5. Al fine di assicurare che l'attivita' liberoprofessionale comporti, altresi', la riduzione delle liste d'attesa per l'attivita' istituzionale delle singole specialita', il direttore generale concorda con i singoli dirigenti e con le equipe i volumi di attivita' istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione ai volumi di attivita libero - professionale. 6. Gli adempimenti di cui al comma 2, lettere a), c) ed e), sono adottati previa intesa con le OO.SS. del personale della dirigenza sanitaria. Ove l'intesa non intervenga entro quarantacinque giorni dalla data della proposta, il direttore generale adotta il regolamento motivando la mancata intesa.