IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni d'origine dei vini, ed in particolare l'articolo
21, comma 7, in base al quale devono essere stabilite con decreto del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste le condizioni per
consentire ai consorzi volontari di ottenere l'incarico di
collaborare nella vigilanza di cui all'articolo 19, comma 1, della
citata legge n. 164/1992, nonche' le condizioni per consentire ai
consorzi volontari ed ai consigli interprofessionali di svolgere le
attivita' di cui all'articolo 21 della medesima legge;
Acquisito sullo schema di decreto in questione il parere favorevole
del Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini - sezione interprofessionale - espresso nella riunione del 19
marzo 1996;
Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, recante norme per il
coordinamento delle competenze regionali e statali in materia
agricola e forestale e l'istituzione del Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, relativa alla "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri" ed in particolare l'articolo 17, terzo comma;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza
generale del 17 aprile 1997;
Visto il parere del Ministero di grazia e giustizia espresso con
nota n. 3887-44/18-9 in data 27 maggio 1997 su specifica richiesta
del Consiglio di Stato;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
in data 4 giugno 1997, n. 61625;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Disposizioni generali
1. Per Consorzio volontario di tutela di una denominazione di
origine o di una indicazione geografica tipica, successivamente
denominato "Consorzio", si intende un organismo di carattere
associativo senza scopo di lucro, avente per oggetto l'organizzazione
delle funzioni indicate dalla legge n. 164 del 1992, la protezione,
la corretta applicazione delle norme, nonche' la valorizzazione della
relativa denominazione di origine (D.O.) o indicazione geografica
tipica (I.G.T.).
2. Fatte salve le differenziazioni relative alla diversa disciplina
tecnicoviticola ed enologica delle due categorie di vini, in
prosieguo la dicitura "denominazione di origine o indicazione
geografica tipica" viene indicata unitariamente con il termine
"denominazione".
3. Il Consorzio e' costituito con atto pubblico in forma di
associazione e retto da uno statuto che garantisca l'accesso a tutte
le categorie professionali interessate alla denominazione in causa:
viticoltori, vinificatori, imbottigliatori autorizzati.
4. Il Consorzio puo' esercitare le proprie funzioni anche per piu'
denominazioni in tutto o in parte coincidenti o purche', in ambito
territoriale, le relative zone di produzione siano sovrapposte o
contigue.
5. Eccezionalmente puo' essere riconosciuto un Consorzio per una
sottozona compresa in una denominazione, purche' specificatamente
disciplinata ai sensi della legge n. 164 del 1992.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
- Il testo dell'art. 21, comma 7, della legge n. 164/1992
e' il seguente: "7. Con decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste sono stabilite le
condizioni per consentire ai consorzi volontari di ottenere
l'incarico di collaborare nella vigilanza di cui all'art.
19, comma 1, nonche' le condizioni per consentire ai
consorzi volontari ed ai consigli interprofessionali di
svolgere le attivita' indicate nel presente articolo".
Nota all'art. 1:
- La legge n. 164 del 10 febbraio 1992, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26
febbraio 1992, concerne la "Nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini".