IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni d'origine dei vini, ed in particolare  l'articolo
21, comma 7, in base al quale devono essere stabilite con decreto del
Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste   le   condizioni   per
consentire  ai  consorzi  volontari   di   ottenere   l'incarico   di
collaborare nella vigilanza di cui all'articolo 19,  comma  1,  della
citata legge n. 164/1992, nonche' le  condizioni  per  consentire  ai
consorzi volontari ed ai consigli interprofessionali di  svolgere  le
attivita' di cui all'articolo 21 della medesima legge; 
  Acquisito sullo schema di decreto in questione il parere favorevole
del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e   valorizzazione   delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei
vini - sezione interprofessionale - espresso nella  riunione  del  19
marzo 1996; 
  Vista la legge 4 dicembre  1993,  n.  491,  recante  norme  per  il
coordinamento  delle  competenze  regionali  e  statali  in   materia
agricola e forestale e  l'istituzione  del  Ministero  delle  risorse
agricole, alimentari e forestali; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400,  relativa  alla  "Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri" ed in particolare l'articolo 17, terzo comma; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 17 aprile 1997; 
  Visto il parere del Ministero di grazia e  giustizia  espresso  con
nota n. 3887-44/18-9 in data 27 maggio 1997  su  specifica  richiesta
del Consiglio di Stato; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
in data 4 giugno 1997, n. 61625; 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                        Disposizioni generali 
  1. Per Consorzio volontario  di  tutela  di  una  denominazione  di
origine o  di  una  indicazione  geografica  tipica,  successivamente
denominato  "Consorzio",  si  intende  un  organismo   di   carattere
associativo senza scopo di lucro, avente per oggetto l'organizzazione
delle funzioni indicate dalla legge n. 164 del 1992,  la  protezione,
la corretta applicazione delle norme, nonche' la valorizzazione della
relativa denominazione di origine  (D.O.)  o  indicazione  geografica
tipica (I.G.T.). 
  2. Fatte salve le differenziazioni relative alla diversa disciplina
tecnicoviticola  ed  enologica  delle  due  categorie  di  vini,   in
prosieguo  la  dicitura  "denominazione  di  origine  o   indicazione
geografica  tipica"  viene  indicata  unitariamente  con  il  termine
"denominazione". 
  3. Il Consorzio  e'  costituito  con  atto  pubblico  in  forma  di
associazione e retto da uno statuto che garantisca l'accesso a  tutte
le categorie professionali interessate alla denominazione  in  causa:
viticoltori, vinificatori, imbottigliatori autorizzati. 
  4. Il Consorzio puo' esercitare le proprie funzioni anche per  piu'
denominazioni in tutto o in parte coincidenti o  purche',  in  ambito
territoriale, le relative zone  di  produzione  siano  sovrapposte  o
contigue. 
  5. Eccezionalmente puo' essere riconosciuto un  Consorzio  per  una
sottozona compresa in  una  denominazione,  purche'  specificatamente
disciplinata ai sensi della legge n. 164 del 1992. 
 
            Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
           Nota alle premesse: 
            - Il testo dell'art. 21, comma 7, della legge n. 164/1992
          e'   il   seguente:   "7.   Con   decreto   del    Ministro
          dell'agricoltura  e  delle  foreste   sono   stabilite   le
          condizioni per consentire ai consorzi volontari di ottenere
          l'incarico di collaborare nella vigilanza di  cui  all'art.
          19, comma  1,  nonche'  le  condizioni  per  consentire  ai
          consorzi volontari ed  ai  consigli  interprofessionali  di
          svolgere le attivita' indicate nel presente articolo". 
           Nota all'art. 1: 
            - La legge n. 164 del 10 febbraio  1992,  pubblicata  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del  26
          febbraio 1992, concerne la "Nuova disciplina 
          delle denominazioni di origine dei vini".