IL MINISTRO DEL TESORO
  Visti gli articoli 1 e 20 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068,
cosi' come modificati dal decreto  del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1987, n. 556;
  Visto  l'art.  7,  comma  3,   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;
  Visti gli articoli  20, comma 11, 22,  comma 2 e 23,  comma 5 della
legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Visto  il  proprio  decreto  24  febbraio  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 50  del  2  marzo  1994, come  modificato  ed
integrato  dai  propri  decreti  10  maggio  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  112  del  16 maggio  1994,  4  luglio  1994,
pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 161 del  12 luglio  1994, 22
marzo 1995,  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 72 del  27 marzo
1995, 31 marzo 1995, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4
aprile 1995;  3 novebre 1995,  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale 8
novembre 1995;  31 gennaio 1997, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
n.  30  del 6  febbraio  1997;  21  febbraio 1997,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4  marzo 1997; 30 aprile 1997 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del  13 maggio 1997; e 10 luglio 1997
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1997;
  Sentite la Banca d'Italia e la Consob;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvati gli schemi negoziali dei contratti uniformi - di cui
annessi A, B e C del presente  decreto - nei testi e con le modalita'
deliberati  dal comitato  di gestione  di  cui all'art.  7, comma  1,
lettera  i),  del  citato  decreto  24  febbraio  1994  e  successive
modificazioni, nella riunione del 17 giugno 1997.